Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 10-02-2011, n. 5010 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ramo.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 dicembre 2009 il Tribunale di Teramo in composizione monocratica applicava a M.G. in ordine al reato di cui all’art. 186 D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, lett. c) la pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 2000 di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Disponeva altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Avverso tale sentenza il M. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1)violazione del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b).

Sosteneva sul punto il ricorrente che erano stati violati gli artt. 17 e 69 c.p., in quanto erroneamente il Tribunale aveva ritenuto di applicare le sanzioni della reclusione e della multa, laddove la previsione legislativa che si assume essere stata violata è riconducibile al novero delle contravvenzioni e, come tale, è punita con le diverse sanzioni dell’arresto e dell’ammenda. La sentenza impugnata inoltre aveva ritenuto sussistente la contestata recidiva in violazione della L. n. 251 del 2005, art. 4, che ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi e che, in quanto norma di diritto penale sostanziale,è di immediata applicazione.

2) Violazione del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto del tutto apodittica e sfornita di motivazione sarebbe stata la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure in ordine all’equivalenza, a seguito del giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva.

3)violazione del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), violazione dell’art. 546 c.p.p., in quanto, nel dispositivo della sentenza, mancava l’indicazione dell’avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

Il tribunale di Teramo ha infatti erroneamente ritenuto di applicare al ricorrente le sanzioni della reclusione e della multa, mentre il reato contestatogli è riconducibile nel novero delle contravvenzioni e, come tale, punito con le differenti sanzioni dell’arresto e dell’ammenda, il giudice di merito pertanto è incorso in una violazione della legge penale, avendo irrogato all’imputato una pena diversa da quella stabilita dalla previsione legislativa violata.

In conseguenza di tale violazione di legge il giudice ha ritenuto sussistente la contestata recidiva, effettuando un giudizio di equivalenza tra la stessa e le circostanze attenuanti generiche, mentre, a seguito della riforma intervenuta con la L. n. 251 del 2005, ai fini della configurabilità della recidiva occorre che tanto il reato antecedentemente commesso, quanto quello da giudicare, abbiano la natura di delitto doloso, restando conseguentemente la stessa esclusa con riferimento alle contravvenzioni.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la disposizione di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 4 ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi, ed è di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale" (cfr., Cass., Sez. Feriale, Sent. n. 26556 del 28 luglio 2006).

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al tribunale di Teramo per nuovo esame, determinando la sopra indicata violazione di legge il venir meno dell’accordo nella sua interezza.

Gli ulteriori motivi di ricorso debbono ritenersi pertanto assorbiti.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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