Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 05/07/2006, che aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso di M.M. avverso il silenzio rifiuto di rimborso della imposta di successione della defunta madre G. H., che comprendeva un immobile sottoposto a vincolo.
La CTR riteneva giustificata la domanda in quanto il Ministero dei beni culturali aveva corretto una precedente certificazione con cui escludeva il vincolo(e in base alla quale i beni erano stati ricompresi nell’asse) e invece dichiarava esistente i vincolo.
Il contribuente resiste con controricorso.
La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione
Col primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e dei principi generali in tema di decadenza e rimborso di imposte non avendo il contribuente impugnato gli avvisi di liquidazione.
Col secondo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, per omessa motivazione sulla dedotta circostanza della omessa impugnazione degli avvisi di liquidazione.
Col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 13, in quanto, per ottenere la esenzione, occorreva l’attestazione che nel caso in esame mancava (e il contribuente aveva i rimedi amministrativi e giudiziari per ottenerla) per cui l’ignoranza del vincolo, essendo trascritto, era addebitabile al contribuente che era decaduto dal beneficio.
I motivi, per la stretta connessione logica e giuridica, devono essere trattati congiuntamente. Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 42, alla lettera prevede:
"(Rimborso dell’imposta). 1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l’imposta:
f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell’esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;" L’avere la norma previsto, successivamente alla liquidazione, l’obbligo di rimborsare l’imposta per l’accertamento di situazioni di esonero o riduzione dell’imposta, consente di superare le ragioni di cui ai primi due motivi, fondati sulla inoppugnabilità della liquidazione, laddove il terzo motivo appare infondato, non avendo la norma sopradetta previsto una non imputabilità del mancato riconoscimento del beneficio.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso dell’Agenzia e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 100,00 per spese vive e accessori di legge.
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