Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 10-02-2011, n. 5071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 23.04.2009 rigettava l’istanza di riparazione presentata da Q.R., all’epoca del commesso reato minorenne, per ingiusta detenzione, in quanto il GIP del tribunale per i Minorenni di Lecce gli aveva applicato la misura obbligatoria della permanenza in casa dal 26/03/04 al 12/07/04 perchè sospettato dei reati di furto aggravato e tentata estorsione, reati da cui lo stesso era stato assolto con sentenza del tribunale per i Minorenni di Lecce.

Q.R. proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza e concludeva chiedendo di volerla annullare con nuovo rinvio alla Corte di merito.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), in particolare nella parte in cui la Corte di appello rimprovera in termini di colpa grave condotte insuscettibili di essere riguardate alla stregua di macroscopica negligenza e trascuratezza, nonchè nella parte in cui la sentenza impugnata omette di ricercare ed indicare le ragioni di colpa grave tali da giustificare la custodia cautelare. Secondo il ricorrente egli non avrebbe avuto una condotta attiva nella vicenda, in quanto era stato soltanto presente in modo passivo e senza adottare quindi un comportamento che denotasse una qualche contiguità logica con il contesto delinquenziale disegnato nella ordinanza che gli ha applicato la misura cautelare.

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 e seg. c.p.p., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 c.c. che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c. posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4 sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004) della quale è talora ritenuta irrilevante la formula (Cass. Sez 4, 12/4/2000 n. 2365) e talora rilevante nel senso che indefettibile presupposto del sorgere del diritto sarebbe solo il proscioglimento con una delle formule di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1. Peraltro il sorgere del diritto è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione. L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez 4, 10/3/2000 n. 1705). A tale riguardo "la valutazione del giudice della riparazione si svolge su di un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale", nel senso che "tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore)alla produzione dell’evento detenzione" (cfr. Cass.,Sent. n. 43302/2008).

Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di Lecce, con motivazione adeguata, ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni che ostano all’accoglimento dell’istanza di equa riparazione. In primo luogo ha posto in rilievo la circostanza che il Q., insieme ad altri due giovani, cercava di nascondersi dietro un cassonetto della spazzatura poco distante dall’abitazione della madre della persona offesa, dove il furto era avvenuto. L’odierno ricorrente era inoltre presente mentre i due ragazzi con i quali si accompagnava chiedevano cinquanta Euro alla persona offesa per restituire del motociclo sottratto.

Questo essendo il quadro accusatorio, i motivi proposti dal Q. non possono essere accolti. Il provvedimento impugnato, che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, supera quindi il vaglio di questa Corte che è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il Giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa e sull’esistenza del dolo.

Il legislatore non ha infatti riconosciuto incondizionatamente il diritto all’equa riparazione, ma l’ha esplicitamente escluso allorquando il comportamento dell’indagato, come appunto nella fattispecie de qua, abbia indotto in errore il giudice circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato la pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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