Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 08-02-2011, n. 4539

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.A. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecco del 16.5.2008 di conferma della sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di Euro 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 582 c.p., perchè con violenze consistita nello sferrare un pugno al volto di R.L., cagionava allo stesso lesioni consistite in ecchimosi e ferita lacero contusa alla palpebra superiore sinistra giudicate guaribili in gg 5.

Deduceva a fondamento dell’impugnazione 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della sussistenza della legittima difesa; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, in quanto il giudice era giunto alla conclusione secondo la quale L. avrebbe dovuto sgombrare il perchè R. era più anziano di lui, affermando che proprio la differenza di età dimostrava di per sè l’insussistenza in capo a L.A. della necessità di difendersi. 3) mancata applicazione del disposto di cui all’art. 62 bis c.p..

Il ricorso è inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti.

La Corte osserva che con l’impugnazione viene denunziata solo apparentemente la violazione di legge e la carenza motivazionale, mentre in realtà si propone una rilettura diversa dei risultati probatori e non consentite in sede di ricorso per cassazione. Infatti al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito,quando questi risultano logici e congruamente motivati. Il giudice di appello ha operato una adeguata e logica valutazione delle risultanze probatorie ponendo in evidenza l’assenza degli elementi costitutivi della legittima difesa evidenziando che mancava la prova della "necessità di difendersi". Infatti non era stata accertata una prima aggressione del R. nei confronti del L. e,anche se vi fosse stata o fosse stata percepita una possibilità di aggressione da parte del R.,il giudice di merito ha evidenziato che la possibilità di un aggressione da parte di un uomo molto anziano, quale era il R., ultrasettantacinquenne, non poteva costituire evento tale da non consentire al L., molto più giovane,una possibilità di difesa diversa da quella da lui effettuata, che è stata di sferrare un pugno al volto del R.. Inoltre il giudice di merito ha ritenuto non proporzionale la reazione violenta del L. ad un’aggressione che secondo la prospettazione dell’imputato era consistita in una semplice spinta. La motivazione del giudice di appello è congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione dei fatti. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).

Anche la mancata concessione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata in relazione alla personalità dell’imputato quale si evince dalle modalità e dal particolare disvalore dell’azione rivolta nei confronti di un uomo molto anziano.

All’inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e di un’ammenda di Euro 300,00 alla Cassa Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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