Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il 10 marzo 2010 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da I.E., ritenendo ostativi la gravità dei delitti, la cui condanna è in esecuzione, la pendenza penale per il delitto di furto, per il quale è intervenuto arresto in flagranza il 13 gennaio 2010, nonchè il totale disinteresse dimostrato nei confronti dei molteplici inviti rivolti dall’UEPE, cui I. non ha mai risposto.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente I., il quale lamenta: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, non potendo la sola denuncia per un reato, in assenza di un vaglio giurisdizionale, costituire un valido elemento per il diniego del beneficio; b) violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego del rinvio dell’udienza camerale per impedimento del difensore.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Relativamente alla seconda doglianza, avente carattere logicamente preliminare rispetto all’altra, il Collegio osserva che il disposto di cui all’art. 420-ter c.p.p., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97 c.p.p., comma 4 (Sez. Un. 27 giugno 2006, n. 31461).
Alla luce di questi principi, nel caso di specie, l’udienza camerale si è svolta ritualmente, pur in assenza del difensore, dovendo trovare applicazione il disposto dell’art. 97 c.p.p., comma 4, stante l’irrilevanza del suo impedimento, tenuto conto delle peculiari connotazioni ed esigenze sottese al procedimento di sorveglianza.
2. Anche l’altra censura è manifestamente infondata.
La ratio decidendi dell’ordinanza impugnata appare rispondente ad una corretta analisi ricostruttiva della portata dell’art. 47 ord. pen., quale risulta chiaramente definita nella giurisprudenza di questa Corte. Infatti, è stato più volte precisato che, allorchè il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, deve ritenersi giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, tanto più se manchino concreti e precisi elementi indicativi del recupero sociale (Sez. 1, 21 giugno 2000, n. 4553). Ai fini della concessione dell’affidamento in prova non è, infatti, sufficiente l’assenza di indicazioni negative, ma è invece necessario che risultino obiettivi elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico di esito positivo della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali elementi devono risultare dall’osservazione penitenziaria, quando il beneficio è richiesto da un soggetto che si trovi in stato detentivo, mentre devono risultare dal comportamento tenuto in libertà, qualora l’istanza sia proposta prima dell’inizio di esecuzione della pena (Sez. 1, 14 febbraio 1997, n. 1088).
Infine, l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’apprezzamento, oltre che delle condizioni di ammissibilità della domanda, anche dell’esistenza di un serio processo, già ampiamente avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, oltre che della concreta praticabilità del beneficio stesso a fini di emenda e di rieducazione (Sez. 1, 25 novembre 2008, n. 3846).
3. L’ordinanza impugnata appare conforme ai principi esposti al paragrafo che precede, in quanto, con motivazione corretta, ha posto in luce le negative circostanze connotanti l’esperienza esistenziale del ricorrente, quali desumibili dalla gravità dei delitti consumati, dalla loro reiterazione, dal totale disinteresse dimostrato rispetto ai molteplici inviti rivolti dall’UEPE, e ha quindi posto in correlazione tutti questi elementi con l’evidenza del carico pendente per il reato di furto. D’altra parte il ricorrente ha formulato prospettazioni del tutto vaghe e generiche al fine di sostenere, implicitamente, la tesi che I. avesse avviato un serio processo di rivisitazione critica.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
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