Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-03-2011, n. 5544 Poteri della Corte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Messina ha confermato, rigettando l’impugnazione del Ministero della giustizia, la decisione del Tribunale di Patti n. 1025/2003, che, in accoglimento della domanda di A.M.D.A., cancelliere con inquadramento in Area C, posizione economica C/2, ai sensi del CCNL comparto ministeri 1998-2001, aveva ordinato all’amministrazione di procedere ad "interpello", ai fini delle richieste di trasferimento, per tutti i posti vacanti di cancelliere C/2 presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello, senza riservarli alle procedure c.d. di "assestamento" del personale già in servizio e inquadrato nella posizione C/2 a seguito di procedura di riqualificazione.

2. La dipendente, che aveva presentato domanda di trasferimento per alcune sedi comprese nel distretto indicato, contestava la conformità dell’operato dell’amministrazione all’obbligo, assunto con l’art. 19 dell’accordo per la mobilità del personale 28.7.1998, di procedere all’assestamento del personale in servizio prima di assumere vincitori di pubblici concorsi, atteso che, con il bando di selezione 21.5.2001 per la copertura di posti di cancelliere C/2 mediante corsi di riqualificazione, riservati al personale in servizio con inquadramento in C/1, aveva accordato precedenza assoluta ai vincitori, così destinando tutte le sedi disponibili al personale cui la qualifica sarebbe stata attribuita all’esito della detta procedura.

3. L’assunto dell’ A. è stato condiviso dal giudice dell’appello sul rilievo che le parti stipulanti l’accordo sulla mobilità non avevano voluto limitarne l’applicazione alle nuove assunzioni, escludendo le selezioni di personale interno per il conferimento di qualifiche superiori. Tale risultato interpretativo è giustificato dalla sentenza con le seguenti argomentazioni: a) all’epoca di stipulazione dell’accordo non esistevano previsioni relative a selezioni di personale interno, introdotte solo con il CCNL comparto Ministeri 16.2.1999; b) emergeva dall’accordo l’intento di privilegiare le aspirazioni del personale già in servizio, valorizzando l’anzianità nel ruolo e nelle funzioni per la copertura di posti vacanti; c) nella nozione giuridica di "pubblico" concorso rientrano anche le selezioni di personale interno per il conferimento di qualifiche superiori e tale rilievo suffragava l’interpretazione estensiva dell’accordo.

4. La cassazione della sentenza è domandata dall’amministrazione della giustizia con ricorso per un unico motivo; resiste con controricorso i dipendenti.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti ( art. 1362 c.c., e segg.) in relazione all’accordo sindacale 28.7.1998, unitamente a vizi della motivazione, si evidenzia: il chiaro significato risultante dalle parole adoperate (assunzione di vincitori di "pubblici concorsi") e la disomogeneità del concorso pubblico rispetto alla selezione interna finalizzata alla progressione nell’ambito dell’area professionale di inquadramento; l’inammissibilità di applicazione analogica dell’impegno assunto con l’accordo a fattispecie del tutto diversa, implicante diverse ed autonome scelte organizzative e negoziali; la mancata considerazione dei comportamenti tenuti dai sindacati, confermativi dell’interpretazione restrittiva, conforme all’intento di non considerare vacanti le sedi presso le quali già prestava servizio il personale che aveva ottenuto la progressione da C/1 a C/2. Il motivo è concluso con un quesito di diritto articolato in 10 punti.

2. Preliminarmente, il ricorso va ritenuto ammissibile, dovendosi rigettare l’eccezione formulata dalla controricorrente e fondata sul mancato rispetto della prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Rileva esclusivamente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che, oltre ad indicare i punti investiti dalla denunzia di vizio di motivazione, sia stata precisata (punti 5 e 6, in particolare) la richiesta alla Corte di stabilire se sia rispettosa del canone di cui all’art. 1362 c.c., la lettura dell’espressione "assunzione di vincitori di concorso" come comprensiva dell’accesso a qualifica superiore di personale già dipendente dell’amministrazione.

3. La Corte, rilevato che identiche questioni sono state già esaminate e decise nel senso che l’interpretazione estensiva dell’accordo 28.7.1998, basata su argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle adoperate dalla sentenza impugnata, risulta non rispettosa del canone di cui all’art. 1362 c.c., e affetta dal vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria (Cass. 22 settembre 2006, n. 20599; 5 giugno 2006, n. 13151; 3 febbraio 2006, n. 2347; v. anche Cass. 19 marzo 2004, n. 5565, confermativa dell’interpretazione restrittiva accolta dal giudice del merito in controversia analoga), deve accogliere il ricorso in base alle stesse argomentazioni poste a sostegno delle precedenti decisioni (vedi, tra le molte decisioni in ordine al valore di "precedente" anche delle decisioni di legittimità assunte con riguardo a pretese fondate sopra fonti pattizie, Cass. 13 maggio 2003, a 7355).

4. Nella fattispecie viene in considerazione il potere dell’amministrazione datrice di lavoro di determinare il luogo geografico di esecuzione della prestazione lavorativa, sicuramente atto di gestione del rapporto di lavoro adottato con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, rientrante nel più ampio fenomeno della "mobilità" del personale. Atteso che l’art. 2103 c.c., protegge gli interessi oppositivi dei dipendenti rispetto allo ius variandi del datore di lavoro, ma non anche gli interessi pretensivi all’esercizio favorevole dello stesso potere, questa seconda tipologia di interessi può trovare protezione soltanto se il datore di lavoro assume impegni negoziali sulle modalità di esercizio del potere.

4.1. L’indicata evenienza viene in considerazione nella fattispecie per avere concluso il Ministero della giustizia apposito accordo sindacale sulla mobilità interna del personale, pattuendo procedure e criteri di selezione. L’accordo sindacale in questione partecipa della natura dell’accordo integrativo, legittimato dalla devoluzione della materia a questo livello di contrattazione dall’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3).

4.2. Ne segue che si esula dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente, con il ricorso per cassazione, la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, previsione che è stata limitata a quelli nazionali di cui D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 (ai quali soltanto si riferisce anche il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64), restando esclusi i contratti integrativi contemplati dallo stesso articolo, il cui testo contrappone chiaramente questo livello di contrattazione a quello "nazionale" (vedi, oltre ai precedenti già indicati, Cass. 19 marzo 2010, n. 6748).

4.3. Pertanto, l’interpretazione data all’accordo dalla sentenza impugnata può essere sindacata dalla Corte, nella sua rispondenza alla volontà delle parti stipulanti, sotto il profilo della verifica del rispetto dei canoni di cui all’art. 1362 c.c., e segg., e all’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Orbene, nei limiti del detto controllo, le censure della ricorrente amministrazione sono fondate.

5. Si premette che non rientra tra i criteri interpretativi degli atti negoziali nè l’aderenza al principio di parità di trattamento (del resto, inesistente in via generale nell’ordinamento del lavoro subordinato e assicurata, per il lavoro pubblico, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 con esclusivo riferimento al trattamento economico stabilito dai contratti collettivi), nè la ragionevolezza del risultato degli assetti negoziali pattuiti (cfr. Cass., S.u. 17 maggio 1996, n. 4570 e /1996 e 29 maggio 1993, n. 6030).

6. Il significato attribuito dal giudice del merito all’espressione "concorso pubblico" adoperata nell’accordo sindacale, si pone in contrasto insanabile con il significato delle parole adoperate ("assunzione" di vincitori di concorso). Il significato letterale è stato disatteso dalla sentenza di merito con argomenti giuridicamente infondati e logicamente incongrui, oltre che con motivazione non sufficiente in relazione a taluni aspetti della questione controversa.

6.1. Infatti, nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che, nel contesto normativo dell’epoca dell’accordo sindacale, non fossero contemplate ipotesi di accesso concorsuale alla qualifica superiore riservate agli interni. La circostanza, infatti, si colloca sul piano dei presupposti tenuti presenti ai fini della manifestazione di volontà, ma non è idonea a mutarne i contenuti al fine di ritenere, soprapponendosi alla volontà espressa, che, in un diverso contesto normativo, le pattuizioni sarebbero state comprensive delle nuove ipotesi di selezioni riservate al personale già in servizio.

Anzi, proprio il fatto che le progressioni "interne" non fossero, all’epoca, consentite dalla legge ( L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 7, comma 1: l’accesso alle singole qualifiche funzionali avverrà per pubblico concorso…), rappresentava, sul piano, logico, un ostacolo alla lettura delle parole "concorso pubblico" in senso comprensivo delle progressioni interne.

6.2. Ancora sotto il profilo della logica e della sufficienza della motivazione, il tema del conflitto di interessi tra personale interno aspirante al trasferimento e personale interno già operante in una determinata sede e aspirante a restarvi con la nuova qualifica acquisita, richiedeva vantazioni del tutto differenti da quelle che sarebbero pertinenti con riguardo ai neoassunti, sia sotto il profilo della considerazione della consistenza degli interessi dei lavoratori, sia sotto il profilo delle più adeguate scelte organizzative (da confrontare con gli effetti di una mobilità "doppia"). In particolare, nessuna spiegazione viene fornita sul perchè l’amministrazione avrebbe dovuto considerare vacanti e procedere all’interpello per sede già occupate dal personale riqualificato.

6.3. Del tutto inconsistente, poi, sul piano della ricostruzione della volontà negoziale, è il richiamo della giurisprudenza costituzionale secondo cui l’art. 97 Cost., impone il concorso pubblico (cioè aperto agli esterni) anche per accedere alle qualifiche superiori, per trame la conseguenza che tale qualificazione meritava anche la procedura di selezione interna. E’ agevole, infatti, replicare – anche prescindendo dalla circostanza che, secondo la fattispecie descritta dalla sentenza impugnata, le prove selettive non erano dirette a permettere l’accesso di personale già in servizio a fascia o area superiore, su cui vedi Cass., Su., 18886/2003 e 9164/2006 – che l’eventuale violazione della regola del concorso pubblico nel caso concreto avrebbe comportato invalidità della procedura di selezione interna, ma non la modificazione dei contenuti dell’accordo sindacale sui trasferimenti, restando impregiudicato il problema interpretativo di stabilire se l’obbligo dell’Amministrazione di procedere all’interpello fosse stabilito con riguardo a sedi vacanti e all’ipotesi di nuove assunzioni, ovvero anche con riguardo alle sedi nella quali già prestava servizio il personale che aveva ottenuto l’inquadramento nel livello superiore.

Queste considerazioni tolgono qualsiasi rilevanza alle deduzioni – in disparte l’ammissibilità del loro esame – della controricorrente secondo cui la situazione dedotta in giudizio era stata erroneamente descritta dal giudice del merito, perchè, in realtà, l’interpello era stato omesso per sede di cancellieri di CI (posizione rivestita dall’ A.), sedi che il Ministero aveva destinato alla sistemazione di personale che dall’area B3 era transitato nella area CI a seguito della selezione riservata al personale interno.

6. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata per violazione dell’art. 1362 c.c., e per vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria; la causa è rinviata ad altra Corte di appello, designata in quella di Catania, che dovrà procedere ad una nuova valutazione del significato dell’accordo sindacale 28.7.1998 in ottemperanza alle indicazioni sopra precisate, nonchè provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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