Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale del riesame di Brescia in data 27 aprile 2010 pronunziava ordinanza con la quale accoglieva l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del G.I.P. della stessa città che aveva disposto la restituzione a D.R., indagato in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), dell’autovettura con targa (OMISSIS), oggetto di provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data 9 marzo 2010. Il tribunale disponeva pertanto il ripristino del sequestro preventivo della predetta autovettura.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in cassazione D.R. a mezzo del suo difensore che concludeva per l’annullamento dello stesso, con ogni conseguenza di legge.
Motivi della decisione
Il ricorrente censurava il provvedimento impugnato per violazione di legge ( art. 606 c.p.p., lett. b)) in relazione all’art. 186 C.d.S. e all’art. 240 c.p.. Rilevava il D. che l’autovettura sopra indicata non era di sua proprietà, bensì di proprietà della società di leasing-Intesa Leasing S.P.A., pertanto di soggetto completamente estraneo al reato. L’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa, quindi, in violazione dell’art. 186 C.d.S., con riferimento al disposto dell’art. 240 c.p., in quanto il veicolo in oggetto non sarebbe sottoponibile al sequestro preventivo al fine della successiva confisca. Il proposto ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato ha infatti evidenziato che il D. è indagato in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S.,comma 2, lett. c), reato che comporta l’obbligatorietà della confisca e, quindi, l’obbligatorietà del vincolo cautelare, la cui funzione è appunto quella di assicurare la disponibilità del bene in funzione della successiva confisca e che il sequestro dell’autovettura di cui sopra è stato effettuato ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1. Trattasi di sequestro preventivo, reso necessario dalla circostanza che vi era pericolo che la libera disponibilità dell’autovettura in oggetto potesse agevolare la commissione di altri reati dello stesso tipo.
Tanto premesso si osserva che nessuna rilevanza, ai fini del provvedimento di sequestro preventivo, come ben evidenziato dal Tribunale del riesame, ha la circostanza che l’autovettura in questione sia di proprietà della società Intesa Leasing S.P.A. e sia stata utilizzata dall’odierno ricorrente in forza di un contratto di leasing. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, citata anche nel provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 10688 dell’11.02.2010, Rv. 246505), è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di "leasing". Nell’affermare tale principio la Corte ha chiarito che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, deve dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è sorto il suo diritto alla restituzione. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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