Corte Costituzionale, Sentenza n. 191 del 2012, Sull’illegittimità dell’istituzione dell’elenco regionale ‘Made in Lazio’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 25-7-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale della legge della
Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale
Made in Lazio – Prodotto in Lazio), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 ottobre 2011,
depositato in cancelleria il 26 ottobre 2011 ed iscritto al n. 127
del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice
relatore Mario Rosario Morelli;
uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Renato Marini per la Regione
Lazio.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 19 ottobre 2011 e depositato il 26
ottobre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione
di legittimita’ costituzionale della legge della Regione Lazio 5
agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio –
Prodotto in Lazio), prevedente la realizzazione di un apposito
elenco, disponibile sul sito istituzionale della Regione, articolato
in tre sezioni destinate a distinguere – sotto le voci "Made in Lazio
– tutto Lazio", "Realizzato nel Lazio" e "Materie prime del Lazio" ?
rispettivamente i prodotti lavorati nel territorio regionale con
materie prime regionali, quelli lavorati nel Lazio con materie prime
derivanti da altri territori, e le materie prime appartenenti al
Lazio commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.
Ad avviso del ricorrente, detta legge, pur non istituendo
formalmente un marchio di qualita’ regionale, sarebbe, comunque,
volta a tutelare e promuovere la produzione regionale laziale,
pubblicizzando elementi puramente geografici relativi ad alcune o a
tutte le fasi di produzione, in modo da indurre il convincimento
della esistenza di un protocollo di produzione e di lavorazione di
alcuni prodotti tipici della Regione Lazio, che presentino
caratteristiche e qualita’ superiori, cosi’ determinando una
interferenza nella circolazione dei prodotti fra le regioni, con
l’agevolare la commercializzazione di quelli locali.
Dal che l’ipotizzata violazione dell’articolo 117, primo comma,
della Costituzione, per il profilo dell’inosservanza dei vincoli
comunitari di cui agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e dell’articolo 120, primo
comma, della Costituzione, per invasione della competenza legislativa
statale esclusiva in materia di libera circolazione delle merci.
2.- Si e’ costituita in giudizio la Regione Lazio, concludendo
per l’infondatezza del ricorso. All’uopo ha sostenuto che la legge
impugnata avrebbe «carattere del tutto neutro», non recando traccia
di alcuna previsione istitutiva di marchio, ed ha sottolineato,
ribadendolo anche in memoria, come essa sia finalizzata
«esclusivamente alla tutela del consumatore, al quale viene offerto,
attraverso l’istituzione dell’elenco di cui trattasi, uno strumento
di adeguata e trasparente informazione».

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, come in
narrativa detto, della legittimita’ costituzionale della legge della
Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale
Made in Lazio – Prodotto in Lazio), per contrasto con i precetti di
cui agli articoli 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), ed all’articolo 120, primo comma, della Costituzione.
2.- La legge impugnata, allo scopo (dichiarato sub articolo 1) di
«assicurare ai consumatori una adeguata e trasparente informazione
sui prodotti del territorio regionale», detta norme per la
realizzazione di un "elenco", tenuto dalla struttura competente in
materia di marketing del Made in Lazio, suddiviso (sub art. 2) in tre
sezioni, rispettivamente, denominate:
a) "Made in Lazio – tutto Lazio", per i prodotti le cui fasi di
lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione e per i quali si
utilizzano materie prime della Regione stessa;
b) "Realizzato nel Lazio", per i prodotti le cui fasi di
lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione e per i quali si
utilizzano materie prime di importazione o provenienti da altre
Regioni;
c) "Materie prime del Lazio", per le materie prime originarie del
Lazio che sono commercializzate per la realizzazione di altri
prodotti.
E reca (nei successivi articoli da 3 a 8) connesse disposizioni
per l’inserimento dei prodotti in elenco, organizzazione degli uffici
a cio’ preposti e copertura finanziaria.
3.- Ad avviso del ricorrente, la previsione analitica delle
riferite sezioni «prefigura tre diverse forme di marchiatura basate,
sostanzialmente, su una implicita – ma non provata – valutazione di
miglior qualita’ del prodotto, insita nella (sola) circostanza
dell’origine territoriale»; la cui menzione «potrebbe, dunque,
indurre i consumatori ad acquistare i prodotti laziali, piuttosto che
prodotti simili provenienti da altri territori», cosi’ creando
ostacolo alla libera circolazione delle merci garantita dalle
disposizioni del TFUE (articoli 34 a 36).
Dal che, appunto, la prospettata violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione alla richiamata normativa europea, e
dell’art. 120, primo comma, Cost., che preclude alle regioni
l’adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
circolazione delle cose tra i rispettivi territori.
4.- La Regione ha sostenuto, in contrario, che il proprio
intervento normativo – attraverso la prevista istituzione di uno
strumento con finalita’ esclusivamente informative, e non attributive
di alcun connotato di superiore qualita’, in relazione ai prodotti
del territorio laziale – si collochi su un piano meramente attuativo
dei principi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che
annovera fra i diritti fondamentali del consumatore quello, appunto,
ad una adeguata informazione sul prodotto.
Ma deve escludersi, in premessa, che questo argomento giovi alla
resistente, la quale – ove fosse, in tesi, esatta una tale
prospettazione – avrebbe, comunque, ecceduto dalle proprie
competenze, legiferando in materia – quella dell’ordinamento civile,
cui e’ riconducibile la disciplina del codice del consumo – riservata
alla competenza esclusiva dello Stato.
5.- In riferimento al precetto dell’art. 117, primo comma, Cost.
(sui vincoli, all’esercizio della potesta’ legislativa di Stato e
Regioni, derivanti dall’ordinamento comunitario) la questione e’,
comunque, fondata, assorbito rimanendo il profilo ulteriore di
violazione dell’articolo 120, primo comma, Cost.
Le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE – che, nel
caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell’art.
117 Cost. – vietano, infatti, agli Stati membri di porre in essere
restrizioni quantitative, all’importazione ed alla esportazione, "e
qualsiasi misura di effetto equivalente".
Nella giurisprudenza della Corte di giustizia (che conforma
quelle disposizioni in termini di diritto vivente, ed alla quale
occorre far riferimento ai fini della loro incidenza come norme
interposte nello scrutinio di costituzionalita’), la "misura di
effetto equivalente" (alle vietate restrizioni quantitative) e’
costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con "ogni
normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare,
direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi
intracomunitari" (Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa
C-6/2002, Commissione delle Comunita’ europee contro Repubblica
Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle
Comunita’ europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio
1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio).
Orbene la legge della Regione Lazio in questa sede censurata,
mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale,
garantendone siffatta origine, produce, quantomeno "indirettamente" o
"in potenza", gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle
merci che, anche al legislatore regionale, e’ inibito di perseguire
per vincolo dell’ordinamento comunitario.
E cio’, di per se’, ne comporta la declaratoria di illegittimita’
costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale della legge della
Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale
Made in Lazio – Prodotto in Lazio).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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