T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-02-2011, n. 1096 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Palombara Sabina ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere abusive, realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo: "1. ampliamento di una unità immobiliare posta al piano terra mediante aggiunta di una stanza adibita a salone, la superficie aggiunta metri 6,25 x 4,25 ca eseguita in difformità dalla concessione a sanatoria prot. n. 1119 del 12 febbraio 2007;

2. realizzazione di una tettoia con struttura portante in legno con sottostante parapetto in laterizio delle dimensioni di metri 3,5 x 1,5 ca";

CONSIDERATO che avverso detto provvedimento parte ricorrente deduce:

1) illegittimità dell’atto per abuso di potere e carenza di istruttoria.

L’interessato lamenta che la sanzione è del tutto sproporzionata trattandosi di opere pienamente conformi alla vigente normativa urbanistica pur difettando del titolo abilitativo; rileva che non è posto in evidenza alcun contrasto con la normativa edilizia o con lo strumento urbanistico generale;

2) violazione di legge per mancato avviso di acquisizione al patrimonio comunale in difetto di ottemperanza.

Egli lamenta pure che, contrariamente al principio di tipicità degli atti amministrativi, il provvedimento omette di avvisare il destinatario che in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione si procederà all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale;

3) pregiudizio grave ed irreparabile che si manifesta vieppiù palesemente, laddove si consideri che l’interessato ha presentato in data 13 dicembre 2010 acquisita al protocollo comunale al n. 29736 la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto le opere, anche se eseguite senza idoneo titolo, sarebbero pienamente conformi alla disciplina urbanistica vigente;

RITENUTO che la prima censura non può essere condivisa stante il tenore testuale del provvedimento che appare accuratamente motivato in ordine alla violazione del PRG in base al quale l’area, dove è stata realizzata l’opera abusiva, è collocata in zona "E’ sottozona "E1" (zona a prevalente produzione frutticola), in ordine alla circostanza che sulla zona sussiste il vincolo sismico ex l. 2 febbraio 1974, n. 64, nonché il vincolo per strada comunale di tipo "F" con necessità di una fascia di rispetto di 20 metri;

RILEVATO che la seconda censura, con la quale l’interessato fa valere che nell’ordinanza manca la comminatoria dell’acquisizione al patrimonio in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, non può essere condivisa, stante la costante giurisprudenza sulla materia, la quale rileva che "L’acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. L’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell’abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto" (TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597) nel mentre la procedura in questione appare essere ancora ad uno stadio iniziale, non risultando ancora accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione;

RILEVATO, infine, che appare pure privo di fondamento l’aspetto del ricorso col quale l’interessato manifesta perplessità circa l’operato dell’Amministrazione che non ha analizzato la richiesta di accertamento di conformità, profilo che appare in parte smentito dalla circostanza che, in realtà, la domanda ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è stata dall’interessato presentata in data 13 dicembre 2010, subito dopo l’adozione dell’ordinanza in data 4 agosto 2010, al momento in esame;

e CONSIDERATO pure che, in ogni caso, il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha finalità e modalità diverse da quello di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38207 e di recente della sezione la sentenza in data 11 gennaio 2011, n. 124) sicchè non può trarsi per esso la medesima necessitata conclusione della sospensione del procedimento sanzionatorio, come sotteso al ricorso da parte dell’interessato;

RITENUTO che, pertanto il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure, con la conseguenza che il ricorso va respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, non vi è luogo a provvedere non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione comunale;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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