Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, ricorre la difesa di M. P.A., amministratore della SE.TE.CO Srl lamentando l’omessa, contraddittoria ed illogica motivazione del provvedimento impugnato.
1.1 In particolare la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia rilevato l’assenza del fumus commissi delicti, argomentando sulla base di un esplicito richiamo alle precedenti ordinanze confermative delle misure custodiali personali ed abbia giustificato il proprio intervento solo in base all’astratta ipotizzabilità della fattispecie delittuosa senza approfondire l’indagine sulla reale fondatezza dell’accusa ed escludendo l’opportunità di una verifica degli indizi del fatto, senza avvedersi che la M. non è soggetto indagato e senza valutare gli elementi addotti dalla difesa.
Tutto ciò, a parere del ricorrente, contrasta con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che intende che il fumus commissi delicti vada individuato alla stregua della congruità degli elementi rappresentati. Il Tribunale non ha tenuto conto che i progetti della SE.TE.CO Srl erano caratterizzati da una tempistica peculiare, che li differenzia da tutti gli altri pure esaminati per l’indagine, e che sul conto corrente in sequestro non erano stati versati i corrispettivi per i progetti. Anche la relazione diretta, immediata e strumentale tra il denaro sequestrato ed il reato di cui costituisce provento illecito non è stata puntualizzata dal Tribunale. A tal proposito il Tribunale si è limitato ad affermare apoditticamente che il nesso pertinenziale tra somma di denaro e reato esiste e che le somme in sequestro sono solo la minima parte del provento di quest’ultimo.
1.2 Il ricorrente lamenta anche che il provvedimento impugnato conclude la motivazione evocando la confisca obbligatoria del denaro ma omette di rilevare che la SE.TE.CO è soggetto terzo rispetto al reato e che la confisca non può essere disposta a carico di soggetti estranei al reato.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Sembra opportuno ricordare, anzitutto, che contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo (ma per effetto del rinvio operato dall’art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il discorso vale anche per il sequestro probatorio) il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" ( art. 325 c.p.p., comma 1), per censurare, cioè, "errores in indicando" o "errores in procedendo" ( art. 606 c.p.p., lett. B e C) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ex plurimis: SS.UU. 13.2.2004, F.; SS.UU. 28.5.2003, P. SS. UU, Sentenza n. 25932 del 2008 – Rv. 239692).
2.2 La ricorrente si è limitata a criticare la motivazione adducendone la carenza e la illogicità, vizi questi ultimi non riconducibili alla nozione di "violazione di legge" secondo la definizione data dalla Corte Suprema, che questo collegio condivide e fa propria.
2.3 Anche quando, come nel caso dell’ultima censura, la ricorrente lamenta la mancata precisazione della terzietà della società SE.TE.CO, va rilevato che la doglianza è manifestamente infondata perchè in realtà il Tribunale ha compiutamente motivato in ordine alla non coincidenza del concetto di terzietà con quello di estraneità al reato affermando la non estraneità al reato delle società che erano amministrate dai coindagati nello stesso reato associativo e che si sono arricchite con il denaro pubblico distratto.
2.4. Come la stessa ricorrente ha rilevato, il richiamo alla confisca obbligatoria è stato formulato dal GIP come semplice obiter dictum ovvero richiamo ad una cogente disposizione di legge, che, allo stato, non si correla nè lo potrebbe in alcun modo, a determinazioni e richieste non formulate dal P.M. sicchè è del tutto pretestuoso e carente di interesse farne oggetto di specifica censura.
3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
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