Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-03-2011, n. 5710 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da S.M. contro l’Anas s.p.a., diretta all’accertamento della sussistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato, in conseguenza dell’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto con cui egli era stato assunto alle dipendenza della società convenuta per il periodo dall’1.6.1998 al 31.1.1999, o dell’illegittimità della proroga del medesimo fino al 30.9.1999, in mancanza di esigenze eccezionali o straordinarie. La Corte d’appello accoglieva per quanto ritenuto di ragione anche la domanda di pagamento delle retribuzioni, condannando la datrice di lavoro – in virtù del diritto del lavoratore al risarcimento del danno dal momento in cui abbia inutilmente messo a disposizione le proprie energie lavorative – al pagamento delle retribuzioni dovute dal 26.1.2000, oltre accessori per il ritardo.

La Corte, ricordato che il contratto a termine era stato giustificato, in base alla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. c), con riferimento a "esigenze di carattere straordinario legate all’esaurimento del contenzioso in materia di espropri", osservava che quindi era necessario accertare le mansioni a cui era stato adibito il lavoratore, al fine di verificare la loro conformità alle particolari esigenze del contratto a termine e che il lavoratore non fosse stato invece utilizzato in mansioni ordinarie finalizzate a realizzare esigenze usuali dell’azienda. Tale verifica, secondo la Corte, era risultata negativa, in quanto il direttore centrale amministrativo, sentito come teste, aveva innanzitutto riferito che lo S. era stato assunto per compiti di rilevazione del contenzioso in generale, e poi aveva riferito, così come altri due testimoni, che egli si era occupato in via continuativa di tutte le problematiche di cui all’apposito capitolo di prova, e cioè di consulenza legale, cessioni di credito, pignoramenti presso terzi, consulenza su licenze e concessioni e su previsioni di spesa. D’altra parte, il responsabile del progetto rilevamento del contenzioso aveva confermato l’assegnazione del ricorrente a compiti inerenti al progetto ma non aveva potuto escludere l’espletamento anche di diverse funzioni, avendo precisato che non sapeva cosa facesse quando non lavorava con lui.

L’Anas s.p.a. ricorre per cassazione con due articolati motivi.

Lo S. resiste con atto che, sebbene intitolato controricorso e ricorso incidentale condizionato e autonomamente iscritto a ruolo, non risulta formulare una impugnazione. Memorie di entrambe le parti.
Motivi della decisione

I due procedimenti distintamente iscritti a ruolo relativamente al ricorso e al controricorso, frutto di un erronea duplicazione, devono essere riuniti.

Il primo motivo denuncia insufficiente omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo. Si sostiene che una più completa e più logica valutazione delle deposizioni testimoniali evidenzia che lo S. era stato fondamentalmente addetto a mansioni inerenti al progetto relativo alla rilevazione del contenzioso relativo agli espropri, mentre le altre attività erano state sporadiche, residuali e non pienamente provate. Si lamenta anche il mancato confronto con le osservazioni al riguardo del giudice di primo grado.

Si lamenta poi il mancato esame dei dati istruttori relative alle offerte di assunzione a tempo indeterminato rivolte allo S., in relazione alla dedotta violazione dell’art. 18 del CCNL sul diritto di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato riconosciuto per eh avesse già lavorato a termine.

Il motivo non merita accoglimento.

Come è noto, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., per es., Cass. 6064/2008 e 7394/2010). Nella specie le censure formulate dalla ricorrente hanno le caratteristiche di cui al riportato principio, senza evidenziare illogicità o lacune rilevanti sotto il profilo del vizio di motivazione deducibile in cassazione.

La doglianza relativa al mancato esame di dati istruttori relativi ad offerte di assunzione rivolte allo S. è inammissibile perchè la relativa tematica riguarda una domanda proposta dal lavoratore in via subordinata e rimasta assorbita a seguito dell’accoglimento delle domande proposte in via principale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. c).

Il motivo in sostanza non ha autonomia rispetto al primo motivo, in quanto è correlato alla contestazione della tesi che si fosse verificata la deviazione della concreta adibizione del ricorrente rispetto alla finalità del contratto a termine. In altri termini, si prospetta una violazione di legge in relazione ad un accertamento dei fatti diverso da quello compiuto dal giudice di merito. Pertanto il rigetto del primo motivo comporta l’inaccoglibilità anche del motivo in esame.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i procedimenti di cui al r.g. n. 5100 e 8511 del 2007, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a S.M. le spese del giudizio in Euro 36,00 oltre Euro tremila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, distratte all’avv. Giovanni Angelozzi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *