Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Ci.An. e C.F. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, depositata il 31 luglio 2008, con la quale la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda da essi avanzata nei confronti di Trenitalia s.p.a., volta ad ottenere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive derivanti dal computo del periodo del rispettivo contratto di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato.
In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che la clausola contenuta nell’art. 7 lett. c) del CCNL autoferrotranvieri dell’11 aprile 1995, nella parte in cui prevede che il periodo del contratto di formazione e lavoro non venga computato nell’anzianità di servizio utile per il computo degli scatti di anzianità, è la legittima, non ponendosi in contrasto con la L. 19 ottobre 1984, n. 863, art. 3, comma 5: questa disposizione è composta da due parti, nella prima è contenuta la disciplina del contratto di formazione e lavoro, con rinvio a quella dei rapporti di lavoro subordinato, nella seconda si stabilisce che il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio, di cui non disciplina gli effetti distinguendo tra quelli legali e quelli negoziali.
La società resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso è articolato in un motivo, con il quale i ricorrenti nel denunciare, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5 e 12, convertito nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, sostengono, richiamando alcune decisioni di questa Corte regolatrice, che la norma denunciata, allorchè stabilisce che il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, si riferisce non solo agli effetti ricollegati al decorso del tempo direttamente dalla legge, ma anche a quelli derivanti dalla contrattazione collettiva.
Prima del motivo, si deve esaminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società sotto il profilo dell’inosservanza della prescrizione dettata dall’art. 366 bis cod. civ. L’eccezione è fondata.
Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata il 31 luglio 2008, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione dettata dal richiamato art. 366 bis cod. proc. civ., senza che a nulla rilevi la sua abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha effetto soltanto per i ricorsi per cassazione contro provvedimenti pronunciati dopo l’entrata in vigore della legge stessa.
Secondo quanto dispone il citato art. 366 bis cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Qui, però, come eccepito dalla resistente, per il motivo formulato e in relazione alle dedotte violazioni di legge, non è stato enunciato alcun quesito di diritto.
Si deve perciò concludere per l’inammissibilità del ricorso, e i ricorrenti, in applicazione del criterio della soccombenza, sono tenuti alla rifusione delle spese del presente giudizio, nei confronti della società Trenitalia, cui il ricorso era rivolto e che si è costituita in giudizio.
Nulla per le spese nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in mancanza di qualsiasi attività difensiva per la stessa intimata.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di Trenitalia s.p.a., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 31,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
nulla per le spese nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
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