Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il ricorrente, titolare dell’autorizzazione amministrativa di commercio ambulante itinerante "per le zone delle Circoscrizioni I e XVII (Fori Imperiali- P.zza di Spagna – Vicolo del Bottino) con mezzo mobile", ha impugnato l’ordinanza n. 60 del 27 gennaio 1993, emessa dal Sindaco del Comune di Roma, con la quale è stato rettificato il titolo in possesso del ricorrente, escludendo l’abilitazione ad operare in "Fori Imperiali – P.zza di Spagna – Vicolo del Bottino".
A sostegno del gravame ha dedotto che in passato l’Amministrazione comunale gli aveva revocato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale in altre zone di Roma, ma mai quella riferita a "Fori Imperiali – P.zza di Spagna – Vicolo del Bottino".
2. Formulando un’unica complessa doglianza, il ricorrente ha denunciato i vizi di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà ed illogicità.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per la reiezione del gravame.
4. Con atto sottoscritto dal difensore, ritualmente depositato e depositato presso la Segreteria della Sezione in data 05.11.2010, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, instando per la declaratoria di improcedibilità. Il difensore dell’Amministrazione, con sottoscrizione apposta in calce all’atto di rinuncia, ha accettato la rinuncia.
5. All’udienza del 15 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Risulta per tabulas che il difensore del ricorrente abbia depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato all’Amministrazione. Tale atto è stato sottoscritto in calce dal difensore dell’Amministrazione per accettazione.
Tanto evidenziato, rileva Collegio che per la produzione degli effetti tipici della rinuncia al ricorso è necessario che l’atto di rinuncia sia sottoscritto dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di mandato speciale (art. 84, comma 1, c.p.a.).
Nel caso di specie, l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal difensore del ricorrente, ma non è stato prodotto alcun mandato speciale.
Per giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, l’atto di rinuncia privo dei requisiti formali previsti dalla legge testimonia comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr. C.d.S., sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6257; C.d.S., sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9229).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In virtù dell’accettazione formale espressa dal difensore dell’Amministrazione in calce all’atto di rinuncia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.