T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1107 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il sig. O. impugna il giudizio di non idoneità reso nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti attitudinali nel concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale.

La commissione lo ha giudicato non idoneo "all’esito dell’esame del protocollo delle prove… sostenute… avendo accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti all’arruolamento nell’arma quali carabinieri effettivi".

L’interessato deduce illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti ponendosi il giudizio in contrasto sia con quanto attestato nella relazione medica di parte che con i precedenti di carriera.

Con ordinanza n. 1643/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.

All’esito dell’incombente il Collegio reputa il ricorso infondato.

Il giudizio di non idoneità trova nelle risultanze istruttorie, e dunque con rinvio motivazionale alle stesse, non implausibile ragione giustificatrice.

La commissione, per l’accertamento attitudinale, si è avvalsa delle procedure tecniche e delle cognizioni note a livello scientifico ordinariamente seguite per la selezione dei candidati ed applicate indifferentemente ed indistintamente, in modo uguale, nei confronti di tutti i candidati.

Segnatamente, essa ha fatto applicazione della disciplina approvata con determinazione n. 2016251995 datata 22 maggio 1995 del Comando Generale, I Reparto CNSR recante attuazione dell’art. 3 della L. n. 216/1992 e con la quale sono stati definiti i "Requisiti attitudinali per aspiranti appuntati e carabinieri effettivi.

Per quanto concerne, invece, il protocollo metodologico, la stesa commissione si è avvalsa delle "Norme tecniche" per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblicate sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale n. 34 del 30 aprile 2010.

Dall’esame della documentazione versata in giudizio, il Collegio – messe a raffronto le risultanze istruttorie con la disciplina di riferimento – non coglie alcuna violazione del protocollo metodologico nell’incedere della valutazione.

In particolare, nessun contrasto emerge tra la relazione psicologica, l’intervista attitudinale ed il giudizio della commissione.

L’ufficiale psicologo, nella sua relazione redatta sulla base della disamina del protocollo testologico prodotto dall’aspirante, ha individuato tra gli elementi da verificare durante il colloquio: spirito di iniziativa e capacità propositive; adattabilità, assertività e capacità di autoaffermazione.

L’ufficiale perito selettore, nel corso dell’intervista attitudinale, ha colto elementi di criticità nelle aree "comportamentale" e "assunzione in ruolo" esplicitando chiaramente le ragioni sottese alla sua valutazione attitudinale.

Nessun contrasto sussiste, dunque, tra il giudizio della commissione e gli atti presupposti in quanto l’ufficiale perito selettore ha individuato proprio nell’area comportamentale ed in quella dell’assunzione di ruolo elementi di criticità che la commissione ha doverosamente e necessariamente approfondito.

Quegli stessi elementi di criticità sono stati successivamente confermati, in sede di colloquio di approfondimento, da parte della commissione attitudinale che ha proceduto ad un proprio, autonomo esame del candidato concordando motivatamente con le valutazioni espresse.

E’ bene chiarire che l’eventuale giudizio di compatibilità in una delle tre aree (nella fattispecie, quella cognitiva) non può essere esteso anche alle altre due aree (quale sintomo di contraddittorietà) trattandosi di accertamenti e valutazioni relative ad aree interdipendenti ma funzionalmente autonome e non sovrapponibili.

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha, dunque, trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Esclusa la violazione del protocollo metodologico ed appurata la sussistenza di un non implausibile nesso eziologico tra le risultanze istruttorie ed il giudizio finale, nel merito del giudizio questo giudice non può entrare alla stregua dei noti limiti esterni che perimetrano l’esercizio dei poteri giurisdizionali.

Il ricorrente censura il giudizio di non idoneità attitudinale ed a supporto delle proprie doglianze adduce il contrasto con la relazione medica di parte e gli elogi ricevuti nella carriera come VFP1.

Non è ritenuta, dal Collegio, idonea a confutare le risultanze attitudinali la perizia medica di parte trattandosi di un accertamento effettuato in un contesto ambientale affatto diverso, obiettivamente incomparabile – per condizione psicologica e predisposizione mentale – con quello in cui si è svolta la competizione.

Va soggiunto, quanto agli accertamenti effettuati dal medico specialista di parte, che sussistono differenze ontologiche tra i due giudizi a confronto: il primo, reso dal medico di parte, è calibrato sulle capacità psicosanitarie e rileva, pertanto, ai fini dell’accertamento generale sullo stato di salute (psichica) del candidato; l’altro (quello impugnato) ha, invece, tutt’altro fine volendo assolvere alla necessità di accertare, nei confronti del candidato, il livello della sua personalità, la capacità di controllare il proprio istinto, il senso della responsabilità, la capacità critica e di autocritica nonché il livello di autostima: tutto ciò, questa volta, in relazione alle specifiche finalità del tipo di servizio richiesto; tanto che, a svolgere il relativo esame viene chiamata una commissione composta da periti selettori dello stesso Corpo che deve procedere al reclutamento.

Va, altresì, annotato che la documentazione medica prodotta dall’interessato vale soltanto a manifestare un parere ed un apprezzamento tecnico particolarmente qualificato; sennonché, affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato verbale determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche di parte, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nel giudizio reso dalla commissione attitudinale, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte, circa l’entità e l’incidenza del dato attitudinale, e quella accertata nei confronti del ricorrente dall’organo tecnico deputato, in via esclusiva, per fatto di norma, alla verifica di idoneità del candidato.

Ed ancora:

il giudizio attitudinale non è comparabile né sovrapponibile a quello reso da specialisti pubblici e/o privati (seppure quest’ultimo spendibile, di regola, in sede di proposizione del ricorso come elemento sintomatico del vizio della funzione), trattandosi di valutazioni ontologicamente diverse: il giudizio della commissione è espresso, infatti, da periti e medici ufficiali specialisti tenuti a rispettare, pedissequamente, una determinata metodologia prevista nelle specifiche direttive di settore, mediante utilizzo di tecniche e protocolli ad uso proprio dell’ufficio, non altrimenti in disponibilità di medici esterni alla struttura militare; metodologia orientata – ed in ciò l’ulteriore specificità non fungibile – a stabilire l’idoneità del candidato sotto il profilo attitudinale alla vita militare/scolastica che altra struttura pubblica non è in grado di valutare con la stessa capacità ed adeguatezza funzionale.

Va soggiunto che il sindacato del giudice amministrativo in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere attitudinale, come quelle medicolegali, deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie – indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati (C.d.S.,sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 3984).

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

In disparte quanto sopra, la perizia di parte neppure appare in contrasto radicale con il giudizio della commissione attitudinale ove in essa si scorge, a proposito dell’area motivazionale indagata dallo specialista, che "il soggetto (il ricorrente: n.d.r.) sembra abbia aderito fedelmente al copione familiare applicandolo in modo ripetitivo mostrando così lealtà per il sistema di appartenenza, piena accettazione e condivisione dei valori in essa presenti che appaiono poco differenti da quelli su cui si fonda l’istituzione dei carabinieri". Ebbene, essere spinti alla vita militare per aderire ad un copione familiare appare non esattamente in linea con le caratteristiche del profilo attitudinale richiesto agli aspiranti carabinieri effettivi.

In ordine alle note elogiative ottenute dal ricorrente nella precedente carriera, il Collegio osserva che essi si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale del giudizio attitudinale attenendo, le prime, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di "efficacia personale" o di "motivazione al ruolo") ed il secondo (giudizio attitudinale) ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio (da affrontare come VFP4) e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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