Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-12-2010) 08-02-2011, n. 4601 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 20.11.2008, in sede di esecuzione, veniva fra l’altro disposta la confisca, ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, della somma di Euro 443.140 rinvenuta presso la s.p.a. Ivri Holding e sottoposta a sequestro preventivo in relazione al reato di corruzione.

Detto provvedimento veniva confermato a seguito di opposizione presentata da Z.D., legale rappresentante della Ivri.

Il provvedimento ultimo riportato veniva annullato con rinvio con sentenza della Corte di Cassazione in data 5.11.2009, nella quale si osservava che le condizioni per l’applicazione del citato art. 12 sexies non ricorrevano nella specie, e che tuttavia, posto come il soggetto il quale invochi la restituzione di un bene sequestrato è tenuto a dimostrare il titolo di legittimo possesso, e come una società non abbia detto titolo rispetto a beni non risultanti dal bilancio o dalla situazione patrimoniale, rimaneva da verificare se la Ivri avesse comprovato lo jus possidendi con elementi ulteriori rispetto all’insufficiente circostanza della preesistente disponibilità fisica della somma presso la società stessa.

Con ordinanza in data 6.6.2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, pronunciando a seguito del rinvio dalla cassazione, disponeva la destinazione della somma alla Cassa delle ammende.

Il ricorrente, a parte un richiamo dell’intitolazione dei motivi alla violazione di legge sul potere di disporre la confisca e sull’applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies nei confronti di società ed alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sproporzione della somma sequestrata rispetto alle disponibilità della società, chiaramente riferibile al contenuto del precedente e non più attuale ricorso per cassazione, lamenta sostanzialmente nel testo del gravame violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta mancanza del titolo di possesso della somma da parte della Ivri.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con l’ordinanza impugnata si riteneva che la Ivri non avesse provato il proprio jus possidendi rispetto alla somma sequestrata, nei termini di cui alla riportata decisione di questa Corte, sulla base di elementi di fatto rappresentati dall’occultamento della somma in un armadio metallico nella sala riunioni della società e nella disponibilità dell’amministratore della stessa; dal non essere stato alcuno dei soggetti presenti alla perquisizione in grado di fornire attestazione documentale o contabile sulla somma; dal presentare all’epoca la società a bilancio una disponibilità di cassa di Euro 14.875 e un indebitamento verso istituti di credito per Euro 1.429.849, dati incompatibili con la liquidità rappresentata dalla somma in sequestro; dalle dichiarazioni dell’amministratore C. su prelievi dall’armadio di cui sopra, denominato scheletro, di somme consegnate al T., presidente della Ivri Torino, per scopi da quest’ultimo indicati in regalie in favore dell’Enav e dell’Esercito;

e dalle dichiarazioni del T. sulla destinazione delle somme prelevate dall’armadio a dazioni di denaro in favore di soggetti che operavano per l’Enav, l’Esercito, le Poste, la Regione Lombardia e l’Enac per aggiudicazioni di appalti alla Ivri. Si osservava poi che le dichiarazioni difensive dei testi Ca. e Ca. non contrastavano tali risultanze in quanto il Ca. riferiva solo di circostanze apprese dal T. su rilevanti esuberi ed il Ca. rendeva dichiarazioni illogiche e non credibili sulla mancanza di documentazione dei pagamenti indicati ad origine del formarsi della somma; la quale non poteva in conclusione esser ritenuta pertinente alle attività della società.

Il ricorrente rileva che gli elementi sui quali è fondata la decisione impugnata sono smentiti in atti, considerato che la somma non era occultata ma semplicemente riposta nell’armadio; che non vi erano in realtà dichiarazioni negative sulla documentazione della presenza della somma in sede di perquisizione in quanto non risulta che alcuno sia stato interpellato in merito, laddove peraltro il Ca., incaricato della gestione della somma, rendeva successivamente disponibili le relative schede informatiche di rendiconto; che il riferimento alla cassa ed all’indebitamento risultanti a bilancio erano inconferenti in quanto la somma sequestrata costituiva disponibilità di clienti della Ivri Torino, la quale aveva ad oggetto attività di vigilanza privata, che per ragioni di sicurezza non veniva esposta nel bilancio al 2003 in quanto rientrante fra i conti d’ordine, mentre negli anni precedenti veniva indicata quale sopravvenienza attiva; che da quella somma veniva attinta solo la tangente all’Enav, essendo le diverse dichiarazioni del T. generiche; e che i testi a difesa riferivano dettagliatamente sulla provenienza della somma da versamenti di clienti, sulla gestione contabile della stessa e sul contenzioso con il cliente Monte dei Paschi di Siena, il quale giustifica il possesso della somma da parte della Ivri.

Il principio di diritto affermato con la citata sentenza di questa Corte in data 5.11.2009 è nei termini della carenza di titolarità alla restituzione di una somma in sequestro da parte della società la quale non dimostri il legittimo possesso della stessa mediante la risultanza nel bilancio o nella situazione patrimoniale della relativa disponibilità.

Orbene, che la somma oggetto della presente procedura non risultasse al bilancio della Ivri è circostanza assolutamente pacifica e non contestata neppure dalla ricorrente.

Meramente aggiuntive, rispetto a questo dato accertato, sono le ulteriori considerazioni svolte nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla destinazione a dazioni illecite del denaro custodito nel luogo ove veniva rinvenuta la somma in questione;

considerazioni le quali, nel rappresentare la somma stessa come oggetto di un accantonamento estraneo alle finalità di impresa, individuano una giustificazione per la circostanza, già oggettivamente verificata, della mancata inclusione di quella disponibilità liquida fra le voci di bilancio della Ivri.

Le osservazioni del ricorrente, tendenti a presentare di tale mancata inclusione una spiegazione che renda la circostanza compatibile con la titolarità della somma in capo alla Ivri ed il conseguente diritto della stessa ad ottenerne la restituzione, non solo non risultano idonee a conseguire tale risultato, ma di fatto ulteriormente confermano l’insussistenza di tale diritto in capo alla ricorrente. La tesi difensiva, come si è detto, è nel senso che la somma era costituita da disponibilità di clienti della Ivri Torino, affidate alla società nell’ambito del rapporto di vigilanza e custodia di valori e per tale motivo insuscettibili di inserimento all’attivo del bilancio seppure legittimamente detenute dalla Ivri.

Questa versione si fonda esclusivamente sulle richiamate dichiarazioni del Ca., che nel provvedimento impugnato si ritenevano illogiche con un’argomentazione che non presta il fianco a censure di manifesta incoerenza, ove si consideri come lo stesso Ca. ammettesse che da quella disponibilità, benchè destinata ad essere restituita ai clienti, venivano prelevate somme per necessità contingenti della Ivri. Ma, a prescindere da questa già decisiva considerazione, il giudizio di irrilevanza della giustificazione difensiva appare ulteriormente inattaccabile dal punto di vista logico ove si consideri che nella stessa prospettazione del ricorrente la somma sarebbe appartenuta a clienti della Ivri, e non certo a quest’ultima la società; alla quale pertanto, anche sotto questo profilo, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione a richiedere la restituzione della somma.

Non condivisibile è l’argomento oggi prospettato dal difensore della ricorrente per il quale, a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 264 c.p.p. per effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 115 del 2002, la materia della restituzione dei beni già sottoposti a sequestro preventivo sarebbe ora disciplinata dagli artt. 321 e seg. c.p.p., i quali prevederebbero la restituzione dei beni stessi in favore del soggetto a cui essi siano stati sequestrati. In realtà, l’art. 322 c.p.p. fa riferimento a quest’ultimo soggetto unicamente per includerlo fra coloro che sono legittimati a proporre richiesta di riesame, nel cui ambito la stessa norma menziona tuttavia anche la persona che avrebbe diritto alla restituzione del bene; ed invece esclusivamente nei confronti di detta persona il successivo art. 323 prevede la restituzione del bene in caso di perdita di efficacia del sequestro, così come del resto solo l’avente diritto alla restituzione è nominato negli artt. 150 e seg. del rammentato D.P.R. n. 115 del 2002. La persona a cui la cosa è stata sequestrata non è pertanto titolare in quanto tale di un diritto alla restituzione, laddove non vanti sul bene una pretesa giuridicamente meritevole e non dia prova del proprio jus possidendi (Sez. 1, n. 26475 del 9.6.2009, imp. Russo, Rv. 244035).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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