Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 4805 Porto abusivo di armi Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 5.1.2010, della Corte di Appello di Roma che,in parziale riforma della sentenza 8.4.2009 del Tribunale di Latina, riduceva ad anni due, mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa, la pena inflittagli, per i reati di cui agli artt. 110 e 81 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3; artt. 582 e 585 c.p.; art. 635 c.p., qualificata la violazione di legge sulle armi, contestata L. n. 110 del 1975, ex art. 4 ai sensi dell’art. 699 c.p., unificate le condotte sotto il vicolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. Il ricorrente deduceva:

1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al principio di colpevolezza, posto che i giudici di merito aveva condannato l’imputato in difetto di ogni riscontro probatorio sulla partecipazione dello stesso alle condotte criminose contestate e sulla sua identificazione come autore dei reati; nessun elemento probatorio poteva,peraltro, essere desunto dal verbale di arresto, in quanto gli agenti di P.G. erano intervenuti solo successivamente ai fatti nè le dichiarazioni della persona offesa erano attendibili, trattandosi di soggetto straniero in stato di ebbrezza al momento dei fatti e che nella denuncia sporta oralmente aveva fatto riferimento ad "un (OMISSIS)", senza alcuna indicazione idonea ad identificarlo come autore dei fatti;

2) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per difetto di prova sugli elementi costitutivi dei reati ascritti, non potendosene desumere la partecipazione dell’imputato alle condotte contestate dalla sua presenza sul luogo ove le stesse erano state poste in essere.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha richiamato le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine alla conferma della penale responsabilità dell’imputato sicchè le argomentazioni della sentenza di primo e di secondo grado si integrano a vicenda; nel caso di cosiddetta doppia conforme", non può, peraltro, essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non ricorrente nella specie (Cass. n. 19710/2009; n. 38788/2006).

Conseguentemente le censure dedotte non essendo ancorate a detta complessiva motivazione sono prive del requisito di specificità previsto dall’art. 581 c.p.p., e art. 591 c.p.p., lett. c) e si risolvono in valutazioni alternative delle prove acquisite, poste a fondamento della decisione impugnata, con riferimento alla"dettagliatissima e ritenuta attendibile descrizione dell’accaduto da parte del C., parte offesa, la sera stessa dell’episodio contestato, ed ai riscontri nelle prime indagini di polizia giudiziaria e nel referto del pronto soccorso" (V. pag. 2 sent. imp.).

Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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