T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 339 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che la ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità;

che, con atto depositato in data 17 novembre 2010, il procuratore della ricorrente ha dichiarato, peraltro, che la parte non ha più interesse alla definizione della vicenda, avendo l’Amministrazione provveduto a nominare una nuova Giunta che ricomprende anche un assessore di sesso femminile;

Ritenuto:

che, alla luce di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

che sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della vicenda controversa, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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