Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La sig.ra T.F. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge, in relazione alla disciplina posta dall’art. 3 della legge 1985 n. 595 e dall’art. 2, comma 4, del D.M. 03.11.1989, nonché per eccesso di potere, sotto diversi profili.
Contestualmente, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione sia al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni mediche ricevute, sia al risarcimento del danno.
Si sono costituite in giudizio l’A.S. L. n. 1 di Milano, nonché la Regione Lombardia, sollevando eccezioni di rito e di merito e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso proposto.
All’udienza del giorno 20.01.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1) Sul piano della situazione di fatto – in ordine alla quale l’amministrazione resistente non solleva contestazioni – la ricorrente espone che dal mese di ottobre 2009 le è stato riscontrato un neurinoma del pacchetto stato acustico di circa 3 centimetri, descritto come "lesione espansiva in fossa posteriore con occupazione della cisterna dell’angolo pontocerebellare di destra".
A seguito della diagnosi suindicata, la sig. ra F. si è sottoposta a numerose visite mediche presso diversi centri clinici italiani.
Dal contenuto del ricorso – non contestato sul punto dall’amministrazione resistente – e dalla documentazione versata in atti emerge che i diversi centri clinici italiani interpellati da F., da un lato, hanno riconosciuto la necessità dell’intervento chirurgico, al fine di consentire un’aspettativa di vita alla ricorrente, dall’altro, hanno prospettato una modalità di intervento per via translabirintica, che avrebbe comportato al 100% la perdita dell’udito a destra e un rischio superiore al 50% in ordine alla compromissione del nervo cranico (con correlata paralisi facciale), fermo restando il rischio di vita.
Va evidenziato che, anche il consulto medico effettuato presso l’Ospedale Civile di Legnano, ha evidenziato le suindicate conseguenze invalidanti in esito all’intervento chirurgico.
Diverso risultato ha avuto, invece, il consulto effettuato dal dott. T.F., neurochirurgo presso il "Carolina Neuroscience Institute for skull Base Surgery"; in particolare, il medico ha proposto un intervento chirurgico da effettuare con strumenti di alta precisione che avrebbe consentito di preservare integri i nervi facciali per una percentuale di circa il 98% e di conservare l’udito a destra in una percentuale pari al 50%.
A seguito delle visite mediche di cui si è detto, la sig.ra F. presentava all’A.S.L. Milano 1 un’istanza di autorizzazione per prestazioni sanitarie e cure presso il centro clinico "Duke Raleigh Hospital’, situato nello Stato del Nord Carolina (USA), al fine di sottoporsi all’intervento chirurgico prospettato dal dott. T.F..
Quindi, senza attendere l’esito della domanda presentata, la ricorrente si recava presso il suindicato Centro Clinico statunitense, ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione del neurinoma acustico, senza riportare alcuna paralisi facciale e conservando parte dell’udito a destra.
Con atto del 25.03.2010. l’A.S.L. Milano 1 respingeva la richiesta di autorizzazione per cure all’estero, limitandosi a richiamare il parere reso dal Centro Regionale di Riferimento, precisando che "la paziente può essere operata in numerosi ospedali italiani, tra cui l’Ospedale di Legnano, dr. Pareschi, primario ORL "A.O. di Legnano".
Il provvedimento di diniego e il sotteso parere negativo sono oggetto del ricorso in esame.
2) In via preliminare deve essere esaminata la questione di giurisdizione, valutabile non solo d’ufficio, ma anche alla luce dell’eccezione sollevata dall’A.S.L. di Milano, mentre non può essere esaminata la relativa eccezione sollevata dalla Regione Lombardia, atteso il suo difetto di legittimazione passiva, secondo quanto verrà precisato al punto sub 3 della motivazione.
L’A.S.L. di Milano contesta la giurisdizione del giudice amministrativo richiamandosi, in primo luogo, al tradizionale orientamento giurisprudenziale, sviluppato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale se l’interessato chiede il rimborso di spese effettuate presso una struttura privata, senza preventiva autorizzazione, per cure o interventi in tesi urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, allora fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di essere affievolito dal potere di supremazia e che, inoltre, quanto al requisito dell’urgenza, coinvolge meri apprezzamenti tecnici della Pubblica amministrazione e non valutazioni discrezionali in senso stretto (cfr. Cassazione civile, sez. un., 13 luglio 2006, n. 15897).
In altre parole, secondo tale orientamento se l’interessato ha prospettato l’urgenza di sottoporsi a cure presso una struttura privata, tale "allegazione è sufficiente, in base al criterio del petitum sostanziale, per ritenere che sia stato azionato un diritto soggettivo di credito, siccome costituisce ius receptum la regola di riparto della giurisdizione secondo cui la domanda dell’assistito dal Servizio sanitario nazionale di rimborso di spese effettuate presso una struttura privata o all’estero, senza preventiva autorizzazione, per cure o interventi in tesi (con salvezza, evidentemente, dell’accertamento sul fondamento di merito della domanda) urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di essere affievolito dal potere di autorizzazione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 09 marzo 2007, n. 5402).
L’A.S.L. di Milano, quindi, sostiene che nel caso di specie la ricorrente avrebbe prospettato una situazione di urgenza, così da azionare il diritto alla salute, con conseguente devoluzione al giudice ordinario della controversia in esame.
In proposito il Tribunale osserva che la tesi dell’amministrazione si basa su una non corretta ricostruzione della situazione fattuale.
Invero, l’A.S.L. non considera che l’oggetto del presente ricorso è, in primo luogo, il diniego di autorizzazione impugnato dalla ricorrente, la quale non si limita a chiedere il rimborso delle spese sostenute per le cure all’estero, ma domanda l’annullamento dell’atto con il quale l’amministrazione ha escluso la sussistenza delle condizioni in presenza delle quali l’interessato può ottenere cure all’estero a spese del servizio sanitario nazionale.
Già per il profilo in esame la vicenda si colloca al di fuori dell’ambito cui si riferisce il tradizionale orientamento giurisprudenziale, che attiene alle ipotesi in cui un soggetto si avvalga della disciplina dettata dall’art. 7, comma 2, del D.M. 3 novembre 1989, ove si prevede che "Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all’estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all’unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso".
Tale disciplina è estranea alla fattispecie in esame, caratterizzata da una specifica richiesta di autorizzazione da parte dell’interessata, diretta a consentirle di fruire all’estero di cure ritenute non praticabili in Italia, secondo la previsione dell’art. 4 del D.M. 3 novembre 1989.
Sempre in punto di fatto va evidenziato che dal ricorso e dalla documentazione versata in atti non emerge – contrariamente a quanto sostenuto dall’A.S.L. – la prospettazione da parte della ricorrente di una situazione di eccezionale gravità ed urgenza rispetto alla fruizione delle prestazioni sanitarie erogate dal Centro clinico "Duke Raleigh Hospital’, sicché l’argomentazione sulla quale l’amministrazione fonda l’eccezione di difetto di giurisdizione si basa su un presupposto di fatto che non trova riscontro negli atti di causa.
Certo, nel caso concreto dalla documentazione clinica emerge la necessità dell’intervento al fine di assicurare alla ricorrente una ragionevole previsione di sopravvivenza, ma non emerge la prospettazione di una situazione di eccezionale gravità ed urgenza.
Né rileva la circostanza che l’interessata si sia recata all’estero prima di ottenere la risposta dall’amministrazione, in quanto la procedura azionata dalla ricorrente si caratterizza per il fatto che l’esito positivo della domanda di autorizzazione integra un atto prodromico rispetto al rimborso, nei limiti fissati dall’ordinamento, delle spese sostenute, ma non comporta che la fruizione di cure all’estero sia subordinata al previo rilascio dell’autorizzazione.
Diversamente opinando si subordinerebbe, in modo irragionevole ed incoerente con le esigenze di cura prospettate dall’istante, la praticabilità dell’intervento clinico ai tempi impiegati dall’amministrazione per la valutazione della domanda di autorizzazione.
In definitiva, l’eccezione proposta dall’A.S.L. non merita accoglimento, in primo luogo, perché è correlata a presupposti fattuali non emergenti dagli atti di causa.
In ogni caso, in considerazione delle deduzioni articolate dalla difesa dell’A.S.L. anche durante la discussione in pubblica udienza, il Tribunale, ribadisce la non condivisibilità della tesi recentemente sviluppata dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 06 febbraio 2009, n. 2867), secondo la quale " in materia di richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico ( L. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 5, e relativo D.M. Sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario sia nel caso che siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l’autorizzazione sia stata chiesta e che si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità meramente tecnica dell’amministrazione in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni" (cfr. sulla questione già Tar Lombardia Milano, sez. III, 28 luglio 2009, n. 4470).
Sul punto, pare determinante la considerazione che il dato normativo di riferimento correla la potestà autorizzativa in discorso a valutazioni di natura sostanzialmente tecnicodiscrezionale, non consistenti nella mera verifica di presupposti determinati rigidamente dalle norma, ma implicanti specifiche valutazioni, dirette a contemperare le richieste di cure all’estero con la concreta disponibilità di scarse risorse finanziarie pubbliche, nonché a valutare i tempi e le modalità di erogazione in Italia di determinate cure e la compatibilità di tali situazioni con le esigenze terapeutiche prospettate dall’interessato nel caso concreto, ossia la capacità dell’amministrazione di soddisfare tempestivamente ed in forma adeguata le esigenze del richiedente – ferma restando, ovviamente, la libertà dell’interessato di scegliere la terapia da seguire (cfr. tra le tante Consiglio di stato, sez. V, 17 luglio 2004, n. 5132) – sicché il potere autorizzativo dell’amministrazione fronteggia, nel caso de quo, veri e propri interessi legittimi pretensivi, riferibili agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2006 n. 35; Consiglio di Stato, sez. V, 07 aprile 2006, n. 1902; Tar Marche, sez. I, 12 novembre 2008 n.1872; T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 aprile 2007, n. 1527; Tar Puglia Bari, sez. I, 4 luglio 2007 n. 1736; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 2966; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 aprile 2005, n. 2696).
Del resto, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che "la pubblica amministrazione è titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi chieda una prestazione del Servizio nazionale, sia le proprie disponibilità finanziarie, sì che il richiedente risulta titolare di un mero interesse legittimo…" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 24 giugno 2005, n. 13548).
Come già rilevato tale orientamento risulta aderente al dato normativo, atteso che l’art. 2 del D.M.3 novembre 1989 (in attuazione del disposto della legge n. 595 del 23 ottobre 1985) stabilisce che possono essere erogate all’estero prestazioni che richiedono "non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature di avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi ed i servizi".
Inoltre, il successivo comma 3 definisce "prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia" quella "per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell’assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell’intervento o delle cure."
Parimenti, il comma 4 dell’art. 2 considera "prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico" quella "che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale".
Infine, l’art. 5 del D.M. del 1989 suindicato definisce centro di altissima specializzazione la struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri dell’ordinamento sanitario italiano.
In definitiva, il quadro normativo di riferimento, qui sinteticamente delineato, conferma che nella materia de qua l’amministrazione è investita di poteri connotati da discrezionalità amministrativa e tecnica, cui si correlano posizioni di interesse legittimo, la cui tutela, in caso di diniego di autorizzazione, è affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo, in base al criterio del petitum sostanziale.
Va, pertanto, ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al ricorso in esame, con il quale viene impugnato il diniego di autorizzazione al trasferimento per cure all’estero.
3) Sempre in via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Lombardia, come esattamente eccepito dall’amministrazione stessa.
In via generale, la legittimazione passiva nei giudizi amministrativi spetta all’amministrazione che ha adottato l’atto ritenuto lesivo e impugnato ovvero all’amministrazione cui la legge attribuisce il potere di porre in essere i provvedimenti richiesti.
Con riferimento al caso di specie la Regione Lombardia difetta di legittimazione passiva a fronte dell’impugnazione del diniego di autorizzazione adottato dall’A.S.L. Milano, in quanto il sistema previsto dalla legge 1985 n. 595 e dal DM 3 novembre 1989 ha circoscritto il ruolo della Regione stessa alla predisposizione delle strutture necessarie per consentire la valutazione delle istanze dirette ad ottenere l’assistenza all’estero.
Viceversa, spetta all’A.S.L. competente, ai sensi dell’ art. 6 del DM 3.11.1989, l’adozione delle determinazioni in ordine all’istanza di autorizzazione e all’eventuale rimborso delle spese sanitarie sostenute, previo parere del Centro Regionale di Riferimento (cfr. tra le tante, TAR Piemonte, Sez. II, 31 luglio 2003, n. 1144).
In definitiva occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Lombardia, che, di conseguenza, deve essere estromessa dal presente giudizio.
4) Le considerazioni ora svolte valgono ad escludere la fondatezza dell’eccezione con la quale l’A.S.L. Milano 1 contesta la propria legittimazione passiva, sostenendo che l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio nel caso di specie sarebbe il Centro Clinico di riferimento che ha emesso il parere negativo, pedissequamente recepito dall’A.S.L..
Invero, il parere del Centro di riferimento, pur se obbligatorio, non è vincolante, perché, come evidenziato, spettano all’A.S.L. specifiche valutazioni, dirette a contemperare le richieste di cure all’estero con la concreta disponibilità di scarse risorse finanziarie pubbliche, nonché a valutare i tempi e le modalità di erogazione in Italia di determinate cure e la compatibilità di tali situazioni con le esigenze terapeutiche prospettate dall’interessato.
Insomma, spetta all’A.S.L., competente anche ai fini del rimborso, la valutazione complessiva della fattispecie, al fine di stabilire la capacità dell’amministrazione di soddisfare tempestivamente ed in forma adeguata le esigenze del richiedente, tenendo conto del parere obbligatorio del Centro regionale di riferimento.
Va precisato che in tale contesto, l’A.S.L., competente ad adottare la determinazione finale, è tenuta a verificare che il parere reso dal Centro regionale rifletta, per completezza argomentativa e adeguata base istruttoria, il quadro normativo delineato dal D.M. 3 novembre 1989, sicché l’eventuale incompletezza o apoditticità o genericità del parere, quale atto istruttorio endoprocedimentale privo di immediata attitudine lesiva, non esime l’A.S.L. dall’attivarsi al fine di adottare una determinazione finale fondata su una completa e congrua istruttoria.
Ne deriva che nella causa in esame la legittimazione passiva deve essere riconosciuta in capo all’A.S.L. Milano 1, con conseguente infondatezza del’eccezione proposta (cfr. Tar Puglia Bari, sez. I, 4 luglio 2007 n. 1736).
5) Con il primo e il secondo dei motivi proposti – che possono essere trattati congiuntamente perché connessi sul piano logico giuridico – la ricorrente deduce il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione del diniego impugnato e del correlato parere del Centro regionale di riferimento, testualmente richiamato dal provvedimento negativo, in relazione ai parametri posti dal D.M. 3 novembre 1989.
I motivi sono fondati.
In primo luogo, va osservato che l’art. 2 del D.M. 3 novembre 1989 subordina l’autorizzazione al trasferimento per cure all’estero ad una serie di presupposti, tra i quali la circostanza che si tratti di una "prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia" (tale essendo quella per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell’assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell’intervento o delle cure), ovvero che si tratti di "prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico" (così definendo la prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale).
Dal coordinamento tra la norma in esame e l’art 3 della legge 1990 n. 241, ove si prevede in generale che tutti i provvedimento amministrativi devono essere motivati mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione assunta, emerge che nel caso de quo l’amministrazione deve indicare le ragioni del diniego, in relazione alle peculiari caratteristiche del trattamento sanitario richiesto.
Nulla di tutto ciò emerge dal provvedimento impugnato.
Invero, il diniego reca una motivazione del tutto apodittica, che si limita a recepire acriticamente il parere del Centro regionale di riferimento, senza specificare, neppure in forma sintetica, gli elementi oggettivi valutati dall’amministrazione per sostenere che lo stesso intervento clinico richiesto dall’interessata poteva essere effettuato in Italia con analoghe procedure, strumentazioni e probabilità di esito favorevole.
Il dato normativo ora richiamato impone all’A.S.L. di ancorare il diniego motivato dalla presenza in Italia di Centri clinici equivalenti in grado di erogare, in modo adeguato al caso clinico, la prestazione richiesta, ad una specifica valutazione della patologia di cui è affetta la persona interessata, del tipo di cura richiesto, della tecnica operatoria praticata in Italia e all’estero, anche in base alla strumentazione utilizzata in Italia, nonché dei margini di rischio che effettivamente derivano dall’esecuzione dell’intervento in Italia, sulla base di una specifica indagine istruttoria di cui deve essere dato conto nella determinazione conclusiva (cfr. in argomento Tar Lombardia Milano, sez. III, 28 luglio 2009, n. 4470; Tar Lombardia Milano, sez. III, 22 dicembre 2009, n. 5969; Tar Puglia Bari, sez. I, 4 luglio 2007 n. 1736).
La carenza di istruttoria e di motivazione sono particolarmente evidenti nel caso di specie se si considera che dalla documentazione versata in atti emerge che proprio l’Ospedale di Legnano, indicato dall’A.S.L. come centro clinico presso il quale eseguire l’intervento, aveva prospettato alla ricorrente – come già evidenziato – margini di rischio e conseguenze gravemente invalidanti non comparabili, per entità e gravità, con quelle, oggettivamente inferiori, correlate all’intervento praticato all’estero, senza, del resto, che l’amministrazione abbia dedotto in proposito alcuna concreta contestazione di fatto, neppure nelle memorie difensive.
Insomma, la motivazione del provvedimento è del tutto lacunosa ed apodittica e non dà atto di alcuna concreta indagine istruttoria, in palese violazione dell’art. 3 della legge 1990 n. 241 e dei parametri posti dal D.M. 3 novembre 1989, con conseguente fondatezza dei motivi in esame.
6) Viceversa deve essere rilevata l’inammissibilità della domanda con la quale la ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese sostenute all’estero.
Invero, l’art. 4 del D.M. 3 novembre 1989 prevede che il concorso nella spesa è concesso solo per le prestazioni autorizzate; inoltre, l’art. 6 del medesimo D.M. rimette all’A.S.L. competente la quantificazione del rimborso, nei limiti delle spese qualificate come rimborsabili dalla norma medesima e "previo parere del centro di riferimento sulle spese sanitarie rimborsabili".
Pertanto, una volta accertata l’illegittimità del diniego di autorizzazione, con conseguente annullamento del medesimo – retro punto sub 5 della motivazione – spetta all’amministrazione l’adozione dei provvedimenti successivi, ossia la decisione, nei limiti dell’effetto conformativo della sentenza, sull’istanza di autorizzazione sfociata nel diniego annullato e sulla correlata domanda di rimborso, atteso che le norme richiamate consentono il concorso nella spesa solo per le prestazioni autorizzate.
Va, pertanto, ribadita l’inammissibilità della domanda di condanna presentata dal ricorrente.
7) Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente.
Invero, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova, spetta al danneggiato fornire la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa vantata e, in particolare, del danno subito e della sua derivazione eziologica dall’atto impugnato.
Nel caso di specie la ricorrente sostiene di avere subito un danno patrimoniale, quantificato in 25.000,00 Euro, in quanto per recarsi all’estero e affrontare l’interevento chirurgico ha dovuto chiedere un mutuo presso un istituto di credito, il quale, in ragione dell’esistenza di un precedente mutuo in favore dell’interessata, lo avrebbe concesso a condizioni particolarmente onerose.
Sul punto va osservato, in primo luogo, che l’esistenza di un precedente mutuo a carico della ricorrente, che avrebbe incrementato i costi del nuovo prestito, è un fatto non addebitabile all’amministrazione, ma dipendente, anche ai fini dell’art. 1227 c.c., dalla scelta compiuta dalla sig.ra F. di rivolgersi a quel particolare istituto di credito.
Del resto, non è condivisibile la tesi per la quale la ricorrente non avrebbe sopportato i costi qualora "la ASL avesse da subito disposto il rimborso delle spese" (cfr. pag 20 del ricorso), perché il rimborso avviene a posteriori, previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute.
Inoltre, le spese sopportate per l’effettuazione dell’intervento all’estero costituiscono, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, l’oggetto del rimborso che l’interessata può chiedere all’amministrazione, secondo la procedura delineata dal già citato D.M. 3 novembre 1989, trattandosi di prestazioni sanitarie erogate "in forma indiretta mediante il parziale rimborso della spesa sostenuta nei limiti fissati dai successivi articoli", ex art. 1, comma 2 del D.M. 3 novembre 1989.
Il successivo art. 6 disciplina il concorso nelle spese, specificando le modalità con le quali le spese stesse devono essere documentate ai fini del rimborso, che, necessariamente, afferisce ad oneri economici già sostenuti.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della domanda risarcitoria.
8) L’infondatezza della domanda risarcitoria conduce a respingere la richiesta di integrazione del contraddittorio presentata dall’A.S.L. Milano 1 nei confronti della società assicuratrice, atteso che il rigetto della domanda di risarcimento esclude un interesse concreto ed attuale dell’amministrazione resistente all’integrazione medesima.
7) In definitiva, la domanda di annullamento contenuta nel ricorso è fondata nei limiti dianzi esposti e merita accoglimento.
Viceversa, la domanda di condanna al rimborso deve essere dichiarata, allo stato, inammissibile e quella di condanna al risarcimento del danno deve essere respinta per infondatezza.
Al fine di assicurare l’attuazione della presente decisione, il Tribunale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del c.p.a., assegna all’ASL Milano 1 il termine massimo di 30 giorni per l’ottemperanza, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Resta inoltre fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Lombardia e ne dispone l’estromissione dal presente giudizio;
2) accoglie il ricorso, nei limiti di quanto indicato in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento dell’A.S.L. Milano 1 prot. 27622 datato 25.03.2010, assegnando all’A.S.L. Milano 1 il termine massimo di 30 giorni per l’ottemperanza, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore;
3) dichiara inammissibile la domanda di condanna al rimborso per le spese sostenute all’estero;
4) respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno;
5) condanna l’A.S.L. Milano 1 al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), oltre agli accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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