Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 4 luglio 2001 il Tribunale di Palermo, considerato che l’attore aveva già ricevuto in sede stragiudiziale L. 47.000.000, rigettava la domanda proposta da R.D., che aveva chiesto la condanna di M.G. e della Polaris Assicurazioni S.p.A. (ora Milano Assicurazioni S.p.A.) al risarcimento degli ulteriori danni conseguenti ad un sinistro stradale.
Con sentenza in data 12 luglio – 29 settembre 2005 la Corte d’Appello di Palermo accoglieva la domanda in misura ritenuta inadeguata.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: correttamente il primo giudice aveva determinato il danno patrimoniale sulla scorta del mod. 101 prodotto; l’appellante non aveva provato che il reddito di bracciante agricolo dichiarato derivasse da condizioni di lavoro precarie o saltuarie; il R. non aveva provato neppure di avere sostenuto spese mediche in misura superiore a quella liquidata dal Tribunale.
Avverso la suddetta sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La Milano e il M. non hanno espletato attività difensiva.
Motivi della decisione
L’unico motivo lamenta vizio della motivazione circa un punto decisivo della controversia sotto il profilo dell’omesso esame di documenti prodotti.
La censura è inammissibile poichè implica esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, cioè attività riservate al giudice di merito e inibite al giudice di legittimità. L’omesso esame di documenti, nei cui confronti non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e di cui peraltro non è stata dimostrata la decisività, non può essere fatta valere mediante ricorso per cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
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