T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 78 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la determina dirigenziale 4951 del 4 febbraio 2002 del comune di Aprilia con la quale è stata disposta la revoca dell’ordinanza 29 del 24 gennaio 2002 di sospensione della DIA acquisita protocollo generale il 24 dicembre 2001 (prot. 51405) e presentata dal condominio di via Campoleone Scalo 20 nonchè il provvedimento di tacito assenso formatosi sulla DIA prot. 51405 del 24 dicembre 2001 presentata dal medesimo condominio. Con ordinanza cautelare R.O. n.333/2002 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Sul ricorso va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto il comune di Aprilia nelle more del giudizio ha emesso l’ordinanza 49 del 10 febbraio 2003 di demolizione delle opere in contestazione che è stata adempiuta dal condominio con la rimozione delle predette opere. Però va respinta la domanda risarcitoria in quanto non è stata offerta prova del danno subito. Le spese del giudizio vanno poste a carico del comune di Aprilia e liquidate in favore dei ricorrenti nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il comune di Aprilia al pagamento delle spese a favore dei ricorrenti che liquida in Euro 2500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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