Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regione n. 360/2007 «Regolamento concernente l’attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell’acquisizione di brevetti, marchi e know-how)».
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n.18 del 6 maggio 2009)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a
favore dell’industria regionale e per la realizzazione di
infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto in particolare l’art. 22, comma 1, lettere c) e d) della
citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituito
dall’art. 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico), il quale prevede interventi a favore delle PMI
industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle
conoscenze e dell’innovazione;
Visto il proprio decreto 12 novembre 2007, n. 0360/Pres.
«Regolamento concernente l’attuazione degli interventi a favore delle
PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle
conoscenze e dell’innovazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1,
lettere c) e d) della legge regionale n. 3 giugno 1978, n. 47 e della
programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione
di prodotti propri e dell’acquisizione di brevetti, marchi e
know-how)», emanato in attuazione della citata legge regionale n.
47/1978 e successivamente modificato con proprio decreto 22 dicembre
2008, n. 0355/Pres.;
Visto in particolare l’art. 11 del suddetto regolamento, emanato
con proprio decreto n. 0360/ Pres./2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, che, al comma 6, prevede l’archiviazione delle domande
che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate causa
l’insufficiente disponibilita’ finanziaria;
Ritenuto opportuno rivedere quanto disposto dal suddetto art. 11
del regolamento, emanato con proprio decreto n. 0360/Pres./2007, e
successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo che le domande
che non abbiano trovato accoglimento per l’indisponibilita’ dei
necessari mezzi finanziari sono valide fino al termine dell’anno
successivo a quello di presentazione, al fine di garantire l’accesso
ad un maggior numero di imprese all’agevolazione di cui trattasi;
Ravvisata pertanto la necessita’ di modificare il regolamento
emanato con il citato proprio decreto n. 0360/Pres./2007 e successive
modificazioni ed integrazioni al fine di conformarlo alle suesposte
disposizioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso) e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
(determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale 26 marzo 2009, n.
663;
Ritenuto pertanto di procedere all’emanazione del regolamento
suddetto;
Decreta:
1. E’ emanato, per le ragioni espresse in premessa, il
regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al
decreto del presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 360
"Regolamento concernente l’attuazione degli interventi a favore delle
PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle
conoscenze e dell’innovazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1,
lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della
programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione
di prodotti propri e dell’acquisizione di brevetti, marchi e
know-how)"» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0484&tmstp=1260347504104