Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 24-12-2009
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 del 27 novembre 2009 e n. 3827 del 27 novembre 2009; Visto l’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le note dei Sindaci di alcuni comuni del cratere del 17 novembre 2009; Vista la nota del 25 novembre 2009 della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di L’Aquila; Vista la nota del 2 dicembre 2009 della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e’ autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 per le esequie dei propri congiunti che non abbiano fruito dei funerali di Stato, in ragione di complessive euro 80.000, con oneri a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 2. Il comma 3, dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ soppresso. 3. All’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente comma: «3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna e’ autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009».
Art. 2
1. Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma
urgenza, di moduli provvisori da destinare ad uso ecclesiastico, il
Commissario delegato provvede, con i poteri e le procedure di cui
all’art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
prescindendo dall’acquisizione del parere di cui al comma 3 del
medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorieta’
dei predetti moduli e delle connesse opere di urbanizzazione nei
territori di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
nonche’ avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in euro 700.000,00
circa si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
Art. 3
1. All’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo il comma 3 e’ aggiunto il
seguente comma: «3-bis. I comuni, entro il 28 febbraio 2010, il
comune dell’Aquila entro il 31 marzo 2010, individuano gli aggregati
edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di
consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni
di aggregato, di dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a
terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di
partizione che tengono conto anche delle eventuali diversita’ degli
edifici dell’aggregato in termini di danno subito, eta’ di
costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero dei piani
e stato di manutenzione.».
2. All’art. 7, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole: «superfici
utili» sono sostituite dalle seguenti parole: «superfici lorde
coperte».
3. Il comma 5 dell’art. 7, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e’ sostituito
dal seguente: «Il consorzio resta unico, per l’intero aggregato,
anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l’unitarieta’
del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un
coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della
direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in
ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o
ricostruzione delle singole unita’ immobiliari ricadenti
nell’aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta
la coerenza degli interventi sulle medesime unita’ con il progetto
dell’aggregato».
4. All’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, sono aggiunti infine i
seguenti commi:
«10. I comuni, entro il termine disposto all’art. 3-bis, pubblicano
sull’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, con
periodicita’ almeno settimanale, l’elenco degli aggregati e delle
eventuali partizioni gia’ individuati. La pubblicazione vale anche
quale invito ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali delle
unita’ immobiliari degli edifici interessati a costituirsi in
consorzio obbligatorio, entro venti giorni dalla pubblicazione stessa
(trenta per L’Aquila), con la nomina del relativo rappresentante
legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attivita’
riguardanti la completa attuazione degli interventi. Non e’ richiesta
la costituzione del consorzio per gli aggregati con unita’
immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta
comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli
interventi sugli aggregati. In alternativa alla costituzione del
Consorzio obbligatorio, entro i predetti termini di venti o trenta
giorni, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura
speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le
attivita’ riguardanti la completa attuazione degli interventi, al
quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Sia la procura
speciale che la costituzione del consorzio obbligatorio sono
conferite mediante scrittura privata con autenticazione della
sottoscrizione da parte del segretario comunale o suo delegato.
11. L’individuazione dell’aggregato puo’ essere proposta
direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica
che dimostri il soddisfacimento delle condizioni previste dal comma
3-bis. La predetta proposta deve essere presentata almeno dieci
giorni prima della scadenza di cui al medesimo comma 3-bis, affinche’
il comune possa eventualmente concedere l’autorizzazione, anche con
modificazioni. Entro venti giorni dalla data dell’autorizzazione
predetta (trenta per L’Aquila) deve essere costituito il consorzio, o
nominato il procuratore nel rispetto delle disposizioni di cui al
comma 10.
12. Nei termini previsti al comma 10, al fine di non ritardare la
esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti
comuni, il comune puo’ valutare, anche in via preventiva, le proposte
progettuali relative a interventi su singoli edifici di un aggregato
e autorizzare espressamente la relativa esecuzione qualora sia
dimostrata la compatibilita’ complessiva dei singoli interventi con
riferimento alle finalita’ di cui al comma 3, sulla base di una
perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguarda l’intero
aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. In caso di
valutazione positiva trova applicazione il disposto di cui al comma
6, purche’ sia designato un unico coordinatore dei direttori dei
lavori e dei responsabili per la sicurezza in corso d’opera.
13. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune
previa diffida ad adempiere, pubblicata sull’Albo pretorio e sul sito
internet istituzionale, entro un termine di quindici giorni, si
sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine
di quindici giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita
mediante la nomina di un commissario e l’occupazione degli immobili a
titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalita’ del
Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore
in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la
sostituzione si estende a tutte le attivita’ preparatorie, connesse e
strumentali alla completa realizzazione degli interventi.
14. Per il compenso spettante al rappresentante legale del
consorzio, al commissario o al procuratore speciale si applica l’art.
8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3803 del 15 agosto 2009.
15. Al coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili
della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta
il compenso previsto dalla tariffa professionale per la figura del
responsabile unico del procedimento, nell’ambito dell’importo
complessivo ammesso a contributo.
16. Per superficie lorda complessiva coperta si intende la somma
delle superfici calpestabili coperte delle unita’ immobiliari e delle
parti comuni del fabbricato, e delle superfici occupate da muri
portanti, setti, tamponature e tramezzi.
17. Le domande di contributo per la esecuzione dei lavori negli
aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dal legale
rappresentante del consorzio, dal procuratore o dal commissario
nominato dal comune, entro centosessanta giorni dalla nomina degli
stessi in caso di aggregati con esito peggiore E, ovvero entro
novanta giorni per gli aggregati con esito peggiore B o C.
18. Le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione
delle singole unita’ immobiliari ricadenti negli aggregati di cui al
comma 3 devono essere presentate dagli aventi diritto entro i termini
indicati al comma 17 per l’aggregato di riferimento, a prescindere
dall’esito della singola unita’ immobiliare.
19. Il Commissario delegato provvede, con apposito decreto, a
definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la
costituzione ed il funzionamento dei Consorzi.».
Art. 4
1. Al fine di incentivare la ripresa dell’economia nella regione
Abruzzo, gravemente compromessa dagli eventi sismici, le imprese
operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei territori dei comuni
individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, non sottoposte a procedure concorsuali e
beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983,
n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di
pubblicazione della presente ordinanza, possono richiedere entro il
31 dicembre 2010 agli enti finanziatori la rimodulazione del 50% del
debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a
quindici anni, erogato a condizioni di mercato, a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 5
1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l’autonoma
sistemazione di cui all’art. 11, comma 3, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e
successive modificazioni ed integrazioni, e’ prorogato al 31 dicembre
2010, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro
nell’abitazione e fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e
15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827
del 27 novembre 2009.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 6
1. Per consentire il proseguimento delle attivita’ finalizzate al
superamento dell’emergenza, il termine previsto all’art. 5, commi 2 e
2-bis, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3771 del 19 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni,
e’ prorogato al 30 giugno 2010.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro
500.000,00 si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 7 1. In ragione del prolungato e gravoso impegno del personale della Prefettura di Ascoli Piceno per le attivita’ espletate per il superamento del contesto emergenziale, con particolare riferimento alle attivita’ di assistenza ed alloggiamento della popolazione, proveniente dai territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009, nelle strutture alberghiere ubicate nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo ed allo spostamento negli alberghi dell’entroterra delle medesime provincie nel mese di giugno 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato a rimborsare alla sopra citata Prefettura la somma di euro 8.410,06 per il lavoro straordinario svolto da quattro unita’ di personale ivi in servizio. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 8
1. In relazione all’utilizzo delle infrastrutture dell’Aeroporto
dei Parchi di Preturo per le esigenze connesse agli eventi sismici
del 6 aprile 2009, il Dipartimento della Protezione civile e’
autorizzato ad erogare all’Aero Club di L’Aquila un contributo di
90.000 euro a valere sui fondi stanziati dall’art. 7, comma 1 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni
nella legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 9
1. Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intende cumulabile con
l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 1-bis, del medesimo
decreto-legge anche quando viene concesso con la modalita’ del
finanziamento agevolato garantito dallo Stato. L’importo del
finanziamento in cui subentra lo Stato ai sensi dell’art. 3, comma
3-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 viene detratto dall’importo
del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro
sedime dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale
distrutta, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva
dell’abitazione principale distrutta, ai sensi dell’art. 3, comma 5,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del
9 luglio 2009.
2. Gli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti di cui
all’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009, sono quelli
appartenenti ad edifici che hanno subito crollo totale oppure
parziale, anche di un solo piano o di una porzione superiore al 25%
del volume totale dell’edificio e quelli per i quali la demolizione e
successiva ricostruzione e’ piu’ conveniente della riparazione con
miglioramento sismico fino all’80% dell’adeguamento. La convenienza
viene dimostrata con perizia tecnica asseverata da depositare presso
il comune ove e’ ubicato l’immobile. Sono esclusi gli immobili
oggetto di interventi di ripristino o riparazione. Il comune rilascia
le relative certificazioni, con attestazione delle anzidette due
condizioni degli immobili, al fine della presentazione della domanda
di subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, al netto del
prezzo di cessione pagato da Fintecna S.p.A. e nel limite massimo di
euro 150.000.
3. L’agevolazione di cui all’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge
39 del 2009 puo’ riguardare anche i beni localizzati al di fuori dei
territori dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo
decreto-legge, in presenza di un nesso di causalita’ diretto tra il
danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata, corredata dalla certificazione di cui al comma 2 del
presente articolo.
4. Il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, con la
contestuale cessione dei diritti di proprieta’ sull’immobile
distrutto alla Fintecna S.p.A., ovvero alla societa’ controllata e da
essa indicata, comporta l’estinzione dell’ipoteca gravante sul
medesimo immobile a garanzia del finanziamento.
5. I benefici di cui all’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39
del 2009 si applicano anche nell’ipotesi in cui l’importo del residuo
finanziamento preesistente sia superiore a 150.000 euro. Laddove il
debitore originario non possa o non intenda versare preventivamente
all’istituto finanziatore l’eventuale quota eccedente il limite di
150.000 euro stabilito per il subentro dello Stato, configurandosi in
tale fattispecie un’ipotesi di estinzione parziale del debito
residuo, il debitore originario rimarra’ obbligato al rimborso della
quota residua del debito.
6. I benefici di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui
il finanziamento sia stato contratto da un terzo non residente in
favore del soggetto residente, proprietario e datore di ipoteca
dell’immobile distrutto.
7. Per consentire a Fintecna di provvedere al pagamento per conto
del Ministero dell’economia e delle finanze delle rate dei residui
mutui in cui lo Stato e’ subentrato e’ autorizzata l’apertura di un
conto corrente infruttifero di tesoreria centrale intestato al
Ministero dell’economia e delle finanze sul quale tale Ministero
mette a disposizione i mezzi finanziari occorrenti al rimborso delle
rate di mutuo agli Istituti finanziatori. Fintecna Immobiliare e’
autorizzata a prelevare le somme per i pagamenti di cui sopra in
prossimita’ delle relative scadenze, nei tempi tecnici strettamente
necessari ad effettuare le relative operazioni di pagamento.
Art. 10
1. Per consentire con la massima urgenza la rimozione e lo
smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici
del 6 aprile 2009, gia’ censiti dall’Automobile Club dell’Aquila, il
Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009 e’ autorizzato a stipulare una apposita
convenzione con il medesimo ente.
2. I veicoli censiti, per i quali non e’ stata rilasciata dai
proprietari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza, espressa volonta’ al rientro in possesso, saranno
considerati «veicoli abbandonati» ai sensi e per gli effetti del
regolamento del Ministero dell’interno del 22 ottobre 1999, n. 460.
3. Nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, l’Automobile
Club dell’Aquila provvede alla rimozione ed allo smaltimento dei
veicoli di cui al comma 1 nonche’ al rimborso delle spese gia’
sostenute dai soggetti che hanno provveduto autonomamente alla
rimozione, allo smaltimento ed alla radiazione dei veicoli di
proprieta’ distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile
2009, nel limite massimo di 250 euro.
4. Per le finalita’ di cui al comma 1, all’Automobile Club
dell’Aquila e’ attribuita per i veicoli censiti anche se mancanti di
parte o tutta la documentazione, come targhe, carta di circolazione e
certificato di proprieta’, la competenza per la presentazione della
formalita’ di richiesta di radiazione ai pubblici registri – Ufficio
PRA e Motorizzazione civile – sulla base di un elenco analitico
predisposto a seguito del censimento.
5. L’annotazione della radiazione avra’ efficacia dal 6 aprile
2009.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro
80.000,00 si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 11
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in
atto nella regione Abruzzo il personale, dirigenziale e non, in
servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31
dicembre 2009, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i
periodi di cui all’art. 22, comma 11, e di cui all’art. 42, commi 12
e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto della Presidenza dei Ministri dovra’ fruirne in periodi
compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro i
due anni successivi.
2. All’art. 10, comma 9, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dopo le parole
«decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90» sono aggiunte le seguenti
parole: «ovvero in posizione di comando presso la medesima
Struttura».
Art. 12
1. Il termine entro il quale presentare le domande di contributo di
cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e’ prorogato al 31 gennaio
2010, salvo quanto previsto per gli aggregati strutturali di cui
all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009
Il Presidente: Berlusconi
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-24&task=dettaglio&numgu=299&redaz=09A15448&tmstp=1261989250628