Regolamento (CE) n. 1139/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

27.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312/1

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia finalizzata a legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In questo contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore
gli atti che non hanno più alcun effetto reale.
(2) La decisione 91/373/CEE del Consiglio, dell’8 luglio
1991, concernente la conclusione, da parte della ComunitÃ
economica europea, di un accordo in forma di scambio
di lettere tra la Comunità economica europea e
l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo
ad una garanzia di credito per assicurare l’esportazione
di prodotti agricoli e alimentari della Comunità in
Unione sovietica ( 1 ), e il regolamento (CEE) n. 599/91
del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia
di credito per l’esportazione di prodotti agricoli ed
alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia,
dell’Ungheria, della Polonia, della Romania, della
Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell’Estonia in
Unione Sovietica ( 2 ), facevano fronte ad una situazione
temporanea e hanno pertanto cessato di avere effetto.
(3) Il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del
22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio
che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti
dai negoziati di cui all’articolo XXIV, paragrafo 6 del
GATT, a seguito dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia
all’Unione europea ( 3 ), è stato incorporato nel regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune ( 4 ), e, di conseguenza, ha
cessato di avere effetto.
(4) La decisione 96/620/CE del Consiglio, del 1 o ottobre
1996, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del
Marocco che fissa, a partire dal 1 o gennaio 1994, l’importo
aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali,
applicabile all’importazione nella Comunità di olio
d’oliva non trattato originario del Marocco ( 5 ), dava applicazione
ad un accordo successivamente sostituito e la
decisione 2002/958/CE del Consiglio, del 28 novembre
2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del
Marocco che prevede una deroga temporanea, per l’importazione
nella Comunità di pomodori originari del
Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1
dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro ( 6 ), era di
carattere temporaneo. Tali atti hanno pertanto cessato di
avere effetto.
(5) Il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del
14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile
ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco
dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che
introduce un contingente tariffario per le importazioni
di residui della fabbricazione degli amidi di granturco
(farina glutinata di granturco — corn gluten feed) dei
codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli
Stati Uniti d’America ( 7 ), è stato adottato nel contesto
di una controversia commerciale con gli Stati Uniti
d’America, nel frattempo risolta. Pertanto, detto regolamento
non ha più alcuna valenza pratica.

Il regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio, del
22 ottobre 1999, recante apertura di un contingente
tariffario comunitario per l’importazione di carni della
specie bovina disossate, secche ( 1 ), era di carattere temporaneo
e ha pertanto cessato di avere effetto.
(7) Le seguenti misure riguardanti alcuni Stati sono diventate
obsolete in seguito all’adesione di tali Stati all’Unione
europea: i) decisione 85/211/CEE del Consiglio, del
26 marzo 1985, concernente la conclusione dello scambio
di lettere che proroga l’accordo relativo al punto 2
dell’accordo concluso tra la Comunità economica europea
e la Repubblica socialista di Romania in materia di
scambi nel settore ovino e caprino ( 2 ); ii) decisione
93/722/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente
la conclusione di un accordo tra la ComunitÃ
europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini ( 3 ); iii) decisione
93/724/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente la conclusione di un accordo tra la ComunitÃ
europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il
controllo reciproci delle denominazioni dei vini ( 4 ); iv)
decisione 93/726/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, concernente la conclusione di un accordo tra la
Comunità europea e la Romania sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini ( 5 ); v) regolamento
(CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
comunitari per taluni vini originari della Bulgaria,
dell’Ungheria e della Romania ( 6 ); vi) regolamento (CE)
n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce
talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari
comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede
l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni
agricole previste dagli accordi con l’Estonia, la Lettonia
e la Lituania sul libero scambio e sull’istituzione di
misure di accompagnamento, al fine di tener conto
dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati
commerciali multilaterali dell’Uruguay Round ( 7 );
vii) regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del
24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione
dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni
commerciali tra la Comunità europea, la ComunitÃ
europea del carbone e dell’acciaio, e la Comunità europea
dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena,
dall’altra ( 8 ); viii) regolamento (CE) n. 2658/98 del
Consiglio, del 19 gennaio 1998, concernente l’approvazione
di uno scambio di lettere tra la Comunità europea
e la Repubblica d’Ungheria relativo a talune modalitÃ
d’importazione per i prodotti agricoli ( 9 ); ix) decisione
1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa
alla conclusione del protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall’altra,
per tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
all’Unione europea e dell’esito dei negoziati dell’Uruguay
Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del
regime preferenziale in vigore ( 10 ); x) regolamento (CE) n.
1037/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo
all’applicazione di misure specifiche per l’importazione di
succhi e mosti d’uva originari di Cipro ( 11 ); xi) regolamento
(CE) n. 678/2001 del Consiglio, del 26 febbraio
2001, concernente la conclusione di accordi in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e
la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica d’Ungheria e la
Romania, dall’altro, relativi a concessioni commerciali
preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande
spiritose ( 12 ); xii) decisione 2002/63/CE del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, per
tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione
europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell’Uruguay
Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale
esistente ( 13 ); xiii) regolamento (CE) n. 1361/2002 del
Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni
sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni
prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e
transitorio di talune concessioni agricole previste dall’accordo
europeo con la Lituania ( 14 ); xiv) decisione
2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tenere
conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti
nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ( 15 );
xv) decisione 2003/285/CE del Consiglio, del 18 marzo
2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che
istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria,
dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le
parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore
agricolo ( 16 ); xvi) decisione 2003/463/CE del Consiglio,
del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Estonia, dall’altra, per tenere conto dei
risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 17 ); xvii) decisione
2003/286/CE del Consiglio, dell’8 aprile 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria,
dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le
parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore
agricolo ( 1 ); xviii) decisione 2003/298/CE del Consiglio,
del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica ceca, dall’altra, per tenere conto dei risultati
dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 2 ); xix) decisione
2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall’altra,
per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti
riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
( 3 ); xx) decisione 2003/452/CE del Consiglio, del
26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri che agiscono nel
quadro dell’Unione europea, da una parte, e la Repubblica
di Slovenia, dall’altra, per tenere conto dei risultati
dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 4 ); xxi) decisione
2004/484/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall’altra,
per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti
riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
( 5 ).
(8) A fini di certezza e di chiarezza del diritto, è opportuno
abrogare i suddetti regolamenti e le suddette decisioni
obsoleti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 599/91, (CE) n.
933/95, (CE) n. 3093/95, (CE) n. 1926/96, (CE) n. 410/97,
(CE) n. 1804/98, (CE) n. 2658/98, (CE) n. 1037/1999, (CE)
n. 2249/1999, (CE) n. 678/2001 e (CE) n. 1361/2002 e le
decisioni 85/211/CEE, 91/373/CEE, 93/722/CE, 93/724/CE,
93/726/CE, 96/620/CE, 1999/86/CE, 2002/63/CE,
2002/958/CE, 2003/18/CE, 2003/285/CE, 2003/286/CE,
2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/452/CE, 2003/463/CE e
2004/484/CE.
2. L’abrogazione dei regolamenti e delle decisioni di cui al
paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento in vigore degli atti
comunitari adottati in base ai regolamenti e alle decisioni di cui
sopra.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
27.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312/3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0001:0003:IT:PDF

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