T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-02-2011, n. 959 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che per le opere oggetto del provvedimento demolitorio impugnato è stata presentata domanda di concessione in sanatoria in data 10.12.2009, alla quale ha fatto seguito provvedimento di reiezione in data 10.2.2010;

Ritenuto che le riferite circostanze determinano sopravvenuta carenza d’interesse all’azione, giacché il rigetto della domanda di sanatoria dovrà comportare, ai sensi dell’art. 40. comma 1, della L. n. 47/1985, l’adozione di nuovi e definitivi provvedimenti sanzionatori in sostituzione dell’atto in questa sede impugnato (Cons.St., V, 26.6.2007 n. 3659);

Ritenute sussistere ragioni di equa compensazione delle spese processuali tra le parti costituite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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