Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6179 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.C., in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. S.M.A.C. Società Mediterranea Arti e Commercio, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la SEAT -Divisione STET s.p.a. per sentire dichiarare risolto per grave inadempimento della convenuta il contratto di concessione pubblicitaria stipulato in data 10-5-1993 e condannare la stessa al risarcimento dei danni indicati in 500.000.000.

La convenuta deduceva il difetto di legittimazione attiva della B. in proprio e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda non essendosi concluso alcun rapporto contrattuale.

Con sentenza del 22 maggio 2002 il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione attiva della B. in proprio, condannava la convenuta al pagamento in favore della s.r.l. S.M.A.C. della somma di Euro 165.266,24, oltre interessi, a titolo di responsabilità precontrattuale Pretore. Con sentenza dep. l’11 marzo 2005 la Corte di appello, in riforma della decisione impugnata dalla SEAT – Divisione STET s.p.a., rigettava la domanda proposta dalla s.r.l.

S.M.A.C. In va preliminare i Giudici di appello disattendevano l’eccezione di nullità o inammissibilità dell’appello sollevata dalla s.r.l.

S.M.A.C, rilevando che l’impugnazione era stata proposta da SEAT – Divisione STET s.p.a. che era risultata estinta a seguito di complesse vicende societarie: si osservava in proposito che, per effetto dell’atto del 17-12-1996 di scissione parziale della STET – Società Finanziaria Telefonica s.p.a. il complesso Divisione SEAT era stato trasferito alla SEAT Pagine Gialle s.p.a.; il 18-7-1997 la STET – Società Finanziaria Telefonica s.p.a. incorporava la S.I.P. s.p.a., assumendo la denominazione di TELECOM s.p.a. La sentenza riteneva che l’incorporazione di una società in un’altra, determinando la successione universale, è disciplinata dall’art. 300 cod. proc. civ. con conseguente ultrattività anche per il giudizio di impugnazione del mandato conferito al difensore il quale non abbia dichiarato nè notificato l’evento interruttivo quando, come nella specie, la procura non sia limitata al primo grado di giudizio.

Nel merito, la Corte riteneva viziata da ultrapetizione la pronuncia del Tribunale che aveva accolto la pretesa risarcitoria fondandola sulla responsabilità precontrattuale, quando la domanda di danni era stata formulata con riferimento alla invocata risoluzione del contratto che sarebbe intercorso fra le parti; era peraltro confermato che il contratto de quo non si era mai concluso, non essendo stato mai sottoscritto dal legale rappresentante della convenuta, per cui era respinto l’appello incidentale spiegato al riguardo dalla s.r.l. S.M.A.C. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la s.r.l.

S.M.A.C, nei confronti della TELECOM s.p.a. e della TELECOM MEDIA s.p.a. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la TELECOM s.p.a., deducendo l’inammissibilità del ricorso che era stato proposto nei confronti di due soggetti, che non erano stati parte del giudizio di merito, sul rilievo che essa resistente e la TELECOM MEDIA s.p.a. non erano successori della SEAT – Divisione STET s.p.a. La TELECOM s.p.a. ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente, non avendo la medesima fornito la prova della legittimazione passiva delle società alle quali è stato notificata la presente impugnazione, tenuto conto che parte convenuta nel giudizio di merito è stata la SEAT -Divisione STET s.p.a.. In proposito, la ricorrente ha prodotto documentazione tesa a dimostrare che: a) per atto del 17 dicembre 1996 la STET -Società Finanziaria telefonica s.p.a. aveva ceduto il complesso aziendale Divisione SEAT ed era stata costituita al riguardo la società SEAT PAGINE GIALLE s.p.a.; b) la STET – Società Finanziaria telefonica s.p.a. aveva quindi incorporato, mediante atto di fusione per incorporazione, la SIP – società Italiana per l’esercizio telefonico s.p.a., assumendo la denominazione di TELECOM ITALIA s.p.a.; c) la società SEAT PAGINE GIALLE s.p.a. aveva mutato la propria denominazione in TELECOM MEDIA s.p.a. Tale documentazione non consente di individuare il soggetto che abbia assunto la qualità di successore a titolo universale della società che era stata parte del giudizio di merito, dovendo qui anche considerarsi che, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non ha alcun effetto sul processo che in tal caso continua fra le parti originarie.

Ed invero, il trasferimento del settore SEAT alla SEAT PAGINE GIALLE s.p.a. da parte della STET – Società Finanziaria telefonica s.p.a., le successive vicende di quest’ultima società, così come quelle relative alla SEAT PAGINE GIALLE s.p.a. appaiono del tutto inconferenti posto che, come si è detto, parte del giudizio di merito era stata la SEAT -Divisione STET s.p.a.. e non la STET – Società Finanziaria telefonica s.p.a. , che è un autonomo soggetto giuridico, distinto e diverso dalla prima, mentre non è in alcun modo dimostrata una successione a titolo universale della seconda alla prima e tanto meno quindi della SEAT PAGINE GIALLE alla SEAT Divisione STET s.p.a. atteso che, come si è detto, a quest’ultima era stato trasferito il complesso aziendale Divisione SEAT dalla STET – Società Finanziaria telefonica s.p.a.

L’inammissibilità del ricorso preclude evidentemente la verifica circa l’inammissibilità o meno dell’appello (e l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), dedotto con il primo motivo di impugnazione.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico della ricorrente, risultata soccombente, a favore del resistente costituita.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *