Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il difensore di M.G. e O.G. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto continuato di ricettazione di numero 254 moduli di ricette della ASL n. (OMISSIS) di provenienza furtiva, falso e truffa commessi in data successiva al mese di (OMISSIS) per essersi fatti consegnare da un farmacista medicinali contenenti sostanze stupefacenti del prezzo di circa Euro 1.370. Con riferimento alla posizione del M. deduce travisamento della prova di colpevolezza per non essere stato accertato se nel luogo ove sono stati sequestrati i ricettari il prevenuto avesse effettivo domicilio. Con riferimento alla posizione di O. deduce che il giudice di appello non ha dato risposta alla doglianza proposta con atto di impugnazione con cui si rappresentava che il prevenuto era in possesso di valide ricette relative a quel farmaco, come risultante dalla deposizione del verbalizzante. Con motivo comune ad entrambi i prevenuti il difensore deduce che nella fattispecie deve ritenersi l’ipotesi attenuata del capoverso dell’art. 648 c.p. che deve ritenersi prescritto. Con altra doglianza avanzata in favore di entrambi i prevenuti deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai delitti di falso e truffa non essendovi elementi indicanti il concorso dei due nella ideazione del disegno criminoso e rileva assenza di motivazione con riferimento al diniego di perizia grafica sulle ricette.
Il ricorso è manifestamente infondato. Le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).
E’ quindi inammissibile un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito. Nè la rispondenza delle valutazioni probatorie può essere oggetto di analisi ai fini del riconoscimento del vizio del travisamento del fatto, vizio che può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità in quanto inquadrabile nelle ipotesi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e; l’accertamento di detto vizio richiede pertanto la dimostrazione da parte del ricorrente della avvenuta rappresentazione al giudice di merito degli elementi dai quali quest’ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicchè la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come gli elementi siano stati valutati (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207945). Il giudizio di legittimità ha per oggetto l’accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati della interpretazione delle prove costituenti i fondamenti della decisione siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. 1, 10.2.00 n. 94, c.c. 10.1.00, rv. 215336; Cass. 2, 20.9.94 n. 3695, c.c. 13.9.94, rv. 198818). Nella concreta fattispecie e con specifico riferimento al primo motivo di ricorso il giudice di merito ha individuato l’appartamento abitato dal M. in base alle dichiarazioni al riguardo fornite dalla coimputata T. (vedi sentenza di primo grado) e la difesa non ha avanzato dati di fatto contrari a detto accertamento.
Anche il motivo di gravame proposto nell’interesse di O. è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l’atto di appello. Il concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori perchè un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso a quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perchè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5, 17.4.00 n. 2459, Garasto; Cass. 1, 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo). In concreto la decisione evidenzia che le ricette non false sono state spedite tutte presso altra farmacia, con la conseguenza dell’irrilevanza delle doglianze proposte al riguardo.
In ordine al motivo di ricorso relativo al decorso del termine di prescrizione si evidenzia che la Corte territoriale non ha per l’entità dei fatti motivatamente ritenuto sussistere ipotesi lieve e comunque il termine di prescrizione per l’art. 648 c.p., commi 1 e 2, non sono maturati. Il secondo motivo comune ai ricorrenti è inammissibile perchè generico. Ciò in quanto non sono indicati i motivi erroneamente considerati dal giudice i merito in presenza del dato oggettivo costituito dal ritiro dei medicinali presso la farmacia, come accertato attraverso la deposizione del farmacista che proprio dai tre ricevette le ricette false intestate al nome di persone ignare. Le doglianze in ordine al diniego di perizia non possono essere ricondotte a vizi di legittimità in quanto la richiesta di perizia non integra violazione del principio di prova decisiva neanche rappresentata nella concreta fattispecie.
L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
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