Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
che le Associazioni sportive G.S. e S.C.R., entrambe con sede in Roma, dichiarano d’aver partecipato alla procedura, a suo tempo indetta dal Comune di Roma, per la gestione in concessione dell’impianto comunale denominato "Piscina G.P.";
Rilevato che dette Associazioni rendono noto d’essersi entrambe collocate, in esito a tal procedura, al secondo posto della graduatoria finale, con un divario di soli due punti rispetto al sodalizio primo classificato, ossia l’Assoc. C., con sede in Roma;
Rilevato altresì che, avendo dette Associazione adito questo Giudice avverso la graduatoria de qua, la Sezione, con sentenza n. 5526 del 7 luglio 2006 -definitiva in virtù della decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6276 del 6 dicembre 2007, ha accolto il loro gravame, anche con riguardo al punteggio ottenuto dalla R.N.N., con sede in Roma, graduata a pari punti con le ricorrenti;
Rilevato inoltre che dette Associazioni affermano la persistente inerzia del Comune intimato circa l’effettiva e piena esecuzione del giudicato scaturente dalla sentenza n. 5526/2006, anche dopo la notificazione, da parte loro, in data 24 febbraio 2009, d’un atto di diffida e messa in mora;
Rilevato quindi che dette Associazioni adiscono nuovamente, con il ricorso in epigrafe, questo Giudice a’sensi dell’art. 114 c.p.a., affinché provveda di conseguenza per l’integrale ottemperanza del citato giudicato;
Motivi della decisione
che la Sezione, nell’accogliere la pretesa attorea in sede di cognizione, per un verso ha censurato l’erroneità dei punteggi assegnati alle Associazioni controinteressate e, per altro verso ha reputato la sussistenza, in capo alla P.A. intimata, di alquanti margini di discrezionalità in ordine alla riformulazione dell’impugnata graduatoria, tanto da respingere la domanda risarcitoria;
Considerato in particolare che la Sezione ha affermato l’erroneità del "… criterio utilizzato dalla Commissione di gara ai fini del contestato punteggio risulta in palese contrasto con il bando di gara, il quale per la voce valutativa de qua si riferiva alla precedente esperienza acquisita nella gestione di qualsiasi impianto natatorio senza attribuire alcuna rilevanza o preferenza alla esperienza acquisita nella gestione dell’impianto oggetto della gara in esame…";
Considerato di conseguenza che la pretesa azionata in sede di cognizione non implica la diretta acquisizione, da parte delle ricorrenti -in disparte l’impossibilità che entrambe vincano la gara de qua in esito all’attività di riemanazione, del bene della vita sperato, ossia l’aggiudicazione della gestione del citato impianto;
Considerato infatti che l’esecuzione del giudicato comporta la fissazione dei nuovi punteggi con riguardo sia all’esperienza effettivamente acquisita dal personale impiegato (e, quindi, aldilà di quella per l’attività svolta in detto impianto), sia alla nuova valutazione del programma di gestione operativo, con riferimento anche alla posizione dell’Associazione R.N.N., parimenti controinteressata in questa sede e soccombente in quella di cognizione;
Considerato pertanto che occorre assegnare alla P.A. intimata il termine di giorni trenta (30 gg.), decorrente dalla comunicazione d’ufficio della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, affinché, in accoglimento della domanda qui formulata dalle ricorrenti, provveda a prestare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 5526/2006 mediante la riformulazione dei punteggi e della conseguente graduatoria alla luce dei principi e dei decisa colà contenuti;
Considerato altresì che appare opportuno provvedere fin d’ora alla nomina del sig. Prefetto della Provincia di Roma quale Commissario ad acta affinché provveda, per il necessario tramite d’un dipendente funzionario dirigente da lui designato e nell’ulteriore termine di giorni trenta (30 gg.) decorrente da quando è inutilmente spirato quello assegnato a Roma Capitale, in sostituzione di quest’ultima a dare piena ottemperanza al giudicato in esame, fissandone in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) il compenso, che provvederà ad autoliquidarsi in esito all’incarico affidatogli;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (sez. II), accoglie il ricorso n. 5270/2010 RG in epigrafe e per l’effetto ordina, per quanto di ragione e nei sensi e nei termini di cui in motivazione, all’intimata Roma Capitale di prestare piena ed integrale ottemperanza alla sentenza della Sezione n. 5526 del 7 luglio 2006, meglio indicata in premessa.
Condanna Roma Capitale al pagamento, a favore delle Associazioni ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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