Regolamento (CE) n. 1125/2009 della Commissione, del 23 novembre 2009.

Che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.2, la parte III.3 e la parte III.7 dell’allegato I.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

24.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 308/5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE ( 1 ), in particolare l’articolo 27,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE ( 2 ), prevede moduli obbligatori esaustivi di notificazione
degli aiuti di Stato.
(2) A seguito dell’adozione da parte della Commissione della
comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilitÃ
dei casi di aiuto di Stato alla formazione soggetti a notifica
individuale ( 3 ) e della comunicazione della Commissione
sui criteri di valutazione della compatibilità degli
aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
soggetti a soglia di notifica individuale ( 4 ), è necessario
modificare parte dei moduli di notificazione allegati al
regolamento (CE) n. 794/2004.
(3) A causa di un errore riscontrato, è necessario modificare
una parte del modulo di notificazione allegato al regolamento
(CE) n. 794/2004.
(4) Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve pertanto essere
modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte III.2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è
sostituita dall’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La parte III.3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è
sostituita dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
La parte III.7.a, domanda 2.3, e la parte III.7.b, domanda 2.3,
dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 sono modificate
in conformità dell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0005:0013:IT:PDF

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