Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4839

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione B.M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di condanna alla pena di euro 200 di ammenda pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Tortona il 20.4.2005 per il reato di cui all’art. 712 c.p., così diversamente qualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione di ricettazione. Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione dell’art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, per avere il giudice territoriale, in dipendenza della ritenuta qualificazione giuridica del fatto, omesso di rimettere in termini l’imputato per la proposizione di istanza di oblazione.

Con il secondo motivo, deduce senz’altro l’insussistenza degli estremi della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p.p., in relazione alle circostanze dell’acquisto del telefonino in questione, il cui esame sarebbe stato omesso dal tribunale, soprattutto con riferimento al non modesto prezzo pattuito tra le parti.. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla questione dell’illegittimo sacrificio dell’interesse dell’imputato a proporre istanza di oblazione in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che il giudice che abbia modificato l’imputazione deve attivare il meccanismo di cui all’art. 141 c.p.p., comma 4 bis, solo nel caso in cui l’imputato, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all’oblazione stessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7645 del 28/02/2006 Antolitano e altro). E’ quindi superato l’indirizzo (espresso da Cassazione 10/09/2002 SEZ. 2 RIC. Bonavoglia ed altro, citata in ricorso) secondo cui l’imputato potrebbe esercitare tale facoltà’ indipendentemente da precedenti istanze e dal tempo in cui siano state formulate, e dovrebbe essere comunque rimesso in termini per proporre istanza di oblazione.

Nella specie, l’imputato non propose alcuna "cautelativa" istanza di oblazione nel corso del giudizio di merito, per il caso che il delitto di ricettazione contestatogli venisse derubricato nella contravvenzione ex art. 712 c.p. e non può quindi dolersi del silenzio al riguardo serbato dalla Corte territoriale.

Nessuna illogicità è poi ravvisabile nella motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta ravvisabilità degli estremi della contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., non potendo certo ritenersi tranquillanti le circostanze del fatto sottolineate dai giudici di appello, se è vero che l’imputato, secondo le sue dichiarazioni, acquistò il telefonino in questione da uno sconosciuto soggetto extracomunitario casualmente contattato nell’area di parcheggio di un supermercato.

La sottolineatura di tali circostanze assorbe, nella valutazione dei giudici di appello, ogni altro aspetto della questione, compresa quella relativa al prezzo di acquisito, che non trova peraltro in ricorso altra base che nelle interessate deduzioni di parte.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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