Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;
Rilevato che con il ricorso in esame si impugna l’ordinanza individuata in epigrafe, con cui s’ingiunge la demolizione di un vano abitativo, composto da salone ed angolo cottura, realizzato in aderenza ad altro manufatto;
Considerato che l’oggetto del predetto provvedimento è unicamente il vano costruito in aderenza a preesistente fabbricato, quest’ultimo originariamente abusivo ed assentito ex post con permesso di costruire in sanatoria 13.11.2004, n. 1020/04, di cui esso costituisce ampliamento;
Tenuto conto che, a seguito dell’acquisizione della documentazione, risulta che tale vano sia sprovvisto di titolo edilizio, non essendo incluso nell’oggetto del menzionato permesso di costruire, né della D.I.A. presentata il 28.1.2005;
Ritenuto:
che correttamente sia stata, perciò, ingiunta la sua demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
che la dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento non valga a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, stante comunque il carattere necessitato e vincolato dell’attività posta in essere in concreto dall’Ente intimato;
che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;
che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune di Tarquinia;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
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