Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p.1. Con sentenza del 28/05/2009, il G. di P. di Udine assolveva R.G. dal reato di cui all’art. 635 c.p. per non aver commesso il fatto. p.2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il P.G. di Trieste lamentando contraddittorietà della sentenza per avere il giudice assolto l’imputato nonostante avesse affermato che la parte offesa avesse "sentito e visto il danno e di avere riconosciuto il R. dalla voce". p.3. La censura deve ritenersi fondata in quanto, in effetti, non spiega il giudice il motivo per cui ha disatteso la dichiarazione della teste parte offesa che aveva dichiarato di avere riconosciuto la voce dell’imputato mentre danneggiava la porta. La suddetta contraddittorietà comporta, quindi, l’annullamento della sentenza con rinvio al g. di p. di Udine in diversa composizione.
P.Q.M.
ANNULLA La sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Udine.
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