Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La difesa di P.G. ricorre avverso la sentenza, in data 13.07.2010, del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale è stato condannato, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., per i reati di maltrattamenti, lesioni ed estorsione continuata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa,ritenuta la continuazione tra i reati, e chiedendone l’annullamento, si duole del trattamento sanzionatorio applicato, perchè non adeguatamente motivato si sensi dell’art. 133 c.p., ancorchè tale trattamento sanzionatorio sia proprio quello concordato dalle parti nella proposta di patteggiamento formulata dallo stesso imputato.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
Innanzitutto la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice, che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicchè la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per Cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute. In secondo luogo il ricorso è privo della specificità prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p..
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
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