ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2009

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 5-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 ottobre 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi il 4 settembre 2009;
Considerato che i medesimi eventi hanno causato la perdita di una
vita umana, l’esondazione di corsi d’acqua, allagamenti, fenomeni
franosi, danni alle infrastrutture e ad edifici pubblici e privati,
nonche’ una situazione di grave compromissione delle attivita’
produttive e turistiche;
Vista la necessita’ di procedere alla realizzazione, in termini di
somma urgenza, di tutte le iniziative finalizzate alla rimozione
delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di
vita;
Ravvisata la necessita’ di disporre l’attuazione dei primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni di
criticita’ in atto mediante il compimento di una serie di iniziative
volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite
nonche’ la messa in sicurezza dei territori e delle strutture
interessati dagli eventi in questione, anche propedeutiche
all’emanazione di successive ordinanze di protezione civile;
Visto altresi’ il permanere dello stato di emergenza determinato
dai precedenti eventi calamitosi che hanno interessato tutto il
territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309/2003, n.
3339/2004, n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e
n. 3734/2009 e successive modificazioni;
Acquisita l’intesa della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. L’assessore alla protezione civile della regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia e’ nominato Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita’.
3. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni
danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede
all’accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo,
all’adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a
fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in
premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori.
4. Il Commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili,
anche per piani stralcio, provvede in particolare:
a) all’erogazione di contributi per la ripresa delle attivita’
produttive e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle
popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo
modalita’ attuative fissate con provvedimenti del Commissario
delegato stesso;
b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza,
avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della Regione,
degli Enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni
periferiche dello Stato, nonche’ di uno o piu’ soggetti cui affidare
specifici settori di intervento, ovvero, in qualita’ di soggetti
attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i
quali agiscono, per quanto concerne l’attivita’ di gestione, sulla
base di specifiche direttive impartite dal medesimo Commissario
delegato;
c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche’ al
ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati
distrutti e danneggiati;
d) all’espletamento, in via generale, di tutte le altre
iniziative comunque necessarie al superamento del contesto
emergenziale in rassegna.

Art. 2

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza il Commissario delegato provvede all’approvazione dei
progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli
interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori,
l’approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi,
convocata dallo stesso Commissario delegato.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a
maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla sua presenza, e dall’adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata, in deroga
all’art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, all’assenso del Ministro
competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma 1, in deroga all’art. 17, comma 24 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita’
di varianti urbanistiche, per l’adozione delle stesse si prescinde
dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo
preordinato all’esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente
per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a
dieci giorni. Dell’avvenuta adozione della variante e’ data
comunicazione agli interessati a cura del comune.
5. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi
di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, o i soggetti
attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione
d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione
dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso
dei suoli.
Art. 3

1. Per gli adempimenti di propria competenza, il Commissario
delegato si avvale della Protezione civile della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, della collaborazione degli enti territoriali e
non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, che
opereranno sulla base di specifiche direttive emanate dal Commissario
delegato medesimo.
2. Gli enti e le societa’ erogatori di servizi pubblici, nonche’
quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio
provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualita’ di
soggetti attuatori del commissario delegato, sulla base delle
procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, individuate
specificamente dal commissario medesimo, la riparazione dei danni
causati dall’evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la
prevenzione dei rischi.
3. Per la durata dello stato d’emergenza, al fine di garantire il
necessario supporto giuridico e amministrativo alle attivita’ da
porre in essere per il superamento dell’emergenza, il Commissario
delegato si avvale della Commissione tecnico-consultiva istituita ai
sensi dell’art. 1, comma 9 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3339 del 20 febbraio 2004, cosi’ come
modificata dall’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008, che opera anche con
riferimento ai contesti emergenziali di cui alle ordinanze n.
3405/2005 e n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009 e
successive modificazioni, e fino al termine dei relativi stati
d’emergenza.

Art. 4

1. Relativamente alle emergenze in atto di cui alla presente
ordinanza e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3309/2003,
n. 3405/2005 e n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n.
3734/2009 e successive modificazioni, al fine soddisfare con la
massima urgenza le straordinarie esigenze di messa in sicurezza del
territorio, mediante la realizzazione delle relative opere di
ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio
idrogeologico, nonche’ al fine di rafforzare il Centro Funzionale di
cui alla legge n. 267/1998, il Commissario delegato si avvale del
personale in servizio presso la Protezione civile della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia anche ai sensi delle sopra citate
ordinanze di protezione civile.
2. Gli oneri conseguenti all’applicazione del comma 1, nel limite
massimo dell’1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all’art.
7; l’eventuale eccedenza sara’ posta a carico del Fondo regionale per
la Protezione civile, di cui all’art. 33 della legge regionale del
Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.
3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 il Commissario
delegato, in relazione alle situazioni di criticita’ di cui alla
presente ordinanza, puo’ autorizzare il personale della protezione
civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia impiegato ad
effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di
70 ore mensili pro capite, oltre i limiti previsti dalla vigente
legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 7.
4. Fino alla scadenza degli stati emergenziali di cui alla presente
ordinanza di protezione civile ed alle citate ordinanze n. 3309/2003,
n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009
relative agli interventi di messa in sicurezza del territorio della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, effettuati dal personale
della Protezione civile della Regione, il Commissario delegato
autorizza tutto il personale in servizio presso la medesima
Protezione civile della Regione a fruire delle ferie e delle
festivita’ soppresse e di permessi maturati e non utilizzati, fino al
31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui gli stessi sono
maturati, anche in deroga agli articoli 13, primo comma, lett. a) e
19 del Contratto collettivo integrativo 1998/2001 – area non
dirigenziale – contratto stralcio, nonche’ all’art. 5 del Contratto
collettivo regionale di lavoro, Area della Dirigenza del personale
regionale del comparto unico per il quadriennio normativo 1998-2001.

Art. 5

1. In considerazione dei ripetuti eventi calamitosi che hanno
colpito il territorio regionale negli ultimi anni, di cui alla
presente ordinanza ed alle OPCM n. 3309/2003, n. 3339/2004, n.
3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009,
per il rafforzamento della gestione coordinata e coesa delle
emergenze di protezione civile, nonche’ al fine di elevare il livello
di tutela della pubblica incolumita’ nel territorio regionale, la
protezione civile, in deroga alla vigente normativa statale e
regionale, anche in merito al pagamento dei diritti e contributi di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, realizza le
dorsali di connessione radio digitali a larga banda e le reti radio
digitali multiaccesso TETRA e a larga banda WIMAX di Protezione
civile, e ogni qualsiasi rete radio per finalita’ di protezione
civile anche per il collegamento della Sala Operativa regionale e
Centro Funzionale di Protezione civile di Palmanova con i Comuni
della Regione e con le Centrali operative Statali e del Soccorso
presenti in Regione. Le reti, come sopra costituite, saranno
opportunamente integrate con le necessita’ operative della Rete
nazionale di dorsale di protezione civile e le relative reti locali
regionali.
2. L’Assessore regionale alla protezione civile, in qualita’ di
Commissario delegato, provvede anche alla realizzazione degli
interventi e delle opere infrastrutturali atti ad implementare nel
piu’ breve tempo possibile la funzionalita’ della Sala operativa
regionale e del Centro operativo di protezione civile di Palmanova
ovvero del sistema regionale integrato di protezione civile, di cui
alla legge n. 225/92 ed alla legge regionale n. 64/86, nonche’ del
Centro funzionale di protezione civile di cui alla legge n. 267/98, a
maggior tutela dell’incolumita’ della popolazione regionale ed a
salvaguardia dell’integrita’ del territorio e dei beni rispetto al
verificarsi di eventi calamitosi, ovvero al rischio degli stessi; a
tale fine, il decreto di approvazione dei progetti definitivi o
esecutivi degli interventi e delle opere infrastrutturali costituisce
dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza e indifferibilita’ degli
stessi, variante agli strumenti urbanistici comunali, nonche’
approvazione del vincolo preordinato all’esproprio per l’attivazione
delle procedure espropriative.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, la protezione civile si avvale delle risorse finanziarie
all’uopo disponibili ai sensi delle ordinanze di protezione civile n.
3309/03, n. 3339/04, n. 3405/05, n. 3495/05, n. 3610/07, n. 3709/2008
e n. 3734/2009 e successive modificazioni, nonche’ delle risorse
all’uopo disponibili nell’ambito del Fondo regionale per la
protezione civile di cui all’art. 33 della legge regionale n. 64/86 e
degli stanziamenti di pertinenza della Protezione civile della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n.
388/2000.

Art. 6

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza il Commissario delegato e’ autorizzato, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle
seguenti disposizioni normative:
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 16, 17 e 20;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98,
99 e 151;
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
legge 11 febbraio 1992, n. 157;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 e 21;
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146
e 159;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
e integrazioni, articoli 6, 69, 100, 101, 105, 106, 107, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187,
188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253,
255 comma 1 e 266;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33,
37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114,
118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133,
141, 143, 144, 153, 182, 240, 241, 242, 243;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
1° aprile 1998, n. 148;
decreto del Ministro per le politiche agricole 17 aprile 1998;
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
3 agosto 2005;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n.
30;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n.
43;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n.
35, art. 6;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996,
n. 42, art. 69;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n.
21;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7,
e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties,
22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n.
14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68,
70, nonche’ delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente
collegate;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n.
16;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n.
26;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n.
28;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n.
11;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n.
9;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n.
5;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6;
contratto collettivo di lavoro – quadriennio giuridico 1998 -2001
– area non dirigenziale – art. 12;
contratto collettivo regionale di lavoro del personale del
comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo (II fase)
2002-2005 biennio economico 2004-2005;
contratto collettivo regionale di lavoro del personale del
comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo 2006-2009
biennio economico 2006-2007;
decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n.
1/pres.;
decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n.
245/pres.

Art. 7

1. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla messa in
sicurezza del territorio nella Val Canale e Canal del Ferro, si
provvede inizialmente con le risorse all’uopo stanziate a valere sul
Fondo regionale per la protezione civile di cui all’art. 33 della
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e a carico del Fondo della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove
sara’ opportunamente integrato dal Ministero dell’economia e delle
finanze per la copertura degli oneri di cui alla presente ordinanza
di protezione civile, nonche’ mediante l’utilizzo delle economie
rivenienti ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309/03,
n. 3339/04.
2. Le risorse del Fondo della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 confluiranno nel Fondo
regionale per la protezione civile di cui all’art. 33 della legge
regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
3. Per il perseguimento delle finalita’ di messa in sicurezza del
territorio, negli ambiti territoriali in cui siano gia’ in corso
interventi connessi a precedenti emergenze, o comunque funzionalmente
correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario
delegato puo’ procedere all’unificazione complessiva delle attivita’,
per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le
deroghe alla normativa indicata all’art. 6, all’uopo utilizzando le
risorse disponibili.
4. Il Commissario delegato, d’intesa con la Regione, per la
realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente
ordinanza e’ autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su
future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili
sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni
normative regionali, nonche’ ulteriori e diverse fonti di
finanziamento regionali, comunitarie e statali.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=09A14536&tmstp=1260201007985

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *