T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-02-2011, n. 1091 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento del 15/03/10 con cui il Consolato d’Italia a Scutari (Albania) ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per ricongiungimento familiare presentata dal predetto;
Motivi della decisione

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato, in particolare, che l’art. 30 comma 6° d. lgs. n. 286/98, attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto "il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari…nonchè gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare";

Considerato, pertanto, che, in virtù della norma richiamata, la presente controversia, avendo ad oggetto l’impugnazione del diniego di visto per ricongiungimento familiare, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 104/10, di dovere dichiarare che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario;

Considerato, infine, che, in relazione alla peculiarità della questione giuridica oggetto di causa, deve essere disposta, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

2) dichiara che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *