Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-03-2011, n. 6286 Licenziamento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 gennaio 2007, la Corte d’Appello di Torino accoglieva parzialmente il gravame svolto dal Consorzio per lo Sviluppo dell’Elettronica e dell’Automazione (CSEA) contro la sentenza non definitiva di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 25.11.2002 ad O. F., ordinandone la reintegrazione, il risarcimento del danno dal licenziamento all’effettiva reintegra, oltre la condanna dell’INAIL all’indennizzo al lavoratore, D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13 per lesione dell’integrità psicofisica del 10%; e contro la sentenza definitiva che aveva condannato la società al risarcimento dei danni, biologici e morali patiti dal lavoratore a cagione del mobbing subito nell’ambiente di lavoro.

2. La Corte territoriale puntualizzava che O. veniva licenziato a seguito di contestazione disciplinare riferita a due episodi attinenti, il primo, all’asportazione di maniglie di chiusura dei rubinetti degli scarichi a deflusso rapido dei bagni antistanti la segreteria della sede scolastica presso cui prestava servizio; il secondo, all’imbrattamento, con disegni osceni, di un muro interno dell’Istituto scolastico. Per il giudice di prime cure, del primo episodio non era stata fornita alcuna prova dell’addebito, mentre del secondo, la dimostrazione indiziaria del fatto, unitamente alle peculiari condizioni di salute dell’insegnante, provocate dalla condotta del consorzio, non era sufficiente a fondare la sanzione disciplinare di massima gravità. 3, A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva:

il secondo episodio, sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità disciplinare all’esito dell’istruttoria testimoniale nel corso della quale era risultato provato, in misura ragionevolmente certa, l’imbrattamento con disegno volgare del muro dell’Istituto scolastico;

ragionevole il lasso temporale, tra l’episodio e la contestazione (un mese e tredici giorni), ispirato ad atteggiamento scevro da volontà persecutoria e accanimento, tenuto conto delle condizioni di salute del professore, avendo proceduto alla contestazione formale del licenziamento solo dopo il secondo episodio (l’asportazione delle maniglie dei bagni); indubbia la proporzione tra condotta e gravità, tenuto conto della condotta di mobbing di cui era stato fatto oggetto, per l’oggettiva indiscussa gravità dell’addebito, tenuto conto del ruolo di educatore assolto dal docente, non infirmato dalla patologia da cui era affetto, un disturbo distimico, al quale erano estranee manifestazioni deliranti, maniacali o aggressive, inidoneo a giustificare un danneggiamento insensato e incivile dei locali scolastici ove operava;

la gravità dell’episodio rendeva superfluo l’esame del primo addebito e non poteva consentire la prosecuzione dell’attività di docente, onde la legittimità, sotto il profilo della proporzionalità, della sanzione espulsiva; quanto al mobbing, l’emarginazione lavorativa del professore, con totale esclusione dall’attività didattica fin dal 1998, non era stata affatto scriminata dalle condizioni di esubero del personale in cui il Consorzio si era trovato ad operare in quegli anni, onde la valutazione di gravità dell’inadempimento del Consorzio;

infine, l’entità del danno del 10% appariva congrua tenuto conto delle terapie antidepressive alle quali il docente si era dovuto sottoporre a cagione del progressivo demansionamento e che la patologia era già in atto, con la sua incidenza negativa, ancor prima dell’adozione del provvedimento espulsivo.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, O. F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due morivi.

Il Consorzio, in persona del legale rappresentante pro tempore; ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, e ha proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. L’INAIL ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’Istituto per essersi formato il giudicato sulla domanda proposta da O. nei confronti dell’Istituto medesimo. O. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso incidentale perchè proposto oltre lo spirare del termine annuale di impugnazione.
Motivi della decisione

5. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

6. Con i due motivi, unitariamente trattati, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio ( artt. 115 e 116 c.p.c.). L’illustrazione dei motivi si conclude con la formulazione finale di tre quesiti di diritto,con i quali si chiede alla Corte dire se non sia vero che il Giudicante: 1) a fronte di una pluralità di contestazioni poste a base del provvedimento di licenziamento impugnato, ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza delle violazioni imputate, e dell’attendibilità delle stesse, debba prendere in esame tutte le contestazioni mosse; 2) ai fini dell’accertamento dei fatti di causa, debba tenere, conto delle complessive risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio, ed in particolare di quelle relative alla situazione ambientale nell’ambito della quale i fatti contestati sarebbero avvenuti; 3) accertata, nell’ambito del giudizio, la situazione illecita di pressioni psicologiche ed ambientali alle quali il lavoratore è stato sottoposto dal datore di lavoro al fine di costringerlo alle dimissioni dal posto di lavoro, debba tenere conto di tali risultanze ai fini di accertare la veridicità dei fatti addebitati e delle testimonianze rese da altri dipendenti dell’azienda.

7. I quesiti così formulati ineriscono non alla censura di violazione di legge ma ad una diversa valutazione giudiziale delle risultanze processuali e sono, pertanto, avulsi dal vizio denunciato di violazione di legge, sicchè non vi è corrispondenza tra la parte espositiva del motivo e il quesito di diritto. Nè, peraltro, il vizio motivazionale si conclude con il mento di sintesi.

8. Rileva il collegio l’inammissibilità dei motivi del ricorso principale per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. A norma della prima parte dell’articolo citato nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1) a 4), l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Considerato che i due motivi unitariamente trattati ricadono indubbiamente nell’ambito di operatività della disposizione richiamata, deve rilevarsi che i quesiti formulati a conclusione dei medesimi risultano chiaramente inidonei alla luce dei criteri che questa Corte ha già avuto occasione di precisare.

9. Il quesito di diritto che il ricorrente ha l’onere di formulare, ai sensi della citata disposizione del codice di rito deve essere proposto in modo tale che la Corte possa rispondervi semplicemente con un sì o con un no. Ne consegue che è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate (Cass. 1906/2008).

10. Si è anche osservato che il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base della decisione impugnata e che, quindi, il quesito non può risolversi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo o nell’interpello della Corte di cassazione in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regala iuris, in quanto tale suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (ex multis Cass. S.U. 25117/2008, Cass. 3519/2008; Cass. 19892/2007, 11535/2008, 16569/2008).

11. Nella specie, 1 quesiti non propongono nè la sintesi logico – giuridica della questione, nè l’errore di diritto assentamente compiuto dal giudice di merito, nè la regola da applicare; in definitiva, non lambiscono in alcun modo la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis Cass. 8463/2009; Cass. 4044/2009).

12. I motivi sono, peraltro, inammissibili anche per il denunciato vizio motivazionale. Questa Corte regolatrice, alla stregua della già citata formulazione dell’art. 366 bis c.p.c., è fermissima nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, per le censure previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Nè è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in mento ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

13. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso principale segue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo (ex multis, Cass. 6937/2007), assorbita la valutandone di inammissibilità, del controricorso a ricorso incidentale, trasmesso a mezzo fax in difetto delle forme e condizioni prescritte dall’art. 151 c.p.c. (cfr., in tema Cass., SU, 9151/2008).

14. Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inefficace. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti costituite. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali nei confronti dell’INAIL, evocato nel giudizio di legittimità solo perchè parte nei precedenti gradi di merito.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale; spese compensate tra O. e CSEA; nulla spese nei confronti dell’INAIL. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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