REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 6 Governo e riqualificazione solildale del territorio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 21-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 116 del 7 luglio 2009) L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 19 del 1998 1. All’art. 1 della legge regionale n. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e’ cosi’ sostituita: «Finalita’, oggetto e ambito di applicazione della legge»; b) al comma 1, dopo le parole «Emilia-Romagna», sono inserite le seguenti: «, nel quadro dei principi stabiliti, dalla normativa vigente ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,»; c) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. La Regione favorisce le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della riqualificazione urbana attraverso l’istituzione di processi partecipativi o di laboratori di urbanistica partecipata e incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli obiettivi di qualita’ attesi.»; d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il Titolo I della presente legge continua a trovare applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell’osservanza della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio), e fino all’ approvazione del Piano strutturale comunale, in conformita’ alla legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Per l’approvazione di programmi di riqualificazione in variante agli strumenti di pianificazione trovano applicazione i limiti previsti dall’ art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000. 2-ter. A seguito dell’approvazione del Piano strutturale comunale, trova applicazione la disciplina della legge regionale n. 20 del 2000 relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come integrata da quanto disposto dal Titolo I della presente legge.».

Art. 2 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 19 del 1998 1. All’ art. 2 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «l. Il Consiglio comunale, con apposita delibera su proposta della Giunta, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuita’ spaziale, da assoggettare a riqualificazione, ricomprendendo in essi, oltre alle aree e agli immobili strettamente interessati dagli interventi, le aree urbane interessate dagli effetti della riqualificazione. La medesima delibera definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualita’ energetica, ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare in ciascuno degli ambiti, sulla base del Documento programmatico per la qualita’ urbana di cui al comma 1-ter. Il Consiglio comunale, con il medesimo provvedimento: a) individua le modalita’ di svolgimento dei processi partecipativi dei cittadini interessati dalle successive fasi di elaborazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana; b) puo’ stabilire che in tali ambiti di intervento, per l’attuazione del programma di riqualificazione, debba svolgersi un concorso di architettura ai sensi dell’art. 4-bis.»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine di avviare il processo di individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale approva un apposito documento di indirizzo che prevede una prima indicazione dei tessuti urbani che presentano condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale e degli obiettivi generali da perseguire attraverso interventi di riqualificazione degli stessi, anche sviluppando processi partecipativi dei cittadini interessati. Per elaborare la proposta di delibera di cui al comma 1, la Giunta comunale, sulla base del documento di indirizzo ed attuando forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, svolge con riguardo al territorio urbanizzato una ricognizione dei fabbisogni di: a) edilizia residenziale sociale; b) dotazioni territoriali; c) interventi per migliorare la qualita’ e l’accessibilita’ degli spazi pubblici e la mobilita’ sostenibile; d) riqualificazione energetica, ambientale ed architettonica degli edifici e del territorio interessato. 1-ter. A seguito della valutazione di tali fabbisogni la Giunta comunale predispone il Documento programmatico per la qualita’ urbana che contiene gli obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo che costituiscono, per ciascun ambito di riqualificazione, le priorita’ di interesse pubblico a cui dovranno essere subordinate le successive procedure partecipative, concorsuali o negoziali, di cui all’art. 3 per la definizione dei contenuti dei Programmi di riqualificazione urbana. Nel caso in cui siano previste varianti agli strumenti urbanistici vigenti che interessino le aree destinate a verde e servizi, il medesimo Documento assicura il rispetto delle dotazioni minime di cui all’art. A-24 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.»; c) al comma 3 la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) le condizioni di fattibilita’ dell’intervento di riqualificazione, con una stima delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie ad attivarlo.»; d) il comma 4 e’ cosi’ sostituito: «4. L’attivita’ di cui al presente articolo e’ svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nelle forme piu’ idonee individuate dall’Amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell’ambito da riqualificare ovvero negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione. La deliberazione di cui al comma l si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali e dai cittadini interessati.».

Art. 3

Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All’art. 3 della legge regionale n. 19 del 1998, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:
«Il concorso e’ relativo a ciascuno degli ambiti individuati ai sensi
dell’art. 2 e tiene conto delle priorita’ individuate nel Documento
programmatico per la qualita’ urbana e dalla delibera del Consiglio
comunale assunta a conclusione del processo partecipativo
appositamente attivato.»;
b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione definiti
nella delibera di cui all’art. 2»;
c) al comma 2, dopo le parole «enti pubblici,», sono inserite
le seguenti: «ritenuti necessari per l’attuazione del programma di
riqualificazione,»;
d) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 2,» sono
inserite le seguenti: «seleziona la proposta che piu’ risponde agli
obiettivi definiti per l’ambito di riqualificazione interessato dalla
delibera di cui all’ art. 2 e».

Art. 4 Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 19 del 1998 1. All’art. 4 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell’osservanza di quanto stabilito dal Documento programmatico per la qualita’ urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dai cittadini che risiedono o operano nell’ambito da riqualificare, e negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione, secondo modalita’ partecipative stabilite dal Comune ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a).»; b) al comma 3, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: «e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale, nell’osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000;»; c) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis) Il programma di riqualificazione urbana puo’ destinare gli immobili sedi di attivita’ produttive industriali, dismessi o da dimettere, al soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni territoriali e di edilizia residenziale sociale, definito ai sensi dell’art. A-22, comma 3, e dell’art. A-6-bis dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche attraverso meccanismi perequativi o di permuta o trasferimento di quote del patrimonio edilizio esistente in altre aree idonee destinate all’edificazione ovvero incentivi alla delocalizzazione.».

Art. 5 Introduzione dell’art. 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998 1. Nella legge regionale n. 19 del 1998, dopo l’art. 4, e’ inserito il seguente: «Art. 4-bis (Concorsi di architettura) – 1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all’art. 2 puo’ stabilire che per l’attuazione del Programma di riqualificazione in ambiti di intervento particolarmente significativi debba essere svolto, di concerto con i soggetti interessati di cui all’art. 3, un concorso di architettura, allo scopo di sezionare la soluzione progettuale che meglio interpreta gli obiettivi di qualita’ ambientale e architettonica, anche riferita allo spazio urbano interessato dall’ intervento. 2. La Giunta regionale puo’ destinare una quota dei contributi previsti nel Titolo II della presente legge ai Comuni che attivano i Concorsi di architettura, al fine di contribuire al sostegno delle spese per il loro svolgimento. Nella redazione dei bandi di cui al successivo art. 8, tra i criteri di assegnazione dei contributi e’ prevista una priorita’ ai Comuni che attivano tali concorsi.».

Art. 6 Sostituzione dell’art. 6 della legge regionale n. 19 del 1998 1. L’art. 6 della legge regionale n. 19 del 1998 e’ cosi’ sostituito: «Art. 6 (Societa’ per la trasformazione urbana) – 1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la costituzione da parte del Comune di Societa’ di trasformazione urbana (STU) ai sensi dell’art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), finalizzate alla realizzazione del programma di riqualificazione urbana, nonche’ alla acquisizione degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione. 2. I proprietari degli immobili ricadenti negli ambiti di riqualificazione urbana individuati dal Comune ai sensi dell’art. 2, possono partecipare alla STU tramite il conferimento degli immobili alla conclusione delle procedure negoziali di cui all’ art. 3, comma 2. 3. Per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana, la STU puo’ avvalersi di un socio privato operativo scelto tramite procedura di evidenza pubblica il quale sia in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori. In tale ipotesi non trova applicazione il comma 1 dell’art. 3. 4. Fuori dal caso di cui al comma 3, la STU puo’ curare la realizzazione degli interventi di riqualificazione, affidandone l’esecuzione esclusivamente a operatori selezionati tramite le procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 3, comma 1, ovvero appaltando l’esecuzione delle opere pubbliche secondo le normative vigenti in materia. 5. L’adesione della Regione Emilia-Romagna alle societa’ di cui al comma 1 e’ disposta con legge, ai sensi dell’art. 64, comma 3, dello Statuto. L’Assemblea legislativa regionale stabilisce l’ammontare della quota di capitale sociale da sottoscriversi da parte della Regione, nell’ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.».

Art. 7

Modifiche all’art. 7 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 19 del 1998,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando priorita’ al
finanziamento dei programmi di riqualificazione caratterizzati dalla
pluralita’ di azioni ed interventi riferibili a politiche settoriali
diverse.».

Art. 8

Modifiche all’art. 8 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All’art. 8 della legge regionale n. 19 del 1998 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. In conformita’ all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), l’ assegnazione dei
finanziamenti regionali avviene sulla base di un bando, approvato
dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le procedure di
assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai commi
successivi. I finanziamenti regionali possono essere altresi’
assegnati dall’accordo di programma di approvazione dei programmi
speciali d’area, di cui alla legge regionale n. 19 agosto 1996, n. 30
(Norme in materia di programmi speciali d’area), ovvero da atti di
programmazione negoziata, quali le intese per l’integrazione delle
politiche territoriali attuative del Documento unico di
programmazione, che ricomprendono tra le loro previsioni programmi di
riqualificazione urbana, elaborati ed approvati ai sensi del Titolo I
della presente legge.»;
b) la lettera a) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente: «a)
lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui
agli articoli 3, 4 e 4-bis, ivi comprese eventuali forme di rimborso
a parziale copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati,
l’elaborazione del programma di riqualificazione urbana e lo
svolgimento dei concorsi di architettura;».

Art. 9 Modifiche all’art. 9 della legge regionale n. 19 del 1998 1. All’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1998, le parole «dall’art. 14 della legge regionale n. 6 del 1995» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ art. 40 della legge regionale n. 20 del 2000».

Art. 10

Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000 la
lettera a) e’ cosi’ sostituita:
«a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di
programmazione e pianificazione territoriale che operi per il
risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche al
fine del benessere economico, sociale e civile della popolazione
regionale, senza pregiudizio per la qualita’ della vita delle future
generazioni;».

Art. 11 Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 20 del 2000 1. All’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) salvaguardare le zone ad alto valore ambientale, biologico, paesaggistico e storico;»; b) dopo la lettera f) e’ aggiunta la seguente: «f-bis) promuovere l’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di contribuire alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.».

Art. 12 Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 20 del 2000 1. All’art. 4 della legge regionale n. 20 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. La Regione, le Province e i Comuni predispongono il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione secondo criteri di massima semplificazione, tenendo conto dei contenuti e del livello di dettaglio richiesto dallo specifico campo di interesse del piano e recependo il quadro conoscitivo dei livelli sovraordinati, per evitare duplicazioni nell’attivita’ conoscitiva e valutativa e di elaborazione dello stesso. In particolare: a) il quadro conoscitivo del PTR e’ riferimento necessario per la costruzione degli scenari di sviluppo sostenibile del territorio; b) il quadro conoscitivo del PTCP e’ riferimento necessario per i sistemi indicati all’art. 26, comma 1; c) il quadro conoscitivo del PSC e’ riferimento necessario per la pianificazione operativa e attuativa e per ogni altro atto o provvedimento di governo del territorio. 2-ter. I Comuni nella predisposizione del quadro conoscitivo del PSC integrano le informazioni e i dati conoscitivi di cui al comma 2-bis con gli approfondimenti gia’ effettuati e le informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite ai sensi dell’art. 17, procedendo alle integrazioni e agli approfondimenti solo nel caso in cui risultino indispensabili per la definizione di specifiche previsioni del piano.»; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondire il quadro conoscitivo del piano generale del medesimo livello di governo esclusivamente con gli approfondimenti, relativi al loro specifico campo di interesse, che risultino indispensabili.»; c) il comma 4 e’ abrogato.

Art. 13

Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale n. 20 del 2000

1. L’art. 5 della legge regionale n. 20 del 2000 e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 5 (Valutazione di sostenibilita’ e monitoraggio dei piani)
– 1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile, nell’ elaborazione ed approvazione dei propri
piani prendono in considerazione gli effetti significativi
sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’ attuazione
dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della
Sostenibilita’ Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in
conformita’ alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente) e alla normativa
nazionale e regionale di recepimento della stessa.
2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito
documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato
ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali
impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli,
mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e
tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di
riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all’art. 4 e
degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo
piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con
la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano
come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate
nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.
3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad
oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l’attuazione
dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani
sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e
gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai
fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti
e le analisi gia’ effettuati e le informazioni raccolte nell’ambito
degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite.
L’amministrazione procedente, nel predispone il documento di Valsat
dei propri piani puo’ tener conto che talune previsioni e aspetti
possono essere piu’ adeguatamente decisi valutati in altri successivi
atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio,
rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.
4. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la
Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla
compatibilita’ ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b),
c) e d), puo’ stabilire che i PUA che non comportino variante al POC
non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto
il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell’art. 30 gli
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e
trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone
compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo.
Non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista
dal presente articolo i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se
non comportino variante e il POC ha definito l’ assetto localizzativo
delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilita’, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilita’ ambientale delle trasformazioni
previste.
5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal
presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le
previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio
edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a
introdurre:
a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento,
che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la
localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere
ivi previsti;
c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli
costruttivi degli interventi;
d) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle
previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli
strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione
territoriale, di cui e’ gia’ stata svolta la valutazione ambientale;
e) varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo
espropriativo, per opere gia’ cartograficamente definite e valutate
in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.
6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti
e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e
nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente
articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e
approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le
seguenti precisazioni ed integrazioni:
a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e
consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge
sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai
fini della valutazione ambientale;
b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune
trasmette il piano adottato ai soggetti competenti in materia
ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per
acquisirne il parere, entro i termini e con le modalita’ per la
presentazione delle osservazioni al piano.
7. La Regione e le Province, in veste di autorita’ competente, si
esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei
piani provinciali e comunali nell’ambito dei seguenti provvedimenti
di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:
a) per il PTCP e i PSC, nell’ambito dell’intesa, di cui agli
articoli 27, comma 10, e 32, comma 10, ovvero, ove sia stato
stipulato l’accordo di pianificazione, nell’ambito delle riserve al
piano adottato, di cui agli articoli 27, comma 7, e 32, comma 7,
previa acquisizione delle osservazioni presentate;
b) per il POC, nell’ambito delle riserve al piano adottato di
cui all’art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni
presentate;
c) per i PUA in variante al POC, nell’ambito delle osservazioni
al piano adottato, di cui all’art. 35, comma 4, previa acquisizione
delle osservazioni presentate;
d) per gli accordi di programma di cui all’art. 40 e per le
conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che
comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica secondo la legislazione vigente, nell’ambito dell’atto
con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso
alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni
presentate.
8. Gli atti con i quali Regioni e Province si esprimono in merito
alla Valsat, di cui al comma 7, e le indicazioni contenute negli atti
di approvazione del piano, di cui al secondo periodo del comma 2,
sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web
delle autorita’ interessate.
9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la
pianificazione territoriale e urbanistica persegue l’obiettivo della
contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli
interventi necessari ad assicurarne la sostenibilita’ ambientale e
territoriale.
10. La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio
dell’ attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi
ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o
aggiornamento degli stessi.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-21&task=dettaglio&numgu=45&redaz=009R0544&tmstp=1259051002458

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