Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il Tribunale di Parma con sentenza n. 240/01, aveva accolto il ricorso proposto dalla srl Gestioni Promozionali e dichiarato la nullità dell’opposto decreto ingiuntivo, accertata la natura manifatturiera della attività svolta dalla società ricorrente opponente, con il conseguente diritto della società alla fiscalizzazione degli oneri sociali; aveva condannato l’INPS alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate a tale titolo da parte della ricorrente a far tempo dal settembre 1992, oltre interessi legali.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 13.3.2009, notificata il 15.9.2009, accoglieva l’appello proposto dall’INPS ed, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dalla Società.
Rilevava la corte territoriale che i dipendenti della società avevano il compito, come emerso dall’istruttoria orale svolta, di scegliere le merci da assemblare tra loro, di controllarne la conformità (per quelle di natura alimentare controllavano la scadenza, per le altre la loro integrità) per procedere quindi al loro assemblaggio assieme al prodotto promozionale, e restituire, infine, il prodotto assemblato alla committente.
Osservava che l’attività manifatturiera, D.L. n. 15 del 1977, ex art. 1, convertito in L. n. 102 del 1977, si caratterizza per la trasformazione di materie prime o semilavorati in prodotti finiti destinati ali acquisto ed alla messa in circolazione sul mercato finale e che la sentenza di primo grado non aveva offerto elementi per individuare quali fossero le materie prime o i semilavorati trasformati dalla società in prodotti finiti poi immessi sul mercato, nè l’attività di assemblaggio era tale che potesse ritenersi che l’azienda partecipasse anche solo parzialmente alla attività di produzione di tali prodotti finiti.
La trasformazione esteriore (dell’aspetto esterno) doveva, a giudizio della Corte del merito, ritenersi sostanzialmente irrilevante e, peraltro, la giurisprudenza che aveva ritenuto che l’attività di confezionamento del filato da altri prodotto costituisse attività manifatturiera e che aveva valorizzato, sulla base della L. n. 92 del 1979, art. 5, la individuazione dell’attività manifatturiera con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT, non aveva trovato conferma nelle successive pronunzie ed, in particolare, nella decisione della S. C. n. 5482 del 1986.
Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi.
Resiste con controricorso l’istituto. La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Deduce la società, con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 15 del 1977, art. 1, convertito in L. 102 del 1977, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Rileva, quanto alla nozione di produzione di beni di consumo, che la S.C. ha affermato che quando un’attività produttiva non abbia di per sè ad oggetto la trasformazione di materie prime o semilavorati finiti, ma pur tuttavia si inserisca nel processo di produzione ai fini della successiva commercializzazione, deve essere inquadrata come industria manifatturiera, in quanto l’attività risulta svolta in funzione della creazione di un risultato economico nuovo. Sostiene la prevalenza, sotto il profilo economico e funzionale, del momento della trasformazione della materia prima per la successiva commercializzazione, in virtù di una interpretazione del D.L. n. 15 del 1977, art. 1, nel senso della valorizzazione del contenuto dell’attività di confezionamento e di considerazione della circostanza che la stessa si colloca nell’articolato ciclo produttivo. Pone al riguardo quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
Con il secondo motivo deduce l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo 6 per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che la Corte si è limitata a censurare l’iter motivazionale della sentenza di primo grado senza proporne uno ulteriore ed adducendo genetiche censure avverso il contenuto della stessa, riferite alla mancata individuazione delle materie prime e dei semilavorati trasformati dalla società ed avanzando dubbi sulla idoneità di una mera attività di assemblaggio a costituire attività di trasformazione in senso proprio.
Il ricorso deve essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono in ordine ad entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente per l’evidente connessione.
Va premesso che costituisce un giudizio di diritto e non di merito stabilire se l’attività svolta dall’impresa sia un’attività manifatturiera, cioè di trasformazione del prodotto, in quanto la Corte non è chiamata ad accertare quali siano le caratteristiche oggettive dell’attività in questione – accertamento riservato ai giudice di merito – ma piuttosto a decidere se a quelle caratteristiche si possa attribuire o meno il carattere della trasformazione che costituisce il proprium dell’attività manifatturiera, a sua volta species del più ampio genus dell’attività industriale (cfr. Cass. 13 maggio 2005 n. 10044).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la riforma della pronunzia di primo grado da parte del giudice del gravame è stata fondata sulla considerazione che quella svolta non era attività diretta alla produzione di beni o servizi, atteso che l’attività di assemblaggio dei prodotti alimentari e di gadgets o regali a scopi promozionali era tale da non esulare dall’ambito della commercializzazione, poichè il prodotto iniziale restava il medesimo, senza perdere le sue caratteristiche merceologiche e senza trasformarsi in un nuovo bene; per le stesse ragioni, è stato escluso che fosse configurabile nella fattispecie la produzione di un servizio, mancando l’elemento della nuova utilità, del risultato nuovo e originale, dotato di identità propria.
Orbene, questa Corte ha già osservato che, se è vero che la produzione di beni sottintende un processo di trasformazione della materia prima, tale comunque da far perdere alla materia ed al singolo bene la propria individualità originaria per trasformarlo in un composto o bene diverso, il concetto giuridico di "trasformazione" deve ricavarsi dai profili economici e funzionali, non da quelli materiali, come reso palese dal riferimento normativo ai "beni" e non alle cose (cfr., in tali termini, Cass. 23 febbraio 2000 n. 2028 e Cass. 7 luglio 2001 n. 9247).
E’ stato sottolineato che l’equiparazione legislativa fra produzione di beni e produzione di servizi significa che merita la qualificazione di industriale l’attività imprenditoriale diretta alla creazione di una nuova utilità economica, ottenuta mediante l’organizzazione e l’impiego dei fattori produttivi e non esaurentesi nell’utilità fornita dagli elementi – materiali ed intellettuali – organizzati (cfr. Cass., sez, un., n. 196, 197, 198 e 1456 del 1992 richiamate da Cass. 2028/2000 cit.). La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, con specifico riferimento alla ratio della limitazione alle imprese industriali delle disposizioni dirette a diminuire i livelli ordinari dell’imposizione contributiva (sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia) – ratio individuata nella produzione di beni strumentali suscettibili di essere competitivi sui mercati internazionali per la diminuzione del costo – mentre ha escluso che rientrino nella categoria le imprese che, senza produrre beni, svolgono solo un’attività diretta a favorire la commerciabilità di quelli prodotti da altre imprese (cfr. Cass. 4818/89), ha enunciato il principio secondo cui il dato qualificante dell’industrialità è la realizzazione di un risultato economico nuovo mediante utilizzazione, elaborazione e trasformazione di fattori predisposti dall’imprenditore, con la vendita in posizione accessoria rispetto all’attività di produzione del bene ed il prezzo remunerativo sia del valore intrinseco della merce, sia del costo inerente al ciclo produttivo ed ai mezzi connessi, mentre elemento caratterizzante dell’attività commerciale è la intermediazione, intesa come ausilio alla circolazione di beni già prodotti da altri, con le operazioni di lavorazione del prodotto altrui in posizione accessoria rispetto all’attività di vendita ed il prezzo remunerativo solo di quest’ultima (Cass. 5182/1981).
Deve, pertanto, ritenersi che l’attività di assemblaggio dei prodotti con gadgets e regali a scopi promozionali ed il relativo confezionamento implichi la creazione di un risultato economico nuovo, che vale a caratterizzare la natura industriale dell’impresa, indipendentemente dalla circostanza che l’attività si esplichi in semplice trattamento della materia prima, operato nell’esercizio di un’attività economica organizzata, non essendo necessario, ai fini della configurabilità dell’impresa come manifatturiera, che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche.
In ragione delle dette considerazioni e del richiamo agli indicati precedenti giurisprudenziali, deve ribadirsi il principio in forza del quale la creazione di un risultato economico nuovo, che caratterizza la natura industriale di un’impresa, può riscontrarsi anche nell’ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell’esercizio di un’attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario.
Nella specie non risulta che sia stata fatta corretta applicazione del principio richiamato, essendo stato esclusa la natura manifatturiera dell’attività di assemblaggio svolta dalla società Gestioni Promozionali a r.l., di conseguenza omettendosi di approfondire se nel caso esaminato vi fosse una prevalenza dell’organizzazione diretta alla predetta trasformazione del prodotto rispetto a quella preordinata all’acquisto e vendita, anche sotto il profilo del costo inerente al ciclo produttivo di trasformazione rispetto al prezzo di vendita remunerativo dell’attività di intermediazione.
La sentenza va, pertanto cassata, in accoglimento del motivo di ricorso, e la causa va rinviata, per ulteriore accertamento e decisione della controversia in conformità al principio di diritto enunciato, alla Corte di Appello di Firenze, cui si demanda anche la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze.
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