Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-11-2010) 04-02-2011, n. 4199 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il C. veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per rapina aggravata con uso di armi e con travisamento del volto, sentenza confermata dalla Corte di appello in data 9.4.2010. Il 19.4.2008 la Corte disponeva l’obbligo di dimora in Genova con permanenza in casa dalle ore 21 alle ore 7.

I C.C. nel corso di un controllo segnalavano di aver citofonato per cinque minuti all’abitazione del C. senza ricevere risposta.

La Corte disponeva l’aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere. Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento. Rilevava che non poteva dubitarsi che il ricorrente fosse assente da casa posto il contenuto del rapporto dei verbalizzanti e che i fatti per i quali era stato giudicato e condannato erano di tale gravità da dimostrare una indubbia capacità criminale ed il collegamento con soggetti della malavita organizzata, sicchè la misura disposta era l’unica in grado di controllare il comportamento dell’imputato ed evitare così la commissione di altri reati.

Ricorre l’imputato che allega la mancanza di prova in ordine alla violazione degli obblighi imposti: i verbalizzanti non erano entrati nel portone e non avevano controllato se il ricorrente fosse in casa.

Mancava (secondo motivo) ogni violazione della gravità del comportamento posto in essere; quella contestata al ricorrente era l’unica violazione commessa in un arco di tempo notevole.

L’inasprimento della misura non era un effetto automatico, ma necessitava di un’adeguata motivazione nella misura del tutto mancante.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo si tratta di censure esclusivamente di fatto:

l’ordinanza impugnata ha già osservato che alla luce del rapporto dei verbalizzanti che suonarono per 5 minuti al citofono del ricorrente non può dubitarsi della violazione dell’obbligo. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono come detto puramente di ordine fattuale. Per quanto riguarda il secondo motivo l’ordinanza ha ricordato che i fatti per i quali è stato giudicato il C. e condannato sono di tale gravità da dimostrare una indubbia capacità criminale ed il collegamento con soggetti della malavita organizzata, sicchè la misura disposta, stante anche l’avvenuta violazione degli obblighi disposti e correlati ad una misura meno restrittiva, appare allo stato l’unica in grado di controllare il comportamento dell’imputato ed evitare cosi la commissione di altri reati. La motivazione sul punto è persuasiva e logicamente ineccepibile e le censure sono di merito.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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