Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 5755 Lodo

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Torino, respingendo il gravame proposto dalla sig.ra S.L., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verbania aveva, a sua volta, respinto l’opposizione dell’appellante a decreto ingiuntivo intimatole dalla Bayfront s.a., di (OMISSIS), per il pagamento di L. 115.534.902 in forza di lodo arbitrale irrituale pronunciato in relazione al rapporto di locazione immobiliare intercorso fra le parti.

La Corte ha, in particolare, disatteso la richiesta di annullamento del lodo per errore essenziale di fatto formulata dall’opponente, dato che l’errore dalla stessa dedotto era, in realtà, semmai un errore di giudizio. L’opponente si era infatti doluta che gli arbitri avevano omesso di considerare il periodo di forzata non utilizzazione dei locali, da lei condotti in locazione, a causa della mancanza della licenza di abitabilità; ma ciò era inesatto, perchè gli arbitri avevano invece tenuto conto di tale circostanza, solo che, nell’esercizio dei loro poteri discrezionali di decisione, avevano ritenuto di ridurre, in via equitativa, a circa la metà la corrispondente pretesa risarcitoria della conduttrice, ossia a L. 48.000.000.

La sig.ra S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione.

Si precisa che nel giudizio arbitrale la sig.ra S. aveva chiesto: il rimborso di L. 72.500.000 + IVA versate a titolo di canoni per il periodo 1 agosto 1998 – 22 aprile 1999, in cui non aveva potuto fruire dei locali per mancanza della licenza di abitabilità; il rimborso delle spese condominiali versate per lo stesso periodo, pari a L. 28.815.000; il risarcimento dei danni, nella misura di L. 80.000.000, per il mancato incremento dei ricavi dovuto al mancato trasferimento, nei predetti locali, della sua attività di parrucchiera. Si deduce, quindi, che la Corte distrettuale abbia frainteso la effettiva censura dell’appellante ed abbia superficialmente motivato il rigetto del gravame con il riferimento ai "poteri discrezionali di decisione in via equitativa" esercitati dagli arbitri, senza darsi carico di verificare, in base al complessivo esame della motivazione del lodo, se la loro decisione non fosse invece frutto di errori di fatto.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Il ricorso manca di autosufficienza nell’esposizione della censura formulata nel giudizio di secondo grado, che avrebbe dovuto essere riprodotta testualmente, e comunque non consente, neppure in base alla sintesi che fornisce di quella censura, di cogliere quale sarebbe l’errore di fatto addebitato agli arbitri, nè, conseguentemente, di apprezzare la decisività della censura rivolta alla motivazione della sentenza impugnata. In proposito il ragionamento della ricorrente si rivela, in realtà, viziato da un errore di fondo, ossia dalla convinzione che fosse compito del giudice di appello valutare la congruità della motivazione del lodo alla ricerca, d’ufficio, di probabili errori di fatto; errori che, viceversa, era onere dell’impugnante dedurre specificamente.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 1428 c.c. e segg., si deduce che comunque gli arbitri erano incorsi in errore di fatto consistito nella convinzione di dover tenere conto di acquisizioni probatorie – viceversa completamente insussistenti destinate a ridurre il credito, di cui si è detto, che la S. aveva opposto in compensazione.

2.1. – Il motivo è inammissibile per novità della censura, la quale non risulta dalla sentenza impugnata; nè la ricorrente indica in quali atti – e in quali e-satti termini – del giudizio di merito, e in particolare di appello, essa sia stata formulata.

3. – Con il terzo motivo si denuncia nuovamente violazione dell’art. 1428 c.c. e segg.. Si lamenta che la Corte di appello non abbia accolto la censura mossa alla sentenza di primo grado per non avere riconosciuto quale errore di fatto la mancata considerazione del credito risarcitorio di L. 80.000.000 per mancato incremento dei ricavi, di cui si è già detto sopra: credito esaustivamente e incontrovertibilmente documentato (mediante la produzione dei registri dei corrispettivi riguardanti i periodi precedente e successivo al trasferimento nei nuovi locali poi avvenuto dal 23 aprile 1999) e, tuttavia, escluso dagli arbitri per difetto di prova della perdita per i mancati incassi.

3.1. – Il motivo prima ancora che infondato (gli arbitri, infatti, avevano evidentemente escluso la sufficienza delle prove offerte dalla conduttrice, sicchè trattasi di questione attinente a un errore semmai di giudizio), è inammissibile perchè, ancora una volta, il ricorso difetta di autosufficienza, non riportando il testo della deduzione della censura mossa con l’atto di appello e non menzionata nella sentenza impugnata.

4. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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