Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-11-2010) 10-02-2011, n. 4950

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 18 dicembre 2009 il GIP del Tribunale di Catania disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di S.G., indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, facente capo a C.A..

Gli elementi di accusa erano tratti dalle risultanze di intercettazioni effettuate nell’ambito di articolata indagine relative ad attività delittuose attribuite al clan di stampo mafioso Cintorino, che avevano accertato l’esistenza di rapporti con altre consorterie mafiose. Il compendio accusatorio si fondava sul contenuto di conversazioni intercettate all’interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Messina, G., intercorse tra S.C., cugino del ricorrente ed i suoi parenti.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, il Tribunale confermava il titolo custodiate, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 416 bis, per erronea applicazione della legge penale.

Lamenta, in proposito, che l’ordinanza impugnata non abbia indicato idonei elementi indiziali a sostegno della ritenuta partecipazione dello S. ad una consorteria di stampo mafioso.

Il secondo motivo deduce mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 416, lett. e), con riferimento alle deduzioni difensive volte a dimostrare l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Si duole poi della ritenuta esistenza di esigenze cautelari, tenuto conto che l’indagato era persona assolutamente incensurata, mai sospettato di appartenenza a gruppi malavitosi, e sempre dedito a regolare attività lavorativa.

3. – Le doglianze anzidette esaminabili congiuntamente stante l’eadem ratio contestativa che le accomuna – sono tutte prive di fondamento.

Lo è la prima, relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a parte i pur vistosi profili di inammissibilità che la caratterizzano, nella parte in cui propone questioni di merito improponibili in questa sede di legittimità.

Ed invero, è ineccepibile la motivazione del giudice a quo che ha compiutamente indicato le ragioni per le quali le risultanze investigative avessero il coefficiente di gravità necessario per giustificare il titolo custodiate, essendo univocamente dimostrative dell’inserimento organico dell’indagato nel contesto associativo, con il ruolo di intrattenere i contatti con il cugino S.C. in regime di detenzione carceraria. Da questi, infatti, avrebbe ricevuto direttive per il mantenimento dei rapporti con i sodali in libertà e per il sostegno di quelli detenuti, consentendo così il mantenimento in vita dell’organizzazione criminale, nonostante che gli esponenti di vertice fossero tutti in stato di detenzione.

In sostanza, la censura di parte è intesa a sollecitare questa Corte ad un’improponibile rilettura del compendio indiziario, ben oltre l’ambito istituzionale di cognizione ad essa devoluto, che, come è noto, deve restare circoscritto all’esame ab extrinseco della tenuta logica e congruità argomentativa della struttura motivazionale del provvedimento impugnato.

Il collaudo esterno di correttezza e compiutezza dell’insieme giustificativo ha, nel caso di specie, esito ampiamente positivo sulla base di approfondito esame del contenuto delle captazioni in atti.

Infine è ineccepibile, siccome frutto di argomentato apprezzamento di merito, è il rilievo di insussistenza di elementi favorevoli atti a superare la presunzione di pericolosità sociale di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. 4. – Per quanto precede il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, esclusi gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., in quanto, nelle more, l’indagato ha ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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