Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 10-02-2011, n. 4870 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.G. è stato attinto da una prima ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio doloso aggravato dai futili motivi in danno di B.M., commesso il (OMISSIS), emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 13.09.2006 e da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso tra il (OMISSIS), emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 20.03.2009. 1.1 Il difensore del S. aveva avanzato istanza di scarcerazione dalla seconda ordinanza, ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3 deducendo che la condotta contestata nella seconda ordinanza custodiale è connessa con la vicenda omicidiaria, che doveva essere valutata strumentale ai fini della perpetrazione delle varie condotte criminose connesse al mercato degli stupefacenti, tenuto anche conto gli elementi probatori sui quali si basa l’accusa di associazione a delinquere sono stati acquisiti tutti prima dell’omicidio avvenuto nel 2006 e che già dalle indagini sull’omicidio emergevano elementi univoci di prova in ordine al reato poi contestato al S..

1.2 Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, che ha confermato l’ ordinanza del 29.09.2009 con la quale il GIP di quella città ha rigettato l’istanza di scarcerazione di S.G. ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3, ricorre ora il difensore del S., deducendo il vizio di motivazione in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 5 e art. 297 c.p.p., comma 3 perchè il tribunale, nel valutare l’assenza di ogni connessione tra i due fatti delittuosi ascritti al S., avrebbe omesso di considerare le specifiche deduzioni contenute nell’appello dell’imputato che aveva posto in rilievo elementi attestanti il vincolo cronologico tra i fatti contestati con le due diverse ordinanze ed il lasso temporale intercorso tra la raccolta degli elementi probatori relativi alla prima ordinanza e quelli della seconda.
Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato.

2.1 Il ricorrente, infatti, ha inteso avallare un diverso apprezzamento degli elementi utilizzati dai giudici del riesame per ritenere la insussistenza delle condizioni richieste dall’art. 297 c.p.p., comma 3 per la retrodatazione delle misure custodiali; e però non è riuscito a evidenziare profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento impugnato, che non merita censure essendo la motivazione pertinente accurata e completa.

2.2 Va ricordato che secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco).

2.3 In particolare il Tribunale ha escluso che si versi in un caso di retrodatazione sul preciso rilievo che non può ravvisarsi, nei fatti in esame, l’elemento della continuazione, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, fra l’appartenenza ad una ben individuata organizzazione criminosa finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacente, tra i cui componenti non sono presenti i soggetti implicati nell’omicidio di B. M., e l’episodio omicidiario, maturato in una faida relativa alla gestione dello spaccio di cocaina in un ambito territoriale assai ristretto quale è la piazza di (OMISSIS), tenuto anche conto della distanza temporale tra i due fatti delittuosi, l’organizzazione criminale sviluppatasi nel 2002-2003 e l’omicidio, consumato il (OMISSIS). Nè la motivazione sugli specifici elementi che hanno indotto il Tribunale a negare la continuazione, valutazione squisitamente versata in fatto, può essere motivo di ricorso in questa sede.

2.4 Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto ad emettere il provvedimento. E tale valutazione è sicuramente positiva per il provvedimento impugnato.

2.5 Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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