Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 .-. Il GIP di Pescara con ordinanza in data 7-7-2010, resa nell’ambito del procedimento n. 3472/07 RG GIP, ha disposto il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di C.L. fino alla concorrenza di Euro 30.000.000,00 in favore delle parti civili costituite, Regione Abruzzo, ASL n. (OMISSIS) Avezzano-Sulmona- L’Aquila, ASL n. (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chieti, ASL n. (OMISSIS) Teramo e ASL n. (OMISSIS) Pescara e fino alla concorrenza di Euro 15.000.000,00 in favore della parte civile, A.V.M..
Il Tribunale di Pescara, adito ex art. 324 c.p.p., con l’ordinanza indicata in epigrafe, in parziale riforma del succitato provvedimento, ha disposto il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di C.L. fino alla concorrenza della somma di Euro 7.230.000,00 in favore della parte civile A.V. M., confermando nel resto.
In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistente a carico del C. il fumus commissi delicti in base alle risultanze delle indagini preliminari (copiose acquisizioni documentali; dichiarazioni autoaccusatorie, eteroaccusatorie e testimoniali di A. V.M.; riscontri a tali dichiarazioni nelle movimentazioni bancarie dei conti dell’ A.; rinvenimento in possesso dell’imputato di ingenti somme di denaro in contanti e quali disponibilità su c.c. bancari, non giustificabili in base ai redditi percepiti).
Il Tribunale di Pescara ha poi ritenuto che il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo, ricorreva solo qualora il rischio di perdita delle garanzie del credito fosse apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura dei beni oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo, concludendo che non era, pertanto, sufficiente, ai fini della configurabilità del periculum, l’inadeguatezza del patrimonio o delle fonti reddituali del debitore rispetto all’ammontare del credito fatto valere, essendo necessaria anche la sussistenza di concrete circostanze di fatto riferibili alla condotta processuale o extraprocessuale dell’imputato, dalle quali fosse possibile desumere, secondo l’id quod plerumque accidit, l’eventualità di un possibile depauperamento del suo patrimonio o la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento del credito.
Ad avviso del Tribunale, con riferimento alla posizione di C. L. queste concrete circostanze erano pienamente riscontrabili in base agli atti processuali in quanto:
– era risultato che l’imputato aveva tenuto, in epoca coeva ed immediatamente posteriore a quella della commissione dei reati, condotte da cui era palesemente evincibile una volontà distrattiva del proprio patrimonio, in quanto si era accertato che il C. aveva acquistato, pagando con assegni tratti dai propri conti correnti, una autovettura di elevatissimo ore e varie unità immobiliari, fittiziamente intestandole a familiari o alla s.r.l.
Mara, società di cui erano socie le sorelle dell’imputato ma di fatto nella sua piena ed esclusiva disponibilità;
– era altresì emerso che le sorelle del C. ed i rispettivi coniugi avevano effettuato elevati depositi di somme di denaro sui propri conti correnti bancari, nonostante non godessero di redditi tali da consentire loro disponibilità di denaro di tale ammontare, e non avevano riutilizzato le somme in investimenti mobiliari produttivi, sicchè doveva ritenersi, allo stato, che il denaro fosse stato loro consegnato dall’imputato e fosse rimasto nella sua esclusiva disponibilità di fatto;
Tali comportamenti, secondo il Tribunale, apparivano unitariamente finalizzati da parte dell’imputato ad occultare i proprio patrimonio, onde impedirne l’accertamento della reale riferibilità alla sua persona, con ciò manifestando l’intenzione del prevenuto di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni riparatorie e risarcitorie conseguenti ai reati per cui si procedeva. Con riferimento alle parti civili Regione Abruzzo e ASL nn. (OMISSIS) il danno risarcibile doveva essere quantificato in quello ad esse cagionato dai reati ex art. 317, 319, 323 e 640 c.p., pari ad Euro 30.300.138,69.
Quanto alla parte civile A. (v. capi di imputazione nn. 53, 54 e 56) il danno cagionato ammontava invece a Euro 7.230.000,00, sicchè in tal senso andava limitato il sequestro disposto nei confronti del C. nei riguardi di quest’ultima parte civile.
2 .-. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi difensori, C.L., chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti legittimanti la misura fumus boni iuris (con specifico riferimento alla posizione della parte civile A.); fumus commissi delicti, periculum in mora; dedotta mancanza delle garanzie), nonchè violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 9, con riferimento ai limiti del potere del Tribunale del Riesame di confermare i provvedimenti impugnati anche per ragioni diverse da quelle indicate nella loro motivazione.
In particolare, secondo il ricorrente, in riferimento al fumus commissi delicti, il Tribunale non avrebbe ottemperato ai suoi doveri di controllo in ordine alla effettiva sussistenza di tale requisito, ma si sarebbe limitato a generici e cumulativi richiami alla documentazione acquisita, unendo insieme tutte le ipotesi criminose contestate. Anche in riferimento alla posizione A., la mera elencazione delle risultanze delle indagini senza alcuna valutazione degli elementi acquisiti e di quelli contrari prospettati dalla difesa non sembrerebbe sufficiente ad integrare una reale motivazione. Segnatamente non si sarebbe considerato che l’ A. risulta essere nel medesimo procedimento e in altri procedimenti principale imputato di una serie di reati. A parte il fatto che nessuna delle somme sequestrate al C. in relazione ai capi di imputazione a lui ascritti sarebbe proveniente dal patrimonio personale dell’ A., mentre i prelievi bancari sarebbero stati effettuati dall’ A. su conti correnti intestati alle singole società facenti capo al suo gruppo, sicchè l’ A. non possedeva alcuna legittimazione a costituirsi parte civile nei confronti del C..
In secondo luogo si insiste per la evidente violazione da parte del Tribunale del Riesame dei limiti imposti al potere di integrazione delle motivazioni mancanti dei provvedimenti cautelari impugnati.
In particolare, si segnala che il GUP nel provvedimento originario aveva, quanto al periculum in mora, aderito al filone giurisprudenziale in base al quale anche la mera "mancanza" di garanzie in capo all’imputato/debitore poteva da sola costituire prova di tale requisito e giustificare l’adozione del sequestro conservativo, omettendo conseguentemente ogni valutazione in relazione alla individuazione di concreti elementi sintomatici in capo al C. della volontà di consumazione, dispersione o occultamento del suo patrimonio a danno delle parti civili.
Il Tribunale del Riesame ha, invece, aderito al contrapposto orientamento giurisprudenziale che ritiene indispensabile la individuazione in concreto di condotte volte alla possibile "dispersione" delle garanzie.
Ora, a fronte della totale mancanza nel provvedimento del GUP di motivazione in punto di individuazione del periculum in mora, sia con riferimento al pericolo della "dispersione" sia con riferimento alla "mancanza" delle garanzie, il Tribunale del Riesame, anzichè annullare l’ordinanza oggetto di impugnazione, ha confermato tale ordinanza adottando una motivazione integralmente "nuova" in quanto fondata su una alternativa lettura della norma e conseguentemente su elementi di fatto mai valutati dal Giudice emittente.
In ogni caso anche la "nuova" motivazione sarebbe, ad avviso del ricorrente, mancante o meramente apparente, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a indicare una serie di elementi privi in radice di ogni possibile valenza sintomatica, Segnatamente, avendo il C. anche in passato e in epoca non sospetta adottato i medesimi comportamenti nei confronti dei familiari (cointestazione di conti correnti e di beni), dette condotte non denoterebbero in alcun modo volontà distrattive. A parte il fatto che il C., dopo la nascita del procedimento penale, non avrebbe posto in essere condotte di dispersione di propri beni.
3 .-. In prossimità della odierna udienza camerale la difesa del C. ha depositato una memoria, con la quale insiste, in particolare, per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 9. 4 .-. Le censure svolte nel ricorso sono infondate.
Questa Corte ha già chiarito che in tema di provvedimenti di sequestro, dal combinato disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 9, deriva la possibilità del Tribunale del Riesame di integrare la motivazione del provvedimento oggetto del gravame, ancorchè quest’ultima sia succinta e ricavabile nella sua estensione dall’adesione alle indicazioni e alla descrizione del fatto effettuata dalla polizia giudiziaria; si è, per contro, precisato che il Tribunale del Riesame deve rilevare la nullità del decreto, quando esso sia del tutto carente del requisito della motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 27 del 08/11/2002, Rv. 223197, Bosch).
D’altra parte si è anche spiegato che il coordinamento fra il disposto dell’art. 292, comma 2) lett. c e c bis e quello dell’art. 309 c.p.p., comma 9, va stabilito nel senso che al Tribunale del Riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda "de libertate", onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell’atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante, e quindi primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a "ultima ratio" delle determinazioni adottabili. Tale nullità, invero, può essere dichiarata solo ove il provvedimento coercitivo sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero ove, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (per tutte:
v. Sez. 6, Sentenza n. 52 del 10/01/2000, Rv. 215433, Iadadi).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si è affatto in presenza nel provvedimento originario di una ipotesi di mancanza di motivazione in senso grafico ovvero di ricorso a clausole di stile. Infatti, avendo il GUP aderito, quanto al periculum in mora, al filone giurisprudenziale in base al quale anche la mera "mancanza" di garanzie in capo all’imputato/debitore poteva da sola costituire prova di tale requisito e giustificare l’adozione del sequestro conservativo, si era correttamente limitato a motivare, sia pure sinteticamente, sulla inadeguatezza delle garanzie, osservando che l’entità dei crediti era di portata tale da renderla già certa.
Si tratta di una argomentazione, che, per quanto sintetica, è idonea a suffragare la mancanza di garanzie, sicchè le considerazioni svolte sul punto dal ricorrente appaiono senz’altro superate.
Quanto al requisito del fumus, non resta che rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale, lungi dal ricorrere a generiche motivazioni, ha, come si è visto, analiticamente passato in rassegna le risultanze delle indagini preliminari (copiose acquisizioni documentali; dichiarazioni autoaccusatorie, eteroaccusatorie e testimoniali di A. V.M.; riscontri a tali dichiarazioni nelle movimentazioni bancarie dei conti dell’ A.; rinvenimento in possesso dell’imputato di ingenti somme di denaro in contanti e quali disponibilità su c.c. bancari, non giustificabili in base ai redditi percepiti), in base alle quali tale requisito, con i contorni delineati dalla giurisprudenza di legittimità per il sequestro conservativo, doveva nel caso di specie ritenersi sussistente.
Con tali precisazioni il Tribunale ha adeguatamente adempiuto ai suoi obblighi di motivazione sul punto, nè in questa sede può esaminarsi la problematica in ordine alla legittimazione a costituirsi parte civile da parte dell’ A. nei confronti del C., pure adombrata nel ricorso.
5 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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