Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il ricorrente impugna il provvedimento del 15/03/10 con cui il Consolato d’Italia a Scutari (Albania) ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per ricongiungimento familiare presentata dal predetto;
Motivi della decisione
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Considerato, in particolare, che l’art. 30 comma 6° d. lgs. n. 286/98, attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto "il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari…nonchè gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare";
Considerato, pertanto, che, in virtù della norma richiamata, la presente controversia, avendo ad oggetto l’impugnazione del diniego di visto per ricongiungimento familiare, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 104/10, di dovere dichiarare che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario;
Considerato, infine, che, in relazione alla peculiarità della questione giuridica oggetto di causa, deve essere disposta, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
2) dichiara che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario;
3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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