Corte Costituzionale, Sentenza n. 213 del 2012, in tema di riconoscimenti di indennità aggiuntive a segretari particolari in regione Molise

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 32 del 8-8-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 1 e 3
della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e
all’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in
materia di segreterie particolari), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 17
ottobre 2011, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 ed
iscritto al n. 125 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore
Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 17 ottobre 2011, depositato in
cancelleria il 25 ottobre 2011 e iscritto al n. 125 del registro
ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso questioni di legittimita’ costituzionale, in riferimento
agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della
Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4
agosto 2011, n. 17 (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 12
settembre 1991, n. 15, e all’articolo 6 della legge regionale 20
agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari).
1.1.- L’impugnato art. 1 sostituisce il comma 6 dell’articolo 8
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e
complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del
personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise –
Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l’organizzazione
amministrativa della Regione) e prevede che il personale regionale e
quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle
segreterie particolari, conserva il trattamento giuridico, economico
ed indennitario in godimento, mentre nel caso di attribuzione della
funzione di responsabile, ove titolare di retribuzione inferiore, ha
diritto ad un trattamento giuridico, economico ed indennitario non
inferiore a quello previsto per la categoria economica D3.
Trattamento economico che, ai fini della determinazione del budget di
cui al comma 4, e’ computato per intero, qualora si tratti di
personale in posizione di comando, soltanto per la differenza
integrativa, qualora si tratti di personale regionale.
1.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la
disposizione regionale impugnata non e’ conforme a Costituzione,
perche’:
a) introdurrebbe un beneficio economico per una determinata
categoria di personale in violazione della riserva spettante alla
contrattazione collettiva in forza del Titolo III del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), costituente declinazione
del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui
all’art. 97 Cost.;
b) invaderebbe la materia dell’ordinamento civile, riservata allo
Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
c) violerebbe, infine, l’art. 3 Cost., stante l’irragionevole e
immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad
una parte del personale, a parita’ di funzioni rispetto ad altro non
rientrante nella sfera dei destinatari della previsione.
1.3.- In base all’art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011,
le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2011
al personale che, a decorrere dalla stessa data o da data successiva,
risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria
particolare.
1.4.- Ad avviso del ricorrente, anche tale disposizione sarebbe
costituzionalmente illegittima, in quanto:
a) non contiene alcun riferimento al rispetto dei vincoli
generali di contenimento delle spese in materia d’impiego pubblico
imposti dai commi 1 e 21 dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita’ economica), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il che
costituirebbe violazione del riparto di competenze legislative in
tema di finanza pubblica stabilito dall’art. 117, terzo comma, Cost.;
b) l’attribuzione retroattiva di un beneficio economico, ivi
prevista, risulterebbe discriminatoria e, in definitiva, rimessa alla
verifica ex post di un dato di fatto non stimabile al momento
dell’entrata in vigore della legge, in contrasto con i principi di
ragionevolezza, imparzialita’ e buon andamento di cui agli artt. 3 e
97 Cost.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questioni di legittimita’ costituzionale, in riferimento agli
articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della
Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4
agosto 2011, n. 17 (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 12
settembre 1991, n. 15, e all’articolo 6 della legge regionale 20
agosto 2012, n. 16, in materia di segreterie particolari). Tali
disposizioni innovano la precedente legislazione regionale in ordine
al trattamento del personale delle segreterie particolari di taluni
organi regionali (Presidente della Giunta regionale e Assessori
regionali, Presidente del Consiglio regionale, componenti
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Presidenti delle
commissioni consiliari permanenti e temporanee, Presidente del
Collegio dei revisori dei conti).
1.1.- Il Governo impugna, anzitutto, l’art. 1 della suddetta
legge regionale, laddove dispone che ai responsabili delle segreterie
particolari degli organi regionali sopra menzionati spetta «un
trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a
quello previsto per la categoria economica D3», ferma restando per
tutti gli altri dipendenti (regionali e comandati), utilizzati nelle
suddette segreterie, la conservazione del trattamento in godimento.
1.2.- Ad avviso del ricorrente, la norma regionale impugnata
incide nella sfera di competenza della contrattazione collettiva,
cosi’ da violare il buon andamento di cui essa e’ espressione, ed
invade, altresi’, l’ambito materiale dell’ordinamento civile, di
competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. Essa, infine, urterebbe contro l’art. 3
Cost., discriminando dipendenti versanti in situazioni identiche, ma
non destinatari del beneficio in oggetto.
1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre,
l’art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, che fa retroagire le
disposizioni della medesima legge dal 1° gennaio 2011 nei confronti
del personale, il quale, «a decorrere dalla stessa data o da data
successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di
segreteria particolare».
1.4.- Tale disposizione regionale e’ censurata per violazione
degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo con
l’interposizione dell’art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della
legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui sono state adottate misure di
contenimento delle spese per il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni, secondo il ricorrente con valore di principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
2.- La questione di legittimita’ dell’art. 1 della legge reg.
Molise n. 17 del 2011, promossa in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), e’ fondata.
L’impugnato art. 1 sancisce la conservazione del trattamento in
godimento in capo al personale utilizzato nelle segreterie
particolari ed attribuisce ai responsabili delle medesime un
trattamento complessivo non inferiore a quello della categoria D3.
In tal modo, la disposizione in questione istituisce una
corrispondenza della posizione di responsabile di segreteria
particolare, senza provvedere a definirla ulteriormente, con la
categoria D3 (rectius: categoria D – posizione economica D3) mutuata
dal regime di qualificazione del personale previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali (contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo
1999, e successive modificazioni). Essa, inoltre, disciplina le
conseguenze dell’assegnazione alle segreterie particolari e,
segnatamente, dell’attribuzione della funzione di responsabile a
personale evidentemente inquadrato in un livello piu’ basso («ove sia
titolare di retribuzione inferiore»).
Tutto cio’ comporta lo sconfinamento della norma regionale
impugnata nell’ambito dell’ordinamento civile.
Essa, infatti, per un verso, colloca d’imperio una posizione di
lavoro schematicamente connotata da mera responsabilita’ di
segreteria in una determinata categoria attinta dal sistema di
classificazione del comparto di riferimento, venendo cosi’ ad
incidere nella materia degli inquadramenti del personale, riservata
dalla legge alla contrattazione collettiva (art. 40, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»). Per altro verso, interviene sull’assetto
del trattamento economico e giuridico di dipendenti pubblici
(regionali e comandati) e sulla disciplina dell’attribuzione di
mansioni superiori, anche in deroga al regime dell’art. 52 del d.lgs.
n. 165 del 2011 ed alla specifica regola, ivi stabilita, secondo cui
gli effetti di una siffatta assegnazione (comunque senza riflessi
sull’inquadramento ai sensi del comma 1 dell’art. 52, cit.) possono
essere regolati in modo difforme soltanto dai contratti collettivi.
Diversamente dal regime delineato dalla legge statale, infatti,
l’art. 1 della legge regionale in oggetto prevede genericamente il
diritto all’intero trattamento della categoria D3 («giuridico,
economico ed indennitario») in tutte le ipotesi nelle quali il
personale regionale o comandato, titolare di una retribuzione
inferiore, sia nominato responsabile della segreteria particolare e
non solo in quelle, precisamente circostanziate dalla legge statale
per obiettive esigenze di servizio e nei rigorosi limiti ivi
stabiliti, se del caso derogabili esclusivamente dalla contrattazione
collettiva.
La norma regionale impugnata, dunque, finisce per regolare
istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato
(inquadramenti, trattamento giuridico ed economico, effetti dello
svolgimento di mansioni superiori), con conseguente lesione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile (sentenze nn. 339, 77 e 7 del 2011, nn. 332 e 151
del 2010 e n. 189 del 2007).
2.1.- Dev’essere, dunque, dichiarata l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
L’accoglimento della questione in esame sotto il profilo
dell’incidenza della norma regionale impugnata sull’ordinamento
civile (di competenza esclusiva dello Stato) consente di ritenere
assorbite le ulteriori censure.
3.- La questione di legittimita’ dell’art. 3 della legge reg.
Molise n. 17 del 2011 e’ parimenti fondata.
3.1.- V’e’, preliminarmente, da rilevare che la caducazione
dell’art. 1 della legge in questione si riflette inevitabilmente sul
successivo art. 3, pure censurato in modo autonomo, perche’
quest’ultimo prevede la decorrenza retroattiva della legge («dal 1°
gennaio 2011») limitatamente al personale, destinatario del citato
art. 1, che, «a decorrere dalla stessa data o da data successiva,
risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria
particolare».
3.2.- La questione di legittimita’ dell’art. 3 citato e’,
comunque, fondata anche in se’ considerata, in relazione alla dedotta
violazione dell’art. 3 Cost.
3.2.1.- Non sussiste, infatti, alcun motivo plausibile che
giustifichi la retrodatazione del beneficio del trattamento giuridico
ed economico della categoria D3 a favore dei titolari degli incarichi
di responsabile di segreteria particolare svolti a partire dal 1°
gennaio 2011. Anzi, proprio l’indiscriminata retroattivita’ del
beneficio economico e’ viziata da irragionevolezza, tenuto conto pure
che in altre occasioni questa Corte ha ritenuto ragionevole la scelta
legislativa, di segno contrario, di graduare nel tempo la concessione
e la retrodatazione degli effetti economici di determinati meccanismi
perequativi (ordinanza n. 241 del 2002).
3.2.2.- Va, pertanto, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 perche’ in
contrasto con l’art. 3 Cost.
Rimangono assorbiti gli altri profili d’illegittimita’
costituzionale prospettati dal ricorrente.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1 della
legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e
all’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in
materia di segreterie particolari);
2) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 3 della
legge reg. Molise n. 17 del 2011.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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