Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2010) 04-02-2011, n. 4171 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

VI.MA.PI., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 22.2.2010, con la quale la Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione 11.6.2008 del Tribunale di Prato, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante e ritenuta al continuazione fra i reati contestati, l’ha condannata alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, 1.500,00 Euro di multa, siccome responsabile della violazione: a) degli artt. 81 cpv., 485 e 491 c.p., art. 61 c.p., n. 2, e art. 11 c.p., perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo successivo, abusando della qualità di dipendente amministrativa e della relativa prestazione d’opera, alterava titoli di credito della società VANNUCCI IMPIANTI Srl, nelle cifre in numeri e lettere, con il maggiore importo rispetto a quello ordinato per poi metterli all’incasso; il tutto annotando sulla matrice del carnet degli assegni l’importo effettivamente disposto dall’amministratore come dettagliatamente riportato nell’elenco dei titoli si allega"; b) (assorbito nel capo c; c) artt. 81 cpv. e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, e art. 11 c.p., perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella condotta indicata al capo a), nonchè nella registrazione su scritture contabili di annotazioni non veritiere del diverso maggiore importo induceva in errore V.E. e V.M., quali soci e amministratori della Srl VANNUCCI IMPIANTI circa la regolarità dei prelievi effettuati e procurava a sè un ingiusto profitto pari alla complessiva somma di Euro 458.298,11 (somma relativa ai prelievi illecitamente effettuati) con le aggravanti di avere commesso il fatto abusando della qualifica di dipendente amministrativa della società indicata e di avere cagionato alla persona offesa un danno di rilevante entità. (In (OMISSIS))".

Con la medesima decisione la Corte territoriale confermava altresì la condanna dell’imputata al risarcimento dei danni patiti da V.E. liquidati in Euro 110.000,00 e da V. M., liquidati in Euro 120.000,00, soci e amministratori della VANNUCCI IMPIANTI srl, dichiarata fallita nell’anno 2006.

La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale essendo stata autorizzata la costituzione di parte civile da parte dei fratelli V. in luogo di quella della società, persona giuridica, unico soggetto offeso dall’atto illecito ascritto alla imputata; 2) inosservanza di norme penali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza essendo stato violato l’art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c); 3) mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e travisamento delle prove.

Entrambe le questioni, oggetto di appello, sono state esaminate dalla Corte territoriale in modo adeguato.

Con riferimento alla denunciata nullità ex art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c), questo collegio si limita ad osservare che dalla semplice lettura del capo di imputazione si evincono, in forma chiara e precisa, sia la descrizione del fatto contestato alla VI. M.P., sia la indicazione delle circostanze aggravanti sia quella degli articoli di legge violati. L’imputata ha pertanto avuto chiara contezza dell’oggetto del giudizio, senza pregiudizi alcuno dei suoi diritti e la doglianza che, in base alla accusa, la VI. sarebbe stati erroneamente imputata per la sottrazione di somme di denaro ai fratelli V. invece che alla società di cui costoro erano soci e amministratori, appare destituita di oggi fondamento: il capo di imputazione descrive in modo articolato il dispiegarsi della condotta attribuita alla imputata, la quale ha avuto ben chiari sia il "fatto" (esplicitato nella sua dinamica fattuale) sia l’oggetto" del reato intesa, conseguito attraverso la induzione in errore degli amministratori della società della quale era dipendente. La censura mossa dalla difesa è in sè manifestamente infondata, oltre che inammissibile per genericità.

Infatti la doglianza, si sostanzia, in questa sede, nella semplice riproposizione di un motivo di appello sul quale la Corte Fiorentina ha dato una risposta adeguata, senza che peraltro siano state addotte argomentazioni nuove idonee a confutare il giudizio espresso dalla Corte di Merito.

Per le stesse ragioni deve essere dichiara la inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta la legittimità della costituzione in giudizio dei fratelli VI. come parti civili. Anche in questo caso la difesa incorre nel vizio di inammissibilità per genericità dei motivi per le medesime ragioni indicate per il motivo precedente.

Il motivo, inoltre, è anche manifestamente infondato. Infatti, se è pacifico che la società VANNUCCI IMPIANTI srl è il soggetto giuridico direttamente leso dall’azione illecita della VI., devono ritenersi però, altrettanto lesi i fratelli V. che, in quanto fideiussori della detta società così come affermato nella decisione di primo grado – pag. 23), si sono trovati nella condizione di dovere adempiere all’obbligazione di garanzia per la VANNUCCI srl che non era più nelle condizioni di assolvere ai propri debiti a causa delle condotte frodatorie della sua dipendente.

Sotto questo punto di vista i fratelli V., possono essere ritenuti pienamente legittimati all’esercizio dell’azione civile secondo il dettato dell’art. 74 c.p.p., per il quale le domande per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p., possono essere esercitata da qualunque danneggiato (e non solo parte offesa) dal reato; nel caso di specie i fratelli V. devono essere considerati "danneggiati", perchè quali fideiussori della società depauperata dalla VI., in quanto adempienti in favore del terzo garantito (parte offesa del reato) sono sicuramente portatori di un diritto risarcitorio, proprio ed autonomo, distinto da quello della società pure danneggiata. Sulla base dall’esame della decisione di primo grado (che può essere letta congiuntamente a quella di appello, ricorrendone tutte le condizioni di legge) si deve aggiungere che i fratelli V. hanno esercitato la azione civile anche al fine di ottenere il ristoro per i danni morali patiti, puntualmente riconosciuti dai giudici del merito; trattasi di un ulteriore titolo di legittimazione all’azione, che trova pertanto il suo fondamento in due distinte e legittime causae petendi, autonome rispetto alle astratte pretese civili proponibili dalla società. Con il terzo motivo la difesa lamenta vizio di motivazione della decisione, perchè la Corte territoriale non rispondendo alle censure mosse con l’atto di gravame avrebbe proceduto ad una interpretazione dei fatti appiattendosi sulle argomentazioni della decisione di primo grado senza dare adeguata risposta alle osservazioni della difesa sulla condotta degli amministratori della società. A tal proposito la difesa deduce quale aspetto di censura particolare, il fatto che il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avrebbero travisato la prova rappresentata dal fatto che la documentazione contabile della società era custodita presso gli uffici della stessa, facilmente e liberamente consumabile in qualsiasi momento. accessibile attraverso mezzi informatici, con la conseguenza, secondo la prospettazione della difesa, che non sarebbe credibile l’affermazione che gli amministratori della società sarebbero stati all’oscuro di ogni fatto.

La censura è manifestamente infondata. In primo luogo va osservato che la Corte territoriale con motivazione adeguata: 1) ha illustrato la vicenda nel suo complesso indicando anche le relative fonti di prova; 2) ha illustrato i punti salienti della motivazione della condanna pronunciata dal Tribunale; 3) ha indicato le questioni che le sono state sottoposte con l’atto di appello e, infine, ritenendo adeguata la ricostruzione dei fatti svolta dal Tribunale, ha espresso un proprio giudizio confutando le considerazioni della difesa sia in ordine alla tesi difensiva proposta dalla VI. circa un corresponsabile coinvolgimento anche dei fratelli V., sia con riferimento all’aspetto che questi ultimi per anni avrebbero inspiegabilmente dato ampia fiducia alla imputata. La motivazione della Corte territoriale appare del tutto adeguata, non presentando carenze o manifeste illogicità o contraddizioni. Va inoltre aggiunto che neppure può ravvisarsi, nel caso in esame, il vizio di "travisamento" della prova. Infatti, la difesa non allega, nè tantomeno indica uno specifico atto processuale ben definito, che sia stato oggetto di "travisamento" da parte del giudice del merito, ma formula un autonomo giudizio in ordine alla valutazione del materiale probatorio, così come percepito. La censura di travisamento pertanto è manifestamente infondato, potendo al più costituire ipotesi di un profilo di"contraddizione" della motivazione, peraltro inammissibile perchè, da un lato non dedotto in modo specifico ed articolato, e in secondo luogo perchè privo del carattere della evidenza.

La critica della difesa è pertanto riconducibile a censure che attengono al solo merito della decisione, e non possono essere prese in considerazione in questa sede. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, ex art. 616 c.p.p., attesa la pretestuosità dei motivi di ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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