T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 84 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 17 luglio 1999 e depositato il successivo 9 settembre, il signor G.J.J.L. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale il Comune di Terracina ha ordinato la demolizione delle opere edilizie oggetto della domanda di concessione in sanatoria proposta dallo stesso ricorrente e respinta con provvedimento del 15.2.1999, nonché del manufatto in muratura di mt. 3,10 x 4,00, altezza da mt 2,50 a mt 20,50, tutte realizzate in località Ciana.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce in un’unica censura l’illegittimità del provvedimento per invalidità dell’atto presupposto, rappresentato dal diniego della domanda di sanatoria sopra menzionato, impugnato con ricorso R.G. 403/99.

3) Con atto depositato il 16 settembre 1999 si è costituito in giudizio il Comune di Terracina, chiedendo il rigetto del ricorso.

4) Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è infondato.

6) Osserva il Collegio che il ricorso si basa sull’unica censura di invalidità derivata dall’illegittimità del diniego di sanatoria espresso con il provvedimento prot. n. 80834 del 15.2.1999.

Tale atto è stato impugnato con il ricorso R.G. 403/99 dichiarato perento con decreto n. 735 del 6.5.2010.

Pertanto il diniego di sanatoria mantiene piena validità ed efficacia e l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso rimane immune dalla dedotta censura.

7) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima) definitivamente pronunciando sul ricorso sul ricorso R.G. 778/99, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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