Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale romano del 09.06.2006, di condanna di V. M. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di ricettazione di un’autovettura Lancia Thema di provenienza furtiva, ricorre in proprio l’imputato lamentando:
a) come primo motivo il vizio di violazione di legge in relazione all’eccezione di nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio. Ritenuta legittima dalla Corte di merito anche se effettuata con affissione presso la casa comunale invece che presso il luogo di detenzione del V.. Precisa l’imputato che il suo stato detentivo emergeva dagli atti del processo, perchè il precedente avviso di chiusura delle indagini era stato notificato presso il carcere di Regina Coeli a Roma;
b) con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma la penale responsabilità per il reato di ricettazione piuttosto che per quello di furto, del quale fin dai primi momenti dell’indagine l’imputato si era dichiarato responsabile. La motivazione delle due sentenza di merito, in punto di responsabilità, sarebbe illogica perchè fondata su elementi di secondaria importanza quale il giorno e l’ora del furto, che l’imputato aveva dimenticato per il lungo lasso di tempo trascorso dal momento del fatto. Lasso di tempo che comunque gli stessi giudici reputano considerevole se lo pongono come elemento di valutazione che li porta ad escludere che l’imputato possa essere individuato nel ladro dell’autovettura.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è inammissibile perchè ripete, pedissequamente, i motivi d’impugnazione già proposti in appello, senza correlarsi in alcun modo con l’argomentata decisione della Corte di merito, non solo in ordine alla dedotta nullità della notifica ma anche, nel merito, sulla valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni rese dal V., sia nell’imminenza dei rilievi di polizia, sulla sola circostanza che l’autovettura "era rubata", sia successivamente, in dibattimento, sulle integrazioni riguardanti le modalità del furto.
2.1 E’, comunque,il caso di precisare che, secondo il principio giurisprudenziale già fissato da questa Corte, devono, di norma, ritenersi ammissibili i motivi di ricorso per Cassazione relativi a questioni di diritto sostanziale o processuale, anche se ripetitivi dei motivi di appello, cioè riproposti negli stessi termini di detti motivi,ad eccezione delle ipotesi di mero richiamo o rinvio ai motivi di appello o di totale, testuale riproduzione degli stessi ovvero, in ogni caso, di manifesta infondatezza, Rv. 175027. E proprio di tale ultimo caso si tratta, nello specifico in esame, perchè la Corte di merito ha puntualmente rilevato che la notifica del decreto di citazione aveva, comunque, raggiunto lo scopo risultando in atti la dichiarazione, resa dall’imputato nel carcere di Regina Coeli, di non voler presenziare al processo e di consentire che questo fosse celebrato in sua assenza.
2.3 Sono, poi, assolutamente inammissibili i motivi di ricorso ripetitivi, concernenti vizi di motivazione, essendo in tal caso solo apparente la critica logica alla motivazione di detta sentenza, a meno che questa non sia a sua volta, meramente ripetitiva della motivazione del primo giudice, cosa che nel caso in esame non è avendo la Corte territoriale manifestato autonomia di giudizio sul caso.
2.4 Conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p. e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (Cass. pen., sez. 4, 15 dicembre 1992, Cardinale Rubino, RV193046).
3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
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