Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che la parte resistente, vittoriosa in primo grado, con la nota sopra citata del 12 luglio 2010, ha dichiarato di non aver "più interesse alla causa"né alla somma ad essa ritenuta spettante per effetto della sentenza di primo grado, a titolo di risarcimento danno;
ritenuto che tale dichiarazione, ai sensi dell’art.84 punto 4 c.p.a. deve intendersi come sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso di primo grado e per essa alla decisione della causa.
ritenuto che le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, annulla la sentenza di primo grado qui appellata e dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse. alla decisione della causa
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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