Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 19 marzo 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha rigettato la richiesta avanzata da A.V.U., indagata per il delitto di tentato omicidio nei confronti del figlio adottivo di cinque anni, volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a suo carico dallo stesso Giudice con ordinanza in data 12 febbraio 2010 in esito all’udienza di convalida del fermo, con la misura degli arresti domiciliari.
2. L’indagata ha proposto appello avverso tale provvedimento ai sensi dell’art. 310 c.p.p., ma il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 maggio 2010, ha respinto l’impugnazione.
Il Tribunale ha fondato la sua decisione sulle seguenti argomentazioni:
– con l’istanza del 16 marzo 2010 l’indagata, nel chiedere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, si è limitata a dedurre in ordine al venir meno delle esigenze cautelari, e in particolare con riguardo all’insussistenza dei pericoli di inquinamento probatorio e di fuga;
– il G.i.p. nel rigettare l’istanza ha ripetuto le argomentazioni svolte con l’ordinanza genetica ed ha insistito sulla sussistenza del pericolo di fuga;
– con l’atto di appello l’indagata ha controdedotto in particolare sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che non aveva affrontato nell’istanza difensiva rigettata dal G.i.p., depositando tre consulenze tecniche volte a provare che il minore non era mai stato in pericolo di vita, che le lesioni potevano essere state cagionate da sinistro stradale, e che il minore era stato interrogato quando si trovava in condizioni particolari e in modo errato;
– tali consulenze non potevano essere prese in considerazione perchè non note al Giudice emittente, e la ricostruzione difensiva dei fatti contrastava in ogni caso con considerazioni di carattere logico- deduttivo;
– le contestazioni esaminabili erano, quindi, solo quelle relative alle esigenze cautelari;
– non vi erano, al riguardo, elementi per desumere un concreto pericolo di fuga, ma vi erano esigenze cautelari riferite al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione di altri reati della stessa specie.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, A., che ne chiede l’annullamento sulla base di sei motivi, deducendo:
3.1. violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 273, 310 e 121 c.p.p., art. 127 c.p.p., n. 2, art. 327-bis c.p.p., art. 391-octies c.p.p. e art. 603 c.p.p., per non avere il Tribunale del riesame ritenuto di prendere in considerazione censure non prospettate al G.i.p. e per avere lo stesso ritenuto non ammissibile la produzione di nuovi elementi in sede di appello cautelare;
3.2. violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 13 Cost., comma 2, e art. 274 c.p.p., lett. c), e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c), per non avere il Tribunale, che ha ravvisato per la prima volta l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, indicato elementi effettivi e attuali da cui desumere tale pericolo;
3.3. violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 13 Cost., comma 2, e art. 274 c.p.p., lett. a), e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. a), per non avere il Tribunale spiegato i motivi per cui sarebbe residuata l’esigenza cautelare dell’inquinamento probatorio;
3.4. violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 13 Cost., comma 2, art. 275 c.p.p., n. 3, e art. 310 c.p.p., per avere il Tribunale individuato l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, nuova rispetto alle esigenze poste a base dell’ordinanza applicativa;
3.5. violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 13 Cost., comma 2, e art. 275 c.p.p., nn. 1, 2 e 3, e mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 275, c.p.p., per non avere il Tribunale valutato i criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale in carcere e la sua idoneità a tutelare le esigenze cautelari;
3.6. violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 178 c.p.p., n. 1, lett. c), art. 179 c.p.p., n. 1, art. 310 c.p.p., n. 2, e art. 127 c.p.p., per non avere il Tribunale assicurato la presenza in udienza dell’interessata, detenuta presso la casa di reclusione di Rebibbia.
4. Nel corso dell’udienza dinanzi a questa Corte la difesa ha comunicato che alla ricorrente è stata applicata, con ordinanza del 12 ottobre 2010, la misura cautelare degli arresti domiciliari ed ha insistito nel ricorso.
Motivi della decisione
1. L’impugnazione è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La deduzione secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione le censure relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non prospettate al Giudice per le indagini preliminari ma contenute nei motivi di appello, si fonda sulla premessa erronea e contraria ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999, dep. 21/07/1999, Moledda, Rv. 214261; Sez. 1, n. 1596 del 12/03/1996, dep. 20/04/1996, Piserchia, Rv. 204409), che, in forza del principio devolutivo, la doglianza contenuta nei motivi di appello delimiti l’oggetto del giudizio, prescindendo dal thema decidendum originariamente introdotto e sottoposto al giudice a quo.
Essa trascura anche di tener conto della fisionomia dell’appello in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti in materia cautelare, che è quella propria del mezzo di gravame, ponendosi l’appello come l’atto con il quale, si tende a provocare e consentire, per le ragioni di critica della decisione sviluppate con i motivi proposti, il controllo, da parte del giudice competente per l’impugnazione, della decisione che è intervenuta sulle questioni dedotte con la prima istanza rigettata (Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, dep. 20/07/2010, B., Rv. 248135; Sez. 5, n. 25595 del 17/05/2006, dep. 24/07/2006, Rotolo, Rv. 234417; Sez. 6, n. 15855 del 05/02/2004, dep. 02/04/2004, Montalto, Rv. 228809; Sez. 6, n. 335 del 29/01/1998, dep. 08/05/1998, Russo, Rv. 210494).
2.1. Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha precisato, nella premessa dell’ordinanza, che alla ricorrente era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di tentato omicidio con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo del 12 febbraio 2010, e che lo stesso Giudice, in data 19 marzo 2010, aveva rigettato per la persistenza delle esigenze cautelari l’istanza difensiva del 16 marzo 2010 di sostituzione della detta misura, fondata sulla deduzione che erano venute meno le esigenze cautelari.
Attese dette emergenze, le censure mosse dalla ricorrente contro l’ordinanza, che ha confermato il provvedimento di rigetto della sua richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso, e relative alla dedotta possibilità di ampliamento del thema decidendum, con prospettazione delle questioni inerenti alla sussistenza del quadro indiziario, devono ritenersi precluse in questa sede e inammissibili.
3. Sotto il profilo più specifico delle esigenze cautelari, il ricorso censura violazione di legge e vizio di motivazione del giudice della cautela quanto alla valutazione del persistente pericolo di reiterazione dei reati, individuato dallo stesso Tribunale come esigenza cautelare nuova rispetto a quelle poste a base dell’ordinanza genetica, e quanto alla valutazione dell’inquinamento probatorio.
Si deve al riguardo rilevare che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte (Sez. 1, n. 19992 del 29/04/2010, dep. 26/05/2010, Brega Massone, Rv. 247615) che il Collegio condivide, il giudice dell’appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di là delle specifiche esigenze che nell’atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione.
Nelle impugnazioni incidentali de libertate il punto della decisione è, infatti, costituito dal periculum libertatis, inscindibilmente e globalmente inteso, quali che siano le specifiche esigenze tipizzate dall’art. 274 c.p.p., delle quali sia dedotta la probabile lesione, poichè, in tema di esigenze cautelari, importa esclusivamente, se ricorra (almeno) alcuna di esse (così da consentire l’applicazione o la prosecuzione della misura) ovvero nessuna (così da ostare all’applicazione della misura o da imporne la revoca); mentre non hanno rilevanza i profili quantitativo (sussistenza di una sola esigenza o concorso di più esigenze) e qualitativo (ricorrenza di una delle previsioni dell’art. 274 c.p.p. piuttosto che di una altra), perchè le suddette alternative non hanno alcuna influenza sul dispositivo.
3.1. In relazione alla svolte censure non ricorre pertanto il vizio della violazione di legge, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè ricorre il vizio di motivazione avendo il Tribunale dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione in rapporto agli elementi disponibili, ritenuti come legittimamente integranti un rischio cautelare tale da rendere necessario il mantenimento della misura applicata.
Le affermazioni spese, sorrette da motivazione congrua e logica, sono sicuramente contenute entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia e altri, Rv. 229369), e, pertanto, sottratte a sindacato di legittimità. 4. Inammissibile è anche il sesto motivo con il quale si è dedotta violazione di legge per non avere il Tribunale assicurato la presenza in udienza dell’interessata, detenuta presso la Casa di reclusione di Rebibbia.
Questa Corte, con sentenza Sez. U, n. 40 del 22/11/1995 (dep. 07/03/1996 Carlutti, Rv. 203772, non massimata sul punto), richiamata parzialmente in ricorso, ha, infatti, precisato che la citazione dell’imputato, dell’indagato o del condannato realizza un’unica fattispecie complessa, costituita dall’avviso, dalla dichiarazione di volontà dell’interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione, che sono da guardarsi, per il rapporto di stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, che è la vocatio in iudicium per la valida instaurazione del contraddittorio. Si è, quindi, precisato che, sia per la natura di fattispecie complessa da attribuire alla citazione dell’imputato o dell’indagato nella procedura camerale, sia per il carattere essenziale della sua presenza all’udienza, in particolare nel giudizio di riesame, la mancata traduzione, perchè non disposta o non eseguita, dell’imputato, indagato o condannato determina la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. dell’udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale sull’istanza di riesame.
La necessità della richiesta dell’interessato, espressamente confermata anche da successive decisioni (tra le altre, Sez. 5, n. 37034 del 27/09/2006, dep. 09/11/2006, Sciasela, Rv. 235284) e condivisa da questo Collegio, è stata ritenuta dalla ricorrente contrastata dalla stessa sentenza Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, che, tuttavia ha affermato che la mancata traduzione dell’indagato deve essere valutata in rapporto alla precisata natura complessa della citazione dello stesso nella procedura camerale, e quindi in rapporto alla richiesta dell’interessato, la cui sussistenza nel caso di specie neppure è stata dedotta.
5. Anche il quinto motivo, attinente alla omessa valutazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale in carcere, è inammissibile.
Osta, infatti, alla sua valutazione la sopravvenuta carenza d’interesse della ricorrente, nei cui confronti, in pendenza dell’impugnazione, è stata sostituita con ordinanza del 12 ottobre 2010 la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ritenuta dalla stessa ricorrente, nella sua richiesta e nelle sue difese, adeguata e proporzionale.
6. Conseguono la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.