Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Su un terreno di proprietà pubblica, individuata catastalmente dal foglio 65, particella 283 parte del Comune di Tivoli, la ricorrente ha realizzato un edificio ad uso residenziale, avente la superficie di circa 130 mq, per il quale ha chiesto il condono edilizio in data 15.12.2004, prot. n. 61431, provvedendo ad eseguire in data 10.12.2004 i versamenti relativi alla prima rata degli oneri concessori e dell’oblazione, nonché della maggiorazione regionale dell’oblazione.
Con determinazione 8.4.2009, prot. n. 20550, mai pervenuta alla ricorrente, in quanto inviata alla stessa a mezzo raccomandata A.R. e tornata indietro alla casa comunale per compiuta giacenza, è stato denegato il condono edilizio, sul presupposto che il predetto fabbricato sarebbe stato realizzato su area appartenente "al demanio dello Stato, della Regione e degli Enti locali ovvero (…) su aree di proprietà di suddetti enti".
Successivamente, con ordinanza 29.5.2009, n. 477, prot. n. 30246, notificata il 12.6.2009, è stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori e sono stati ingiunti la demolizione di detto manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Il provvedimento richiamato in ultimo è stato impugnato con il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:
1) difetto di notificazione della determinazione dirigenziale 8.4.2009, prot. n. 20550, atto presupposto dell’ordinanza gravata – violazione di legge ed eccesso di potere: solo con tale ordinanza la ricorrente avrebbe appreso dell’avvenuta emanazione della menzionata determinazione dirigenziale, recante il diniego di sanatoria, mai notificata alla stessa, dovendo, invece, questa precedere il provvedimento sanzionatorio;
2) illegittimità della contestualità dell’ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere abusive – violazione di legge ed eccesso di potere;
3) area demaniale e proprietà pubblica – violazione di legge ed eccesso di potere: l’area su cui è stato costruito il fabbricato, oggetto di ordine di demolizione, non avrebbe natura demaniale, atteso che i beni demaniali costituiscono un numerus clausus, nel quale essa non rientra; detta area avrebbe, invece, natura di bene patrimoniale disponibile, appartenente alla Regione Lazio, la quale avrebbe da tempo costituito una società per valutare il prezzo di vendita della stessa e di altre aree limitrofe e per predisporre un piano di strumenti urbanistici per ridefinire la zona;
4) procedura ex L.r. n. 12/2004: violazione di legge ed eccesso di potere: stante la natura di patrimonio disponibile della Regione dell’area nella quale ricade l’immobile de quo, la domanda di condono non potrebbe rigettarsi sull’assunto che esso non sarebbe conforme alle norme urbanistiche.
Si è costituito in giudizio il Comune di Tivoli, il quale ha depositato documentazione conferente ed una memoria defensionale.
Tale Ente ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto due profili.
Segnatamente, ha eccepito la sua mancata notifica al soggetto controinteressato, rappresentato dalla Regione Lazio, quale proprietaria dell’area sulla quale è stato realizzato l’edificio in contestazione, ed, altresì, la mancata impugnativa del provvedimento di diniego della sanatoria, atto presupposto, quanto meno a seguito del suo deposito in giudizio, ad opera del Comune stesso, e, perciò, della sua conoscenza, da parte della ricorrente.
Quest’ultima ha sostenuto la tardività delle eccezioni mosse dall’Amministrazione resistente.
Nella pubblica udienza del 10.1.2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1 – Il ricorso in esame ha per oggetto l’ordinanza, identificata in epigrafe, con cui si ingiungono la demolizione di un manufatto realizzato in assenza di titolo edilizio e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
2 – Preliminarmente devono disaminarsi le eccezioni sollevate dal Comune di Tivoli.
2.1 – In proposito occorre una precisazione di carattere pregiudiziale, in ordine all’assunta tardività di dette eccezioni, secondo la prospettazione della parte ricorrente.
Dalla lettura delle disposizioni disciplinanti il processo amministrativo è agevole evincere che non sussiste alcun termine entro cui la controparte può muovere eccezioni, se non quello ultimo per depositare memoria conclusionale, che, secondo l’art. 73 del c.p.a., è di trenta giorni liberi prima dell’udienza.
3 – Rimarcata la tempestività delle eccezioni e passando al loro esame, la parte resistente contesta l’omessa impugnativa del diniego di permesso di costruire in sanatoria, provvedimento presupposto dell’ordinanza gravata.
L’eccezione è fornita di fondamento.
È la stessa parte ricorrente a riconoscere la rilevanza e l’importanza di tale diniego, sostenendo il suo carattere pregiudiziale rispetto all’ordinanza di demolizione, qui gravata, quando, tra i motivi di doglianza, deduce la sua mancata notifica.
È evidente che alla Sig.ra F. detto provvedimento di rigetto della domanda di condono non è stato correttamente notificato, atteso che, essendo lo stesso stato inviato a mezzo raccomandata A.R. ed essendo ritornato indietro alla casa comunale, per compiuta giacenza, non è stato poi notificato secondo le modalità previste dall’art. 140 c.p.c..
Tuttavia era suo onere impugnarlo, una volta che ne aveva avuto piena conoscenza, a seguito del suo deposito in giudizio, da parte dell’Amministrazione intimata, il che, invece, non è stato evidentemente fatto.
Stante il diniego di sanatoria, l’ordinanza di demolizione costituiva un atto dovuto e consequenziale, in presenza di intervento di nuova costruzione, sprovvisto di permesso di costruire. Ormai il provvedimento di diniego è divenuto inoppugnabile, per sua mancata impugnativa entro il termine decadenziale, decorrente dal suo deposito in giudizio.
Ne deriva che il ricorso è inammissibile, costituendo tale presupposto provvedimento l’atto dotato di portata lesiva.
4 – Esso è inammissibile, anche per mancata notifica al soggetto controinteressato, rappresentato dalla Regione Lazio, che è la proprietaria dell’area su cui insiste il manufatto oggetto di ordine di demolizione.
Tale terreno, già appartenente, insieme ad altri limitrofi, al Pio Istituto S. Spirito, dapprima, ai sensi dell’art. 65, 1° comma, della legge n. 833/1978, è stato acquisito al patrimonio comunale, poi, in base all’art. 23 della legge regionale n. 18/1994, è stato trasferito all’azienda sanitaria locale ed infine, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 14/2008, è andato in proprietà alla Regione.
È evidente che tale ultimo Ente, il quale attualmente è il proprietario dell’area in parola, ha un interesse opposto a quello della ricorrente, vale a dire un interesse alla rimozione da detta area di un’opera abusiva.
Anche sotto questo secondo profilo il ricorso è, perciò, inammissibile.
5 – Tuttavia esso è anche infondato nel merito.
Al riguardo dirimente è un’attenta lettura della disposizione in concreto applicata, ostativa al rilascio del condono, il cui significato è inequivocabile: si tratta dell’art. 3, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 12/2004.
Secondo il combinato disposto della richiamata disposizione primaria e, per quanto qui interessa, dell’art. 2, comma 1, lett. b), della medesima legge regionale, non sono suscettibili di sanatoria le opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale "realizzate su aree appartenenti al demanio dello Stato, della Regione e degli enti locali ovvero realizzate da terzi su aree di proprietà dei suddetti enti".
È evidente che, quando è un soggetto terzo a costruire, il solo appartenere dell’area interessata da detto tipo di intervento ad uno degli Enti pubblici elencati, nei quali è ricompresa la Regione, è sufficiente ad impedire il rilascio della sanatoria, non essendo, altresì, necessario che tale area abbia natura demaniale.
Di fronte al suesposto dettato normativo, il Comune era tenuto a denegare il condono edilizio e conseguentemente ad ingiungere la demolizione del manufatto, integrante un intervento di nuova costruzione, privo di idoneo titolo edilizio.
6 – Il presente ricorso, per quanto sopra evidenziato, è infondato e va rigettato, mentre, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., non vale a determinare l’annullamento dell’ordinanza, che ne costituisce l’oggetto, la dedotta circostanza che essa contiene contestualmente ordine di sospensione dei lavori ed ingiunzione di demolizione, in quanto, di fronte al carattere vincolato e doveroso dell’attività in concreto posta in essere, l’eventuale partecipazione procedimentale che sarebbe potuta scaturire da una precedente ordinanza di sospensione lavori, valevole come comunicazione di avvio del procedimento, non avrebbe potuto influire sul contenuto dell’atto finale.
7 – Deve concludersi che il ricorso è infondato e va rigettato.
8 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, gli stessi seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte ricorrente, e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A e C.P.A..
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