Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4751 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 8/6/10 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce rigettava le istanze presentate da F.M. (classe (OMISSIS)) intese ad ottenere il differimento della pena per grave infermità fisica e la detenzione domiciliare per motivi di salute.

Il F. era destinatario di provvedimento di cumulo 1/2/10 della Procura Generale di Lecce per una pena residua di anni 2 e giorni 19 di reclusione per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (fatti commessi tra il 2000 e il 2003).

D Tribunale osservava che con provvedimento 3/6/09 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce aveva differito la pena in via provvisoria per motivi di salute, rilevando che il 9/12/08 il F. era stato sottoposto a nefrectomia, il 20/5/09 era stato ricoverato per angor cardiaco (a seguito del quale erano stati riscontrati in via radiologica numerosi linfonodi in sede paraortica e intercavo – aortica), il 25/5/09 gli era stata riscontrata una cardiomiopatia ipocinetica (probabilmente causata dal trattamento chemioterapico).

Che tuttavia, disposta perizia il 9/10/09, erano risultati solo esiti di nefrectomia destra per carcinoma renale senza segni di progressione della malattia, allegata osteoartrosi primaria diffusa e pregressa prostatite, affezioni compatibili con il regime carcerario a condizione di un controllo semestrale presso una struttura oncologica. Di qui il rigetto delle due istanze.

Ricorreva per cassazione la difesa del F., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: veniva contestata la valutazione dei giudici per cui le patologie di cui era affetto il F. non erano tali da esporre il detenuto a rischio di vita o da far ritenere la carcerazione contraria al senso di umanità e che il controllo semestrale non imponesse costanti contatti con i presidi sanitari esterni; tale necessario controllo era stato sottovalutato e non si era argomentato circa la sua concreta possibilità di essere effettuato regolarmente e nei tempi previsti in stato di detenzione (lo stesso PG aveva concluso per la concessione della detenzione domiciliare).

Quanto alla carcerazione contraria la senso di umanità (superficialmente negata dal giudice) erano ricordate le gravi patologie sofferte dal F., tali da giustificare sia il differimento della pena sia la concessione della detenzione domiciliare. Era chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto e, nelle more, la sospensione dell’esecuzione (peraltro rigettata dal TdS con ordinanza del 13/7/10). Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ricordando che la decisione del Tribunale era stata assunta sulla base di una congrua verifica di tutti i dati probatori disponibili e di una perizia appositamente disposta, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso, infondato, va respinto.

Il giudice di merito ha applicato correttamente i principi pacificamente riconosciuti in tema di differimento della pena per grave infermità fisica e di detenzione domiciliare per motivi di salute e ciò ha fatto sulla base di una perizia che è stata affidata proprio in vista di una concreta verifica della loro riferibilità al caso concreto.

L’esito è stato negativo per il ricorrente, che tuttavia in questa sede di legittimità, pur deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, si limita a riproporre le proprie valutazioni di merito in contrasto con quelle legittimamente e congruamente espresse dal giudicante: è indubbio che un controllo semestrale non equivalga ad un costante contatto con i presidi sanitari (sia pure oncologici) esterni ed ipotizzare difficoltà nel rispetto dei tempi e dei modi è esercizio puramente congetturale. A ciò consegue che il protrarsi della detenzione in siffatte condizioni non è in alcun modo contrario ai principi di umanità, ma contempera questi ultimi con le generali esigenze di giustizia, patimenti meritevoli di soddisfazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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